TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-09, n. 202304010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-09, n. 202304010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304010
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 04010/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12659/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12659 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto, Marina Militare - Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Transizione Rep. Amb. Marino, Ministero delle Infrastrutture, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di conclusione del procedimento disciplinare -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Marina Militare - Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers e di Ministero della Transizione Ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Sottufficiale della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto, -OMISSIS- presta servizio presso il Reparto Ambientale Marino (R.A.M.) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a-OMISSIS-

2. Con nota -OMISSIS- il Capo Reparto Ambientale Marino del Comando Generale del Corpo avviava a carico del ricorrente un procedimento disciplinare contestando l’utilizzo di locuzioni improprie in occasione della richiesta di cambio incarico per incompatibilità con il proprio capo ufficio e nell’ambito dell’espletamento di un incarico di difensore di fiducia afferente ad un procedimento avviato nei confronti di altro militare appartenente all’arma dei Carabinieri e la tenuta di un comportamento oltre che l’assunzione di iniziative non consone al ruolo;

3. Il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento -OMISSIS-di irrogazione della sanzione della consegna di cinque giorni.

4. Con ricorso gerarchico -OMISSIS- parte ricorrente impugnava la predetta sanzione disciplinare.

5. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto respingeva il predetto ricorso gerarchico con provvedimento -OMISSIS-

6. Avverso tale decisione insorgeva parte ricorrente che instava per l’annullamento del predetto provvedimento formulando un unico motivo di gravame nel quale deduceva eccesso di potere, difetto d’istruttoria e perenzione.

6.1. Sottolineava l’esponente che la sanzione irrogata si sarebbe posta in contrasto con il principio di tipicità, violando l’art. 1355 Codice dell’Ordinamento Militare in quanto si sarebbe tradotta nell’inflizione di complessivi 12 giorni consecutivi di consegna, mentre la durata massima di tale misura sanzionatoria era fissata in sette giorni.

6.2. Sotto un secondo profilo il ricorrente censura le modalità di espletamento del contraddittorio nell’ambito del procedimento disciplinare, in quanto non avrebbe ricevuto una convocazione scritta, e non sarebbero state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte a propria discolpa. Ciò, a giudizio del sottufficiale sarebbe stato comprovato dal fatto che l’orario di adozione del provvedimento finale risultava essere antecedente all’orario di audizione dell’interessato.

6.2.1. Ulteriormente il ricorrente rappresentava che il provvedimento in questione doveva ritenersi inefficace attese la modalità di notifica del provvedimento, effettuata all’esito dell’audizione e non con comunicazione orale, in asserita violazione dell’art. 1361, comma 3 del D.Lgs 66/2010;

6.4. Ancora, veniva evidenziato che il provvedimento sarebbe stato adottato oltre il termine massimo fissato in 15 giorni dal Capo Reparto.

6.5. In ultimo, si doleva parte ricorrente del fatto che il provvedimento disciplinare sarebbe stato adottato in presenza di un vizio di eccesso di potere e travisamento dei fatti in quanto la locuzione “ad horas” non era da riferirsi ad una mancanza di rispetto rispetto al proprio superiore gerarchico ma alla necessità di rispettare le tempistiche per l’esercizio proficuo del proprio mandato di difensore di fiducia, dovendo applicarsi l’art. 1370 comma 3 Codice dell’Ordinamento militare (D. Lgs. 15.3.2010, n. 66) e l’art. 751 Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in tema di Ordinamento Militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90).

6.5.1. Con riguardo alla richiesta di cambiare ufficio per incompatibiltà, l’esponente rappresentava come la propria istanza fosse legittima in quanto coerente con la direttiva concernente la disciplina dei casi di incompatibilità ambientale per il personale del Corpo e delle Capitanerie di Porto.

7. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente che instava per la reiezione del gravame.

8. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente depositava memorie.

9. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza dell’8 marzo 2023.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Vanno preliminarmente disattese le censure formulate da parte ricorrente e afferenti ai profili procedurali.

1.1.1. Osserva, in primo luogo il Collegio che il procedimento in questione si è concluso con l’irrogazione della sanzione della consegna di 5 giorni.

Tale provvedimento risulta conforme al dettato dell’art. 1358 comma 4 del Codice dell’Ordinamento Militare che stabilisce che tale sanzione possa essere erogata nel rispetto del limite massimo di sette giorni.

Non assume rilievo, in detto contesto, il fatto che tale militare sia stato destinatario di ulteriore provvedimento disciplinare, per fatti diversi che hanno dato origine a separato procedimento, consistente nella consegna di rigore per sette giorni.

1.2. Parimenti prive di pregio risultano le doglianze inerenti all’asserita mancata presa in considerazione delle osservazioni difensive di parte ricorrente.

Infatti, coerentemente a quanto dedotto nella relazione depositata dalla difesa dell’Amministrazione, il provvedimento disciplinare è stato adottato dopo l’audizione del militare ed esso dà conto del vaglio delle giustificazioni da questi addotte.

Il riferimento inerente all’orario di emissione del provvedimento reca la dicitura UTC, concernente il Tempo Coordinato Universale riferito al fuso orario "0" da cui sono poi calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo.

Pertanto, stante la vigenza in Italia, nella data dell’11.5.2021, dell’ora legale, l’orario di adozione del provvedimento è riconducibile alle 16.32 e non alle 14.32 come eccepito dal ricorrente.

1.3. Anche l’ulteriore aspetto inerente alle modalità di comunicazione del provvedimento non possono trovare positivo apprezzamento.

E’, infatti, evidente che anche laddove l’art. 1361 comma 3 prevede che “Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato ” tale disposizione (che contempla il fatto che per l’acquisizione dell’efficacia risulti sufficiente una comunicazione orale della sanzione, stante la possibilità che essa si estrinsechi anche in un semplice rimprovero), non può ritenersi di certo inidoneo a conferire efficacia al provvedimento disciplinare la comunicazione effettuata tramite notifica personale mediante consegna a mano della copia, essendo tale modalità maggiormente garantista per la posizione del destinatario della stessa.

1.4. Privi di pregio risultano anche i rilievi formulati in ordine alla tempistica procedimentale.

Infatti, la prima comunicazione di avvio del procedimento è intervenuta il 29 marzo 2021 e il procedimento si è concluso in data 11 maggio 2021, nel rispetto del termine di 90 giorni fissato dall’art. 1046 comma 1 lett. h, n° 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;

Peraltro, il richiamo operato da parte ricorrente al mancato completamento del procedimento nel termine abbreviato di 15 giorni comunicato con la-OMISSIS-, non vale a determinare alcuna decadenza stante che la perentorietà del termine va unicamente riferita al decorso dei 90 giorni, unico riferimento temporale massimo individuato dalla normativa di riferimento rappresentato dal citato art. 1046.

Inoltre, osserva il Collegio che la perdurante assenza dal servizio del ricorrente, pressochè ininterrotta -OMISSIS-(con una unica presenza -OMISSIS-in concomitanza alla quale veniva consegnata la reiterazione della nota di contestazione di addebiti), ha di fatto precluso il rispetto della tempistica particolarmente stringente -ma non imposta dalla normativa- che il Comando si era prefissa di rispettare.

2. Superate le eccezioni preliminari, il Collegio rileva che nel merito il provvedimento disciplinare irrogato si riveli immune dalle censure formulate.

2.1. Il procedimento disciplinare si fonda sulla violazione da parte del sottufficiale -OMISSIS- dei precetti afferenti al rapporto di subordinazione verso il proprio Comandante del Corpo e alla tenuta di un contegno non corretto e non coerente con lo status del Militare.

In particolare, ciò che viene in definitiva contestato al ricorrente sono le modalità e i toni con i quali questi si è rivolto ai propri superiori sia in occasione dell’iter di espletamento dell’incarico quale difensore di altro militare sottoposto a procedimento disciplinare, sia con riguardo alla perentoria richiesta di trasferimento ad altro incarico.

Se, infatti, il mero riferimento alle locuzioni “ad horas” e “immediatamente” considerate singolarmente potrebbe trovare una qualche giustificazione (ad esempio in correlazione all’esigenza di rispettare i termini per l’espletamento dell’incarico di difensore), quello che emerge dalla complessiva disamina della documentazione è la pervicace insistenza nel pretendere dai propri superiori l’immediata adozione di iniziative che, in disparte della possibilità di collocare le stesse all’interno di un percorso di serena verifica circa la sussistenza dei presupposti, si rivelano formulate con toni che non si addicono a quei tratti di correttezza che devono uniformare le condotte del personale militare e, in particolare, dello status del sottufficiale.

2.2. Rammenta il Collegio che l’art. 729 del T.U.R.O.M. precisa che Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilita' ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonche' osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;


Con specifico riferimento alle richieste di intere giornate ed ore di permesso asseritamente necessarie allo studio della posizione del proprio assistito e alla predisposizione degli atti, parte ricorrente ha insistentemente reiterato le proprie richieste addivenendo anche ad una loro contabilizzazione, nonostante la chiara posizione del proprio superiore gerarchico che, peraltro, operava un pertinente richiamo al disposto dell’art. 1370 C.O.M. che prevede che il difensore “non e' dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;” . E non v’è chi non veda come il riferimento all’espletamento del mandato non possa tradursi in una generalizzata esenzione dalle incombenze di servizio, con unilaterale quantificazione di esorbitanti richieste come palesate -OMISSIS-

3. Osserva il Collegio, con riguardo al secondo profilo comportamentale oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione, che il richiamo, con tono perentorio, alla richiesta di trasferimento “immediato” ad altro incarico di cui a-OMISSIS- appare non consono alle modalità relazionali con i superiori in ambito militare, e ciò in disparte della pur rilevante circostanza che il vaglio dei presupposti da cui può scaturire l’accertamento della sussistenza di una della situazione di incompatibilità ambientale prospettata dal militare, spetta al Comandante del Corpo e non al singolo militare medesimo.

3.1. L’art. 733 del TUROM precisa che “La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.” , mentre l’art. 732 sancisce che “ Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate .” e che “ Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza .”

Tale condotta, al contrario si è rivelata tutt’altro che ineccepibile anche in tale circostanza in quanto, pur a fronte del tempestivo riscontro offerto dal Capo Reparto che a distanza di soli 3 giorni, con nota -OMISSIS- richiedeva quali fossero le motivazioni che giustificassero tale richiesta, la parte ricorrente, non si è premurata di dare seguito tempestivo alle proprie richieste, mostrando -anche in tale situazione- uno scarso rispetto per l’interlocutore -proprio superiore gerarchico- al quale il Militare si era rivolto con le predette irrituali modalità.

4. Conclusivamente, e valutate tutte le sopra descritte circostanze, la sanzione irrogata appare immune dalle censure formulate, rivelandosi pertanto il ricorso proposto meritevole di reiezione, siccome infondato.

5. La natura del contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

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