TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-11-16, n. 202203257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-11-16, n. 202203257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203257
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 03257/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00044/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. A P e, anche disgiuntamente, dall’avv. O S, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Wagner n. 9 presso lo studio del primo;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Marina, 39;

per l'annullamento

a) della determina n. -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 18.12.2017, a firma del dirigente del Servizio SUAP del Comune di Palermo, notificata al sig.-OMISSIS-in data 4 gennaio 2018, con la quale è stata disposta la sospensione per 10 giorni dell’autorizzazione allo stesso intestata per l’attività di noleggio motocarrozette con conducente abbinata al veicolo targato -OMISSIS- di cui al verbale -OMISSIS- del 20/07/2016;

b) della determina n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del 18.12.2017, a firma del dirigente del Servizio SUAP del Comune di Palermo, notificata al sig.-OMISSIS-in data 4 gennaio 2018, con la quale è stata disposta la sospensione per 10 giorni dell’autorizzazione allo stesso intestata per l’attività di noleggio motocarrozette con conducente abbinata al veicolo targato -OMISSIS- di cui al verbale -OMISSIS-del 22/09/2016;

c) della determina n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 18.12.2017, a firma del dirigente del Servizio SUAP del Comune di Palermo, notificata al sig.-OMISSIS-in data 4 gennaio 2018, con la quale è stata disposta la sospensione per 10 giorni dell’autorizzazione allo stesso intestata per l’attività di noleggio motocarrozette con conducente abbinata al veicolo targato -OMISSIS- di cui al verbale -OMISSIS-del 01/09/2016;

d) della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2017, con la quale il Comune di Palermo – Servizio SUAP, riscontrando le osservazioni presentate dal ricorrente in relazione al procedimento avviato con nota prot. n. -OMISSIS-del 7.11.2017, ha comunicato di non potere accogliere la richiesta di archiviazione con le stesse formulata;

e) della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2017, con la quale il Comune di Palermo – Servizio SUAP, riscontrando le osservazioni presentate dal ricorrente in relazione al procedimento avviato con nota prot. n. -OMISSIS-/P del 7.11.2017, ha comunicato di non potere accogliere la richiesta di archiviazione con le stesse formulata;

f) della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2017, con la quale il Comune di Palermo – Servizio SUAP, riscontrando le osservazioni presentate dal ricorrente in relazione al procedimento avviato con nota prot. n. -OMISSIS-/P del 7.12.2017, ha comunicato di non potere accogliere la richiesta di archiviazione con le stesse formulata;

g) in subordine, ove occorra, del “Regolamento per attività di trasporto a mezzo motocarrozzette”, approvato con delibera del C.C. di Palermo n. 229 del 27 aprile 2017, nonché del previgente regolamento adottato con delibera n. 238 del 29/07/2014, nella parte in cui, non prevedendo un termine per l’avvio e la conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie, dovessero essere interpretati nel senso di ritenere che tale termine sia quello prescrizionale ovvero sia rimesso alle mere scelte temporali dell’amministrazione;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 44 dell’anno 2018, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere titolare dell’autorizzazione n. 10 del 23 agosto 2013, rilasciatagli dal Comune di Palermo, per l’attività di noleggio motocarozzette abbinata al veicolo targato -OMISSIS-;

- che, nello svolgimento di tale attività, molti mesi or sono, ad esso ricorrente venivano elevati dalla polizia municipale alcuni verbali con i quali venivano disposte delle sanzioni pecuniarie, puntualmente pagate;

- che, a distanza di oltre sedici mesi, in data 15 novembre 2017, il Comune di Palermo notificava al ricorrente tre comunicazioni di avvio del procedimento di sospensione, ciascuna riferita ad un distinto verbale;

- di aver chiesto l’archiviazione di tali procedimenti, a causa della non riferibilità della condotta contestata con i predetti verbali a quella sanzionata dall’art. 33 lett. c) del previgente Regolamento;

- che, con note prott. nn. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dell’11 dicembre 2017, notificate a mezzo pec, a firma del Dirigente del Servizio SUAP, il Comune comunicava di non potere accogliere le richieste di archiviazione “ in quanto il procedimento sanzionatorio accessorio è conseguenziale alla sanzione principale del verbale di accertamento e contestazione illecito n… elevato dal CPM e meglio dettagliato nell’avvio di sospensione dell’autorizzazione ”;

- che, a seguito delle suddette comunicazioni, con determina n. -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 18 dicembre 2017, notificata in data 4 gennaio 2018, il Comune di Palermo disponeva la sospensione per 10 giorni dell’autorizzazione amministrativa, intestata al ricorrente, “ per il veicolo targato -OMISSIS- per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio motocarrozette con conducente, di cui al verbale -OMISSIS- del 20/07/2016 ”.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza camerale del 6.2.2018, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso stesso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il procedimento per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui artt. 30 e 31 del nuovo e del previgente regolamento, si pone al di fuori del campo di applicazione tracciato dall’art. 12 della legge n. 689/1981;
tra la data delle asserite violazioni e quella di applicazione delle sanzioni è trascorso quasi un anno e mezzo;
se è vero che non è previsto un termine per la conclusione di tale procedimento, questo non può rimanere sine die;
2) non c’è il benché minimo riferimento alla condotta a cui l’art. 33 lett. c) ricollega la sanzione della sospensione, né il minimo riferimento all’assenza di una regolare posizione lavorativa in capo al conducente;
se la Polizia Municipale, nel descrivere gli esiti dell’accertamento, avesse – come avrebbe dovuto – riportato e contestato anche la condotta contemplata dall’art. 33 lett. c) del Regolamento, il ricorrente avrebbe potuto far rilevare l’eventuale sussistenza di un contratto ed avrebbe potuto, altresì, valutare diversamente l’opportunità di impugnare tale verbale.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, col ricorso in parola sono state impugnate tre determinazioni dirigenziali, con le quali, in applicazione del regolamento vigente ratione temporis , è stata disposta la sospensione, con ciascun provvedimento, di 10 giorni della predetta autorizzazione;
e ciò a seguito della contestazione, da parte degli agenti di P.M., dell’avvenuta violazione dell’art. 16 dello stesso regolamento in quanto è stato accertato che il veicolo veniva condotto da persona diversa dal titolare dell’autorizzazione e non familiare del medesimo.

I dieci giorni sono scaduti da tempo, sicché – anche alla luce della mancanza di qualsiasi attività difensiva successiva al rigetto dell’istanza cautelare – il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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