TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2010-03-09, n. 201000141
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N. 00141/2010 REG.DEC.
N. 01778/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 1778 del 1994, proposto da:
R R, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;
contro
U.S.L. N.11 Reggio Calabria, rappresentato e difeso dagli avv. F C, G F, G M, Giuseppe Nicolo', con domicilio eletto presso Giuseppe Nicolo' Avv. in Reggio Calabria, via Fiorentino,7 c/o Uff.Leg.Usl 11;Regione Calabria;
nei confronti di
Usl 11, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nicolo', con domicilio eletto presso Giuseppe Nicolo' Avv. in Reggio Calabria, via Fiorentino,7 c/o Uff.Leg.Usl 11;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento (deliberazione n. 714 dell'8/4/1994), con il quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso interno, per titoli, per la definitiva copertura del posto di Capo servizio n. 1 dell' U.S.S.L. n. 11, provvedimento comunicato nei soli estremi con nota 31/5/1995 n. 6440;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 26/08/1994;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo;
Considerato che alla comunicazione di segreteria del giorno 02/04/2009 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione di udienza;