TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-03-11, n. 202200083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-03-11, n. 202200083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200083
Data del deposito : 11 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2022

N. 00083/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Enrico De Nicola, 1a;



contro

Sportello Unico per L'Immigrazione -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;



per l'annullamento,

previa sospensiva,

- del provvedimento -OMISSIS-sull'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta individuale-OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione -OMISSIS- ha disposto il rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 in relazione al rapporto di lavoro da instaurare con il cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina sig. -OMISSIS-e di ogni atto comunque inerente, presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Sportello Unico per l'Immigrazione -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna il rigetto della domanda presentata il -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, per la costituzione di un rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario ai sensi dell’art. 103 comma 1 del d.l. n. 34/2020.

Con un unico articolato motivo - violazione di Legge - art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 – della Circolare del Ministro dell’Interno n. 1395 del 30.5.2020 e della Circolare del Ministero dell’Interno e Del Lavoro del 24.7.2020; eccesso di potere; erronea interpretazione dei fatti ed erronea applicazione della normativa, illogicità della motivazione – sostiene che lo Sportello unico per l’immigrazione dell’Ufficio del Governo -OMISSIS-, nel respingere la sua istanza del -OMISSIS- perché avrebbe assunto il cittadino extracomunitario solo in data -OMISSIS-, non avrebbe considerato che il d.l. n. 34/2020, oltre a favorire

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