TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202400708
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2024
N. 00708/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2022, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. A C e M B, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Ippocrate 104 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mauriziobogino@ordinevvocatiroma.org;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Mariacristina Iadecola dell’Avvocatura dell’ente, con domicilio eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.mc.iadecola@messaggipec.it;
nei confronti
Ministero della transizione ecologica, Ufficio territoriale del Governo di Frosinone e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
Regione carabinieri forestali Lazio, Stazione di Anagni, in persona del comandante p.t. , non costituita in giudizio;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t. , non costituita in giudizio;
ARPA Lazio, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
ASL di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
Comune di -OMISSIS- (FR), in persona del Sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone e Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituite in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza n. 2, prot. -OMISSIS-, del 24 febbraio 2022 e della relativa nota di trasmissione prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2022, con cui la società ricorrente è stata diffidata, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ad adottare idonee misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza del sito industriale ubicato in -OMISSIS-, località -OMISSIS-, via -OMISSIS--OMISSIS-, distino in catasto al-OMISSIS-;
2) ove occorrer possa, delle note della Provincia di Frosinone prot. n.-OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-;
3) ove occorrer possa, delle note della Stazione carabinieri forestali di Anagni prot. nn.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-;
4) ove occorrer possa, della nota dell’ARPA Lazio prot. n.-OMISSIS-;
5) ove occorrer possa, della circolare ministeriale prot. n.-OMISSIS-;
6) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente;
7) del silenzio serbato sulle istanze del 26 gennaio 2022 e 28 febbraio 2022 volte a ottenere chiarimenti circa eventuali interventi tecnici già effettuati o da effettuarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, del Ministero della transizione ecologica, dell’Ufficio territoriale del Governo di Frosinone e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- s.r.l. è stata costituita il 28 settembre 1988 ed ha ad oggetto la produzione e trasformazione di solfato di allume in soluzione, in polvere o a cristalli, oltre che di qualsivoglia altro composto chimico; opera sul territorio del Comune di -OMISSIS- e, in particolare, sul terreno identificato nel locale catasto al-OMISSIS-, ricadente nel sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco.
In esito agli accertamenti eseguiti dai Carabinieri forestali di Anagni e dall’ARPA Lazio il 14 giugno 2021 e il 6 ottobre 2021, sul sito produttivo de quo e sui fondi vicini catastalmente identificati al foglio n. -OMISSIS-, è emersa una potenziale contaminazione da sostanze di provenienza industriale, con superamento di diversi valori di concentrazione soglia di contaminazione. In particolare, è stata complessivamente accertata la presenza di alluminio, arsenico, zinco, idrocarburi pesanti, stagno, ferro, manganese, nichel e selenio e, per quanto di specifico interesse per la posizione di -OMISSIS- s.r.l., nella matrice acque sotterranee dell’area di sedime del suo stabilimento, ove vengono immesse le acque dei processi aziendali, sono stati rilevati valori anomali di alluminio (710 μg/l, a fronte di un limite di 200), ferro (2063 μg/l, a fronte di un limite di 200), manganese (1303 μg/l a fronte di un limite di 50) e nichel (35 μg/l a fronte di un limite di 20), tutti superiori alle soglie previste dalla tab. 2, all. 5, parte IV, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Sulla base di tali evidenze, la Provincia di Frosinone con nota prot. n.-OMISSIS- ha avviato il procedimento volto all’identificazione del responsabile del suddetto fenomeno di inquinamento, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. n. 152 del 2006, tramettendola a -OMISSIS- s.r.l. con nota prot. n.-OMISSIS-. Con nota prot. n. -OMISSIS-, l’odierna ricorrente, oltre a comunicare la disponibilità a porre in essere misure di prevenzione migliori di quelle implementate, ha dichiarato che le attività produttive da essa svolte “ non contemplano in alcun modo, e non hanno mai contemplato, storicamente, molte delle sostanze citate nella nota (arsenico, zinco, stagno e selenio), ascrivibili ad altre tipologie di sorgenti potenziali ”. La Provincia di Frosinone, quindi, con nota prot. n.-OMISSIS-, ha diffidato -OMISSIS- s.r.l., ai sensi degli artt. 105 e 106, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in materia di tutela del regime idrico. Quindi, l’Amministrazione ha adottato l’ordinanza n. 2, prot. -OMISSIS-, del 24 febbraio 2022, comunicata con nota prot. -OMISSIS- del 24 febbraio 2022, con la quale la società odierna ricorrente è stata diffidata, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. n. 152 cit., ad adottare idonee misure di prevenzione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale del sito industriale di cui è causa. Infatti, la Provincia di Frosinone ha ritenuto accertato, sulla base del criterio del c.d. più probabile che non, un nesso di causalità tra l’attività imprenditoriale ivi