TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-07-22, n. 201407989

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-07-22, n. 201407989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201407989
Data del deposito : 22 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01968/2014 REG.RIC.

N. 07989/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01968/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2014, proposto da:
A D B, E S B, G B, rappresentati e difesi dagli avv.ti S C e U C, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Giuseppe Ferrari, 4;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 22747 dell’11.12.2012.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 1.669,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, a seguito della violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89/2001.

Ha condannato altresì l’amministrazione alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio (rispettivamente euro 856,00 ed euro 600,00, oltre gli accessori di legge).

La suddetta pronuncia veniva notificata al MEF (competente al pagamento ex art. 55, comma 2 – bis del d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012), in data 15.1.2013.

Parte ricorrente rappresenta che, nonostante la sentenza sia stata da tempo notificata all’amministrazione, quest’ultima non ha ancora provveduto a pagare la somma liquidata a suo favore.

Chiede pertanto che venga adottato ogni provvedimento idoneo al fine di dare integrale esecuzione al giudicato.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 16 aprile 2014.

2. Il ricorso è manifestamente fondato per quanto riguarda l’esecuzione della condanna del Ministero al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti.

A mente dell’art. 74 c.p.a. (il quale consente di definire il giudizio mediante decisione in forma semplificata, con richiamo ad un precedente conforme), si rinvia ai numerosissimi precedenti della Sezione, tra i quali, da ultimo, la sentenza n. 3533 del 31 marzo 2014.

2.1. Tanto premesso, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come convertito in l. 28 febbraio 1997, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall’art. 147 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 e dall’art. 44 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 come convertito in l. 24 novembre 2003 n. 326 (cfr. Cons. St., sez. IV, sentenza n. 2831 del 17.5.2012), deve ordinarsi al Ministero intimato di provvedere entro trenta giorni al pagamento, per quanto di interesse dei ricorrenti, delle somme recate dal citato titolo esecutivo oltre gli interessi legali fino al soddisfo.

In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, si nomina sin da ora quale Commissario ad acta il Ragioniere generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda, in sostituzione dell’amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute alla parte ricorrente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

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