TAR Latina, sez. I, sentenza 2019-09-20, n. 201900551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2019-09-20, n. 201900551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201900551
Data del deposito : 20 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2019

N. 00551/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2019, proposto da
A M A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Acqualatina S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

A D C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Recuperi Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;



per l'annullamento

previa sospensiva,

a) del provvedimento del R.U.P. prot. 2019O-3791 del 28/02/2019, con il quale la società ricorrente è stata esclusa dal lotto n. 2 relativo alla procedura aperta indetta da Acqualatina S.p.a. per l’affidamento del “servizio di movimentazione, ritiro, carico, traporto e smaltimento fanghi biologici di depurazione e rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione dell’ATO4-Lazio Meridionale e la fornitura di sacchi drenanti e di big bags”;

b) del provvedimento del R.U.P. prot. n. 2019O-3790 del 28/02/2019, con il

quale Acqualatina S.p.a. ha comunicato l’ammissione dei controinteressati e

l’esclusione della ricorrente dal lotto n. 2 della procedura aperta di cui sopra;

c) del provvedimento del R.U.P. prot. n. 2019O-3792 del 28/02/2019, comunicato con nota prot. n. 20190-4073 del 6/03/2019, con cui Acqualatina S.p.a. ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 in favore della società Angelo De Cesaris s.r.l.;

d) di tutti i verbali di gara, n. 1 del 23/01/2019, n. 2 del 23/01/2019, n. 3 del

30/01/2019 e n. 4 del 27/02/2019, conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 27/03/2019, se ed in quanto lesivi;

e) del provvedimento del RUP del 20/02/2019 prot. n. 2019O-3474, di contenuto ignoto, recante approvazione dei verbali di gara 1, 2 e 3, citato nelle premesse del provvedimento di esclusione, se ed in quanto lesivo;

f) del provvedimento del RUP del 28/02/2019, di contenuto ignoto, recante approvazione del verbale di gara n. 4, anch’esso citato nel provvedimento di esclusione, se ed in quanto lesivo;

nonché, in via gradata, per la declaratori di nullità

g) del disciplinare di gara nella parte in cui all’art. 9 prevede il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione, che le richieste di sopralluogo devono pervenire entro le ore 12:00 del 27/12/2018 e che le richieste pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione dalla Stazione Appaltante;

h) delle note prot. 2019O-1274 del 15/01/2019 e prot. n. 2019O-1700 del 21/01/2019, con le quali Acqualatina S.p.a., in attuazione delle prescrizioni del disciplinare innanzi citate, ha riscontrato le richieste di sopralluogo della società ricorrente, se ed in quanto lesive;

nonché, per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e la società aggiudicataria, con risarcimento in forma specifica mediante affidamento del servizio nella cui esecuzione la ricorrente si dichiara sin da ora disponibile a subentrare;

nonché, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica, mediante il risarcimento dell’equivalente monetario dei danni subiti e subendi da quantificare in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della A D C S.r.l. e della Acqualatina S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo pec il 27 marzo 2019 e depositato il successivo giorno 28 la società Ambroselli Maria Assunta s.r.l., premesso di avere presentato domanda di partecipazione alla gara indetta da Acqualatina S.p.a. con bando pubblicato in data 11.12.2018 per l’affidamento del “servizio di movimentazione, ritiro, carico, traporto e smaltimento fanghi biologici di depurazione e rifiuti palabili prodotti dagli impianti di depurazione dell’ATO4-Lazio Meridionale e la fornitura di sacchi drenanti e di big bags”, lotto 2, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con cui la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dalla gara della ricorrente per due motivi: i) non aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, adempimento previsto a pena di esclusione dall’art. 9 del disciplinare di gara e non

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