TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-10-22, n. 201504959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2015-10-22, n. 201504959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201504959
Data del deposito : 22 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02017/2006 REG.RIC.

N. 04959/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02017/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2006 proposto dalla Sig.ra Coppeta Assunta, rappresentata e difesa dall’avv. A F e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;

contro

Comune di Volla in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G M e con domicilio eletto presso il proprio studio in Napoli, Via Cesario Console n.3;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n.93/2005 di pretese opere abusive realizzate dal coniuge della ricorrente sig. O G c in tettoia composta da n.6 pilastri in ferro zincato, n.4 capriate e solaio di copertura in lamiere coibentate, il tutto allo stato grezzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione del Comune di Volla;

Visti i motivi aggiunti avverso la dichiarazione di acquisizione delle opere abusive n.1 dell’8/2/2006;

Vista la documentazione depositata dal Comune di Volla;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Gabriele Nunziata e uditi gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

Espone in fatto parte ricorrente che con il provvedimento impugnato è stata intimata la demolizione di pretese opere abusive consistenti in tettoia composta da n.6 pilastri in ferro zincato, n.4 capriate e solaio di copertura in lamiere coibentate, il tutto allo stato grezzo.

Il Comune di Volla si è costituito resistere al ricorso.

Alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2015 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.6 della Legge n.127/1997, della Legge n.47/1985, del DPR n.380/2001, nonché il difetto di motivazione.

2. Il Collegio in via preliminare osserva che, in caso di ordine di demolizione ed anche di acquisizione al patrimonio dell’Ente, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l'adozione dell'ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4.2.2012, n. 227;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.2.2012, n. 693).

2.1 Circa l’asserita incompetenza per violazione dell’art.6 della Legge n.127/1997, il motivo è infondato atteso che ogni competenza del Sindaco in merito a provvedimenti ascrivibili alla mera attività di gestione amministrativa in materia edilizia deve ritenersi abrogata dalle disposizioni legislative che hanno inteso separare, anche negli Enti locali, la funzione di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa. Sul punto con Legge n.191/1998 al citato art.6 venne introdotta la lettera f bis) che attribuisce alla dirigenza la competenza in materia di applicazione di sanzioni edilizie, inclusi provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale;
del tutto legittimamente, quindi, il Responsabile dell’U.T.C. adottava l’impugnato provvedimento.

3. Quanto alle ulteriori censure quali si prestano ad una trattazione unitaria, a prescindere da possibili profili di inammissibilità, occorre considerare che le opere denunciate erano state eseguite in assenza di Permesso di costruire e comunque non integrano gli estremi di opere pertinenziali, in quanto sono suscettibili di autonoma utilizzazione. Con tali premesse la Sezione ritiene, ai fini della reiezione del ricorso, di sottolineare che del tutto legittimamente è stata ingiunta la demolizione, ove si consideri che in materia di demolizione di immobili abusivi, attesa la natura vincolata del potere, non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può, di per sé, legittimare in via di fatto.

4. In conclusione il ricorso per come proposto anche attraverso motivi aggiunti deve essere rigettato per come infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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