TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-07, n. 202303692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-07, n. 202303692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303692
Data del deposito : 7 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2023

N. 03692/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01119/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2023, proposto da
M R D P, rappresentato e difeso dagli avvocati V C e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 6227 in data 3 aprile 2023, con cui è stata respinta l’istanza di condono presentata dall’interessato e si è ordinato il ripristino dello status quo ante ; b) della circolare dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 02 in data 30 dicembre 2022.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 6227 in data 3 aprile 2023, con cui è stata respinta l’istanza di condono presentata dall’interessato e si è ordinato il ripristino dello status quo ante ; b) la circolare dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 02 in data 30 dicembre 2022.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente è proprietario di un’abitazione sita nel Comune di Lipari, nella Via Stradale 56, frazione di Pianoconte, e in data 9 dicembre 2004 ha presentato al Comune istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, in relazione ad un ampliamento effettuato mediante realizzazione di un vano-cucina al primo piano e di un vano-ripostiglio nel seminterrato; b) con il provvedimento in questa sede impugnato la Soprintendenza, limitandosi a richiamare la circolare n. 02 in data 30 dicembre 2022, ha respinto la domanda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) in base agli artt. 32 della legge n. 326/2003 e 23 della legge regionale n. 37/1985, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali è tenuta a rilasciare un nulla-osta, cioè un atto endoprocedimentale che non può sostituire il provvedimento conclusivo; b) sulla richiesta di condono si era già formato il silenzio-assenso, in quanto l’istanza è stata depositata in data 9 dicembre 2004 e il nulla-osta relativo al vincolo idrogeologico risale al 20 febbraio 2019, per cui già in data 20 febbraio 2021 il permesso in sanatoria si era tacitamente perfezionato; c) ne consegue che il provvedimento della Soprintendenza costituisce un atto di secondo grado per la cui emanazione si imponeva il rispetto della relativa disciplina (con particolare riferimento al prescritto invio del preavviso di rigetto e alla comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato sacrificato); d) il provvedimento, inoltre, è carente di motivazione in quanto basato sul semplice richiamo alla circolare n. 2 in data 2 gennaio 2023.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) sull’istanza si era già formato il provvedimento di diniego, poiché l’art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003 prevede che il silenzio dell’Amministrazione, decorsi 180 giorni dalla presentazione della domanda, assuma siffatto valore; b) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, devono essere respinte le istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 326/2003 qualora, in zone paesaggisticamente vincolate, siano state realizzate opere edilizie abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuove volumetrie o di superfici utili; c) il preavviso di diniego trova applicazione solo per le nuove opere edilizie ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, poiché in tal caso l’interessato può apportare le opportune modifiche o presentare memorie al fine di evitare un provvedimento di diniego, mentre per le opere abusive trova applicazione la previsione di cui all’art. 167 del decreto, venendo in rilievo uno stato di fatto non modificabile, sicché il preavviso non sortirebbe effetto alcuno.

Con memoria in data 14 novembre 2023 il ricorrente ha ribadito le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, precisando, in particolare, che nel caso di specie l’Amministrazione aveva platealmente violato il canone di buona fede, disciplinato espressamente dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Nella pubblica udienza in data odierna, alla quale hanno partecipato anche gli avvocati V C e A G mediante deposito di apposito atto in data 1 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il

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