TAR Venezia, sez. II, sentenza 2012-08-06, n. 201201120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2012-08-06, n. 201201120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201201120
Data del deposito : 6 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01061/1998 REG.RIC.

N. 01120/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01061/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 1998, proposto da:
N G, rappresentata e difesa dagli avv. M S, A S, F B, con domicilio eletto presso A S in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi di Verona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'accertamento dell’esistenza del diritto, nei confronti della ricorrente, all’ottenimento dell’indennita' economica di maternita';

per la conseguente condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento della stessa indennità per un importo pari a Lire 9.855.088.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente ha lavorato con contratto a tempo determinato in qualità di insegnante elementare fino al 10/06/1993. Alla cessazione del contratto otteneva l’erogazione della domanda di disoccupazione che le veniva concessa con decorrenza dal 21/07/1993.

La ricorrente chiedeva, in seguito, all’Inps che le fosse erogata, a far data dal 06/10/1993, l’indennità di maternità in luogo dell’indennità di disoccupazione.

Con decorrenza 06/10/1993 l’Inps sospendeva l’erogazione dell’indennità di disoccupazione, ma non erogava alla ricorrente l’indennità di maternità, ritenendo che tale indennità dovesse esserle corrisposta dal datore di lavoro.

Veniva presentata analoga richiesta al Provveditorato agli studi di Verona, e in data 19/11/1993 e, ciò, senza tuttavia ottenere alcuna risposta e malgrado l’invio di una formale diffida.

La stessa ricorrente depositava così il presente ricorso in data 09/04/1998. Nel giudizio si costituiva il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone il rigetto.

All’udienza del 04 Luglio 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e può essere accolto sulla base dei motivi di seguito precisati.

Al fine di una risoluzione della questione sottoposta a questo Collegio risulta dirimente l’esame di quanto previsto dall’art.8 del D.L. 29 Marzo 1991 nella parte in cui prevede che ..” il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, ……. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza ”.

La successiva Giurisprudenza ha chiarito che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a termine, precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria, si deve ritenere prorogata ex lege la tutela assicurativa della lavoratrice da parte del suo datore di lavoro. A carico di quest’ultimo è configurabile, quindi, l’obbligo di corrispondere il richiesto trattamento economico di cui si tratta (Cassazione 15/12/1994 n.10758, Cass. Sez. Lav., sent. n. 17400 del 06-12-2002).

La stessa sentenza della Cassazione del 1994 sopra citata ha, altresì confermato che….” la norma di cui all'art. 8 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, in base alla quale il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli artt. 15, primo comma, e 17 della legge da ultimo citata si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle Amministrazioni dello Stato, …..si applica, in quanto "ius superveniens", anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge ”.

In considerazione di quanto sopra precisato risulta evidente sia l’esistenza del diritto della ricorrente ad ottenere l’indennità di maternità richiesta sia, ancora, come detto trattamento economico fosse dovuto, già al momento della presentazione dell’istanza nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, ultimo datore di lavoro della ricorrente e a far data dal 19/11/1993.

Il ricorso può essere allora accolto e deve considerarsi accertato il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma pari a titolo di indennità di maternità per un importo pari a Lire 9.855.088 corrispondenti a Euro 5089,73 (cinquemilaottantanove//73) oltre interessi e rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza.

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