TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-04-26, n. 202200612
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00612/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società CO IA Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , e da DP Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese in giudizio dagli Avvocati Giuseppe Pericu ed Enrica Croci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Elena Croci in Genova, Corso Aurelio Saffi, n. 7/2, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Zunarelli, Alberto Pullini e Jacopo Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Jacopo Esposito in EZ, Santa Marta, Fabbricato 13, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EZ, domiciliataria ex lege in EZ, piazza San Marco, 63;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, in via principale l’annullamento:
a) dell’avviso di concorso di progettazione denominato “ Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della UN di EZ (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75) ” numero di riferimento: CIG 8804025F40, indetto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, pubblicato sul sito web della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29 giugno 2021 e dei documenti allegati: Bando di gara, Disciplinare di gara, Documento di indirizzo;
b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità dell’art. 3 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 45 (“ Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di EZ ”), convertito con modifiche dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, per contrasto con gli articoli 3, 24, 77, 97 e 113 della Costituzione;
In via subordinata:
- la declaratoria dell’accertamento dell’illegittimità della mancata conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto denominato “ Realizzazione di Nuovo Terminal alla Bocca di Lido di EZ per l’ormeggio delle Grandi Navi da Crociera – Venis UI 2.0 ” con un provvedimento espresso;
- la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle Società ricorrenti in conseguenza: a ) del ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “ Venis UI ”; b ) della violazione del loro legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “ Venis UI ” secondo un fondato giudizio prognostico; c ) dell’adozione del bando di concorso oggetto di impugnazione;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da Società CO IA Holding s.p.a e da DP Consulting s.r.l., l’estensione dell’impugnazione già proposta:
a) alla nota prot. n. 28261 del 10 ottobre 2017 del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ed all’allegata nota prot. n. 26553, del 21 settembre 2017, della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, Tutela del Paesaggio, dello stesso Ministero, conosciute a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato in vista dell’udienza del 15 dicembre 2021;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. A seguito di un grave sinistro navale, il decreto interministeriale 2 marzo 2012 (c.d. Decreto Clini-Passera) vietò il transito delle navi con stazza superiore a 40.000 tonnellate a EZ, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca.
L’applicabilità del divieto veniva tuttavia condizionata alla individuazione da parte dell’Autorità marittima “ di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate ”.
Per quanto non oggetto delle valutazioni sindacabili da questo giudice amministrativo, alla comprensione della vicenda – specificamente riferita alle criticità di EZ e della UN – non è fuor di luogo rilevare che a lungo si era dibattuto circa l’esigenza di individuare possibili soluzioni che consentissero di coniugare la prosecuzione del traffico crocieristico, stimato di particolare rilievo per l’economia della città, con la necessaria tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale di EZ.
1.1. Sempre in questo ordine di idee, può essere rammentato che in risposta alle interrogazioni parlamentari nn. 4-00311, 4-00483, 4-00510 e 4-00674, in data 6 settembre 2013, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiarito:
- che “ è stato attivato, in data 14 giugno 2013, un tavolo tecnico presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la partecipazione dello stesso Ministro, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché del Presidente della Regione Veneto, del Sindaco di EZ, del Presidente dell'Autorità portuale e del rappresentante del magistrato alle acque di EZ” ;
- che sono sul tavolo cinque proposte progettuali tra cui in particolare:
a) la soluzione proposta dall'Autorità portuale che prevede il mantenimento del terminal crocieristico nell'attuale sede della Marittima, tracciando il percorso in UN attraverso la bocca di porto di Malamocco, con un breve tragitto sul canale dei Petroli e con una deviazione sul canale TA, che andrà dragato per accrescere i fondali (in seguito, la soluzione TA). Tale soluzione – evidenzia il Ministro – richiede degli approfondimenti in relazione “ ai materiali di scavo, con particolare riferimento alla composizione dei fanghi, per realizzare correttamente gli interventi di ricostruzione morfologica della laguna nell'area interessata ”;
b) la soluzione proposta dal Comune di EZ che prevede l'allestimento di un nuovo terminal crocieristico a RA tracciando il percorso delle navi da crociera in UN attraverso la bocca di Malamocco ed i canali esistenti (in seguito, la soluzione RA). Tale soluzione, “ data come immediatamente realizzabile, potrebbe presentare alcune criticità connesse alla sosta in banchina di grandi navi passeggeri in un'area interessata dal transito e dalla sosta di unità navali che trasportano merci pericolose, oltre a dover essere valutata in termini di rispetto della normativa internazionale ed europea in materia di security portuale”;
c) la soluzione proposta dall’ing. Cesare De Piccoli – successivamente sviluppata dalle ricorrenti - che prevede la realizzazione di un nuovo terminal per le navi da crociera presso la bocca di Lido - oltre le paratoie del MOSE - in prossimità del molo nord. Le navi attraccherebbero presso il nuovo terminal e i passeggeri verrebbero trasportati alla Stazione Marittima con mezzi nautici appositamente progettati per ridurre l’impatto sull’habitat della UN e sulle strutture urbane di EZ (in seguito, la soluzione Bocca di Lido). Tale soluzione “ presenterebbe criticità in relazione a safety e security portuale (restringimento della bocca di porto, trasferimento dei passeggeri, con impatto sulla navigazione lagunare e sul moto ondoso) ”;
- che “ è stato deciso un percorso ancora più puntuale e certo per addivenire all'applicazione del decreto Passera-Clini in tempi ragionevolmente brevi ”, demandando “ al magistrato alle acque e all'Autorità portuale di EZ il compito di effettuare una disamina tecnica più approfondita delle varie proposte relative a percorsi alternativi al transito in laguna delle unità navali, disamina da completare improrogabilmente entro la metà del mese di settembre 2013 ”.
1.2. In relazione alla soluzione proposta dall’ing. De Piccoli – la soluzione Bocca di Lido, successivamente sviluppata dalle odierne ricorrenti - la Commissione Tecnica di Verifica - VIA e AS (in seguito, TV) rese il parere n. 1345 del 27 settembre 2013, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 marzo 2012, in senso favorevole, affermando:
- che tale soluzione – poi sviluppata dalle ricorrenti – “ si propone l’obiettivo di evitare l’ingresso delle navi crociere all’interno della UN e quindi è coerente con il D.M. 2/3/2013 ”;
- che “ la soluzione di posizionare il nuovo terminal crociere alla Bocca di Lido, oltre che a portare notevoli benefici ambientali derivanti dalla riduzione delle emissioni e del moto ondoso generati dal transito delle navi in UN, si pone in continuità sia con il recente progetto del Terminal Offshore, al largo della Bocca di Malmocco, finalizzato a delocalizzare il transito delle navi petroliere e delle grandi navi portacontainer nell’area industriale di Porto RA sia con la prossima operatività del terminal traghetti Autostrade del mare di