TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-21, n. 202202320
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2022
N. 02320/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2022, proposto da:
Anmic Riabilitazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. C P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni in Fiore, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
nei confronti
di Medihospes coop. soc. onlus, La Piramide coop. soc., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 140 del 20.04.2022 del Comune di San Giovanni in Fiore, avente ad oggetto “ Aggiudicazione definitiva del servizio di cura per gli anziani assistenza domiciliare socio-assistenziale ad anziani non autosufficienti NON IN ADI a valere sui fondi PAC Piano d'azione e coesione - RDO N. 2963859 ” disposta in favore di La Piramide coop. soc.;
- dei verbali di gara prot. n. 5889 del 30.03.2022, n. 5903 del 30.03.2022 e n. 5995 del 31.01.2022;
nonché
per la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a, del contratto, ove nelle more stipulato, e per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il consequenziale subentro nella esecuzione del contratto;
per l'annullamento, in via subordinata,
della procedura di gara per violazione degli artt. 10 e 12 del bando di gara ovvero per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni in Fiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento della determinazione n. 140 del 20.04.2022, con cui il Comune di San Giovanni in Fiore ha aggiudicato in via definitiva a La Piramide soc. coop. il “ servizio di cura per gli anziani assistenza domiciliare socio-assistenziale ad anziani non autosufficienti… ”, istando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto e per l’accertamento del diritto a conseguire l’appalto, con subentro nell’esecuzione;
- la relativa procedura selettiva si è svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione di un punteggio massimo di 80 per l’offerta tecnica e di 20 per l’offerta economica;
- il 31.03.2022 la commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria provvisoria, assegnando 62,08/100 punti alla ricorrente e 88,02/100 punti alla prima graduata;
- a seguito di accesso agli atti l’esponente ha riscontrato che in riferimento all’offerta tecnica le è stato assegnato un punteggio pari a 0 su 30 con riguardo alla voce “ Esperienza di servizio ” ricompresa nell’offerta tecnica, nonostante dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione si evincesse un notevole bagaglio di esperienza nel settore di riferimento;
- su tale parametro l’aggiudicataria ha conseguito il punteggio di 22;
- la ricorrente denuncia quindi l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione della lex specialis e vizio di eccesso di potere;
Premesso altresì che:
- resiste la p.a. intimata, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e concluso per il suo rigetto;
Rilevato che:
- con ordinanza n. 350/2022 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris ;
Ritenuto che:
- il ricorso è tempestivo, poiché proposto entro il termine di trenta giorni ex art. 120, comma 5, c.p.a., decorrente dalla presa visione, avvenuta il 26.05.2022, dei verbali di gara da cui è emersa l’assegnazione ad Anmic di un punteggio insufficiente, e ciò in conformità ai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 12/2020;
Considerato nel merito che:
- l’art. 8 del bando di gara, rubricato “ Criteri di aggiudicazione ”, nel disciplinare in riferimento all’offerta tecnica la voce “ Esperienza di servizio ”, con l’assegnazione massima di 30 punti, prescrive la produzione ad opera dell’operatore economico di un “ Curriculum comprovante l'esperienza e la passata attività della Ditta presso Comuni: sarà assegnato un punto per ogni Comune presso il quale la Ditta presta o ha prestato, negli ultimi 10 anni dalla data del bando di gara, servizio di assistenza domiciliare identici o similari a quelli descritti nel capitolato speciale d’appalto per almeno 2 anni. Non verranno prese in considerazione le attività per le quali sia intervenuta interruzione del servizio o risoluzione del contratto per inadempimenti della Ditta. Sono altresì esclusi i servizi di assistenza prestati presso strutture residenziali ”;
- sulla scorta dell’autodichiarazione prodotta dalla società esponente al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la stessa ha prestato servizio di riabilitazione domiciliare da 1994 ad oggi presso l’A.s.p. di Crotone e quindi, in assenza di ulteriori indicazioni, non presso Comuni;servizio di riabilitazione domiciliare dal 2007 ad oggi presso l’A.s.p. di Cosenza e quindi, in assenza di ulteriori indicazioni, non presso Comuni;servizio di assistenza domiciliare nel 2018 presso il Comune di Crotone;servizio di assistenza domiciliare nel 2018 -2019 presso il Comune di San Giovanni in Fiore;servizio di assistenza domiciliare e trasporto disabili presso il Comune di San Giovanni in Fiore nel 2021-2022;
- avuto riguardo alla riportata prescrizione della lex specialis , all’interpretazione evincibile dalla stessa sulla scorta del suo tenore letterale e all’autodichiarazione prodotta dalla ricorrente, la Commissione esaminatrice non è incorsa in una violazione del precetto di gara nella valutazione del curriculum della ricorrente, poiché l’inciso “ l’esperienza e la passata attività della Ditta presso Comuni ” circoscrive la valutabilità delle pregresse attività degli operatori economici a quelle sole svolte nell’ambito di relazioni contrattuali che abbiano avuto i Comuni, intesi come autonomi soggetti giuridici, quali Enti committenti e per la durata di almeno due anni (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 4568);
- non può pertanto assumere rilievo né il servizio svolto presso le A.s.p. di Crotone e Cosenza, mancando il requisito soggettivo di Comune, né il servizio svolto presso i Comuni di Crotone e San Giovanni in Fiore, poiché inferiore alla durata minima di due anni;
Considerato altresì che:
- il mancato avviso della data per l’apertura dell’offerta economica non comporta “ conseguenze sostanziali sulla trasparenza e regolarità della procedura di gara ”, in quanto le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050;Sez. III, 16 settembre 2022, n. 4568);
Ritenuto che:
- il ricorso è pertanto infondato;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.