TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100349
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2021

N. 00349/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00154/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e M G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E C in Jesi, via Mura Occidentali, 11 Quater;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Macerata, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- del provvedimento del Questore della Provincia di Macerata, Ufficio Immigrazione - 2° Sezione, prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di “studio” a “ricerca lavoro”, presentata in data -OMISSIS-;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o connesso, ivi richiamato e non, anche se non conosciuto dall’interessato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Macerata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- presente sul territorio nazionale sin -OMISSIS- e iscritto all’Università di Camerino al corso biennale di Biological Sciences , ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio, che è stato rinnovato periodicamente, permettendo al predetto di terminare il proprio percorso di istruzione e di conseguire la laurea magistrale in data -OMISSIS-.

In data -OMISSIS-, il sig.-OMISSIS- ha inoltrato una richiesta volta alla conversione del permesso per motivi di studio in un permesso per attesa occupazione, a seguito della sua iscrizione al Centro dell’Impiego e dell’attestazione dello stato di disoccupazione.

La Questura di Macerata, dopo aver comunicato all’istante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, motivato sulla carenza della documentazione atta a comprovare il requisito reddituale, il possesso di una polizza assicurativa ovvero l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e la disponibilità alloggiativa (al quale il ricorrente ha dato riscontro mediante la proposizione di osservazioni e allegando la documentazione richiesta), con decreto del -OMISSIS- ha respinto l’istanza di conversione.

Il diniego è basato sulla circostanza che il mantenimento che egli ha dichiarato di ricevere da una sua conoscente non poteva essere considerato un reddito idoneo, come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b, e dall’art. 39 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, sicché permaneva la ragione ostativa dell’insufficienza del reddito minimo richiesto ai fini della conversione.

Di qui il presente ricorso, con il quale il ricorrente impugna detto ultimo provvedimento lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili.

Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio, mediante atto di costituzione formale, solo successivamente all’espletamento degli adempimenti istruttori disposti dal Tribunale con decreto cautelare n. 118 del 2020.

Con ordinanza n. 137 del 2020 la domanda cautelare è stata accolta “ considerato che non sembra esservi, allo stato, motivo per dubitare della fonte lecita dei mezzi di sostentamento allegati e documentati dal ricorrente e che il reddito di cui questi sembra disporre risponde al limite minimo annuo richiesto dalla legge ”.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2021, tenutasi attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, la causa è stata trattenuta in decisione.

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