TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-10-10, n. 201911697
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2019
N. 11697/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02698/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2698 del 2018, proposto da
MI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ghiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 69;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del Decreto Ministeriale n.0668356 del 15.12.2017, notificato allo stesso in data
03.01.2018, avente ad oggetto la irrogazione della sanzione di stato della sospensione
per mesi uno dall'impiego ai sensi dell'Art. 1357 del D.lgs 15.03.2010 n.66 concernente “
Codice dell'Ordinamento Militare” , con la seguente motivazione: ”graduato
dell'Esercito, il 16 dicembre 2002 in Roma alla guida della propria autovettura, dopo
aver colliso con un ciclomotore, ometteva di fermarsi e di prestare soccorso al
conduttore di quest'ultimo mezzo, il quale riportava ferite guaribili in giorni 7. Tale
comportamento, peraltro sanzionato penalmente, è censurabile anche sotto l'aspetto
disciplinare, in quanto in contrasto con i doveri attinenti al grado rivestito ed al
giuramento prestato, con il senso di responsabilità e con il contegno esemplare che il
militare deve tenere in ogni circostanza”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sergente maggiore dell’Esercito italiano, è stato sanzionato, all’esito del procedimento disciplinare, con la sospensione dall’impiego per mesi uno perché “ alla guida della propria autovettura, dopo aver colliso con un ciclomotore, ometteva di fermarsi e di prestare soccorso al conduttore del mezzo, il quale riportava ferite guaribili in giorni 7…”.
Avverso tale determinazione il militare reagiva con ricorso al Tar e contestuale istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018, il Collegio, con ordinanza n. 3814/18, ha ordinato incombenti istruttori.
La p.a. ha assolto la richiesta in data 22 giugno 2018.
Alla successiva camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare.
Il successivo 17 luglio la parte ha presentato istanza di prelievo del ricorso.
Alla udienza pubblica del giorno 3 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
Il ricorrente ha sostenuto di non essersi avveduto dell’incidente stradale e di essere stato fermato, dopo il suo inseguimento, da una pattuglia della Polizia di Stato che, conseguentemente, ha provveduto alla segnalazione del fatto reato all’autorità giudiziaria.
Per tale episodio l’attuale ricorrente ha ” patteggiato” la pena di mesi uno e giorni