TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-15, n. 202302663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-15, n. 202302663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302663
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 02663/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14051/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14051 del 2014, proposto da
F R, S F, R C, D R, C P, B A, P C, P N, B L, Z A, rappresentati e difesi dagli avvocati F D L, R Z C, F F, L S, con domicilio eletto presso lo studio R Z C in Roma, via Alessandro VII, 86;
D'Uva Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati F D L, R Z C, con domicilio eletto presso lo studio R Z C in Roma, via Alessandro VII, 86;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento dell'adeguamento economico dovuto in relazione ai rispettivi avanzamenti di carriera all'interno del corpo militare della croce rossa italiana


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti al tempo appartenenti alla Croce Rossa italiana (tranne il ricorrente Pietraggi già in congedo), hanno reagito con il ricorso oggetto del presente scrutinio al mancato adeguamento economico delle competenze, a far data dall’anno 2005 fino al 2010.

Secondo i ricorrenti l’adeguamento del trattamento economico del personale militare della C.R.I. è disciplinato dall’articolo 116 c. 1 e c. 17 del Regio Decreto 10.02.1936 n. 484 e successive modificazioni.

La resistente, malgrado i numerosi solleciti al riguardo avanzati, non ha mai provveduto ad adeguare gli stipendi dei ricorrenti.

Osserva il Collegio.

Va rammentato che il Corpo Militare della CRI è un Corpo “ausiliario” delle FF.AA. (come espressamente recita l’art. 1 del R.D. 484/1936, oggi art. 1626 D.Lgs 66/2010), così come il personale che vi presta servizio il quale ” …non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di polizia dello Stato … essendo, tra l’altro, personale non dello Stato, ma di un ente …non facente parte integrante delle stesse” (Corte Cost. n. 273/1999) trattandosi di iscritti che volontariamente hanno aderito agli ideali di Croce Rossa e che “alimentano un “serbatoio di risorse umane” cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni …” (TAR Napoli n. 4292/2012).

Sia in materia di trattamento giuridico che in materia di trattamento economico il personale militare della CRI è dotato di una propria normativa diversa da quella delle FF.AA.

Con l’adozione del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, tutta la materia è stata disciplinata ex novo, compreso il trattamento stipendiale previsto dall’art. 1757 che, al terzo comma recita :” Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali”.

Ora i ricorrenti lamentano la mancata corresponsione di adeguamenti economici per il periodo 2005/2010.

Il periodo in questione, a dire dei ricorrenti, verrebbe disciplinato dall’abrogata disciplina normativa (almeno sino al 15 marzo 2010, data di adozione della nuova normativa).

In particolare per quanto in questa sede interessa, il trattamento economico dell’indicato personale era previsto dall’art. 116 del R.D. 484/1936 che recitava : “solo in tempo di guerra, il personale della Croce Rossa Italiana riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate”.

In tempo di pace, quindi, ai dipendenti della Croce Rossa Italiana non era esteso in via automatica il trattamento economico del personale militare della Forze Armate che poteva essere invece attribuito in forza di appositi provvedimenti adottati, discrezionalmente, dagli organi dell’ente.

Ciò è stato chiarito dalla già riportata ordinanza n. 273/1999 della Corte Costituzionale, secondo cui l’adeguamento economico in favore del personale della Croce Rossa Italiana “non è assolutamente automatico […] ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell’ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell’azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti e ponderare valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI …” (TAR Roma n. 31/2014).

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, gli emolumenti richiesti dovevano essere sanzionati da un provvedimento dell’Ente che, nel caso di specie, non è intervenuto.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, attesa la mera difesa formale svolta dalla resistente.

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