TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-01-27, n. 201000119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-01-27, n. 201000119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000119
Data del deposito : 27 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00127/2009 REG.RIC.

N. 00119/2010 REG.SEN.

N. 00127/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Lanunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mariarosaria Pellegrino in Bari, via Principe Amedeo, 147;

contro

Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Foggia in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

avverso il silenzio amministrativo o anche per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“del “provvedimento” di archiviazione, i cui estremi non sono stati resi noti perché mai notificato all’interessato, la cui esistenza è stata informalmente comunicata con lettera AR nr. 12799711737-3 del 14 novembre 2008, ricevuta in data 21 novembre 2008, e di ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale, allorchè non ancora conosciuto, ovvero, per conoscere la fondatezza dell’istanza medesima e pedissequo risarcimento del danno patito dal ricorrente”

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 116 del 25 febbraio 2009, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

Vista l’ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 2921 del 9 giugno 2009, di riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 116 del 25 febbraio 2009;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 la Dott. ssa Rosalba Giansante e udita per la parte ricorrente il difensore, Avv. Monica Falcone, su delega dell’Avv. Giuseppe Lanunziata;
nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Espone in fatto Sig. Battiante, armiere in Foggia, titolare di un esercizio commerciale autorizzato alla vendita e riparazione di armi comuni da fuoco, di essere armiere da oltre venti anni, senza soluzione di continuità e di essere stato titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale per lo stesso periodo.

Riferisce di avere presentato, nell’ottobre 2007, l’stanza annuale di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
di avere ricevuto in data 12.12.2007 la nota prot. n. 2239/Area I^ Bis con la quale la Prefettura di Foggia gli richiedeva, a completamento dell’istruttoria, il certificato in bollo rilasciato dalla locale sezione del Tiro a segno nazionale, comprovante la capacità di maneggiare armi da fuoco, certificato mai richiesto nei precedenti rinnovi annuali;
riferisce, altresì, di avere riscontrato il 18.12.2007 la suddetta richiesta facendo presente che il ricorrente era un armiere, abilitato dalla stessa Prefettura alla vendita e riparazione e, quindi, al maneggio di armi da fuoco e di avere chiesto la revoca della suddetta nota.

Aggiunge il ricorrente che il suddetto Ufficio in data 08.01.2008 gli aveva comunicato di avere interessato il competente Ministero;
che in data 06.06.2008 la Prefettura di Foggia gli comunicava che, ad avviso del Ministero, anche l’armiere era tenuto a presentare, per il rilascio del porto d’armi, il certificato di idoneità al maneggio delle armi previsto dall’art. 62 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;
cha a seguito di accesso agli atti risultava solo la nota del 21.05 2004, di cinque anni addietro e che, con raccomandata ricevuta in data 07.08.2008, rappresentava che tale nota doveva intendersi superata e, conseguentemente, reiterava la richiesta di rilascio del titolo di polizia;
che in data 20.08.2008 la Prefettura ribadiva la necessaria produzione del certificato contestato e in data 21.08.2008 precisava che nel caso in cui la documentazione non fosse stata prodotta nel termine di quindici giorni la pratica sarebbe stata archiviata.

Espone, infine, che a seguito di sua ulteriore missiva dell’11.11.2008, la Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo, gli inviava lettera AR nr. 12799711737-3 del 14.11.2008, ricevuta in data 21.11.2008, con la quale veniva a conoscenza dell’archiviazione della pratica.

Il ricorrente ha, quindi, proposto ricorso, ritualmente notificato il 14.01.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 21.01.2009, avverso il silenzio o per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di archiviazione del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, della cui esistenza il ricorrente ha avuto conoscenza dalla nota prot. n. 2239/Area I^ Bis del 14.11.2008 della Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo, a lui inviata con lettera AR nr. 12799711737-3 del 14.11.2008, ricevuta in data 21.11.2008.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione od interpretazione delle regole di conclusione del procedimento amministrativo in quanto non sarebbe stato adottato il provvedimento finale del procedimento iniziato su iniziativa di parte;
il ricorrente ha, quindi, chiesto di accertare l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e di pronunciarsi sulla fondatezza della istanza ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 80 del 2005;

2) travisamento di presupposti legittimanti ed abuso del potere discrezionale in quanto sarebbe stato travisato l’art. 62 del R. D. n. 635 del 1940, sarebbe stata erroneamente valutata la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 557/PAS.10100.A(1) del 21.05.2004 e non sarebbero state indicate le ragioni della nuova richiesta documentale rappresentata dal certificato rilasciato dalla locale sezione del Tiro a segno nazionale, non richiesto nei precedenti rinnovi, anche successivi alla citata circolare;

3) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e per sviamento del diritto in quanto l’inosservanza dell’obbligo di espressa conclusione del provvedimento renderebbe anomalo e contra legem il provvedimento di archiviazione;

4) violazione degli artt. 2, 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 ovvero mancato rispetto dei termini massimi di istruttoria stabiliti dal D.M. n. 284 del 1993 in quanto il provvedimento sarebbe stato archiviato senza l’adozione di un atto formale di rigetto, né gli sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del solo danno esistenziale, o biologico o edonistico che avrebbe patito, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056, comma 1, del codice civile.

Con atto notificato il 19.01.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 28.01.2009, il ricorrente, a precisazione della motivazione già esposta in ricorso ha evidenziato che la istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale sarebbe rimasta bloccata per la richiesta del certificato rilasciato dalla locale sezione del Tiro a segno nazionale, richiesta a suo dire pretestuosa, derivante da una erronea interpretazione di una circolare ministeriale di cinque anni addietro.

Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo, con clausola di stile, il rigetto del ricorso, con riserva di ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa, in rito ed in merito, e con facoltà di produrre memorie e documenti.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha altresì presentato una relazione illustrativa dell’Amministrazione resistente, depositata in data 10.02.2009, ed una memoria depositata in data 24.02.2009 nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto con le forme di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, ossia avverso il silenzio e comunque ha contestato la fondatezza del ricorso stesso, chiedendone conclusivamente il rigetto.

Alla camera di consiglio del 25.02.2009 questa Sezione, con ordinanza n. 116 ha accolto l’istanza incidentale di sospensione cautelare.

Con ordinanza n. 2921 del 9 giugno 2009, la Sezione VI del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello del Ministero dell’Interno, ha riformato la suddetta ordinanza n. 116/2009, respingendo l’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta in primo grado.

Alla udienza pubblica del 28.10.2009 la causa è stata infine chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente in quanto proposto nella forma di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, ossia avverso il silenzio, mentre l’Amministrazione avrebbe emanato un provvedimento di diniego avendogli comunicato formalmente che la pratica era stata archiviata.

L’eccezione è in parte fondata.

Al riguardo il Collegio deve evidenziare che il ricorrente con l’odierno gravame, come specificato in epigrafe, ha sia proposto ricorso avverso il silenzio che chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di archiviazione del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, della cui esistenza il ricorrente ha avuto conoscenza dalla nota prot. n. 2239/Area I^ Bis del 14.11.2008 della Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo, a lui inviata con lettera AR nr. 12799711737-3 del 14.11.2008, ricevuta in data 21.11.2008.

La nota impugnata, peraltro qualificata sia dal ricorrente che da parte resistente provvedimento di archiviazione, avendo determinato comunque un arresto procedimentale, deve considerarsi atto autonomamente impugnabile.

È ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa da ultimo da questa Sezione con sentenza n. 1266/2009, il principio per cui è impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di posizioni giuridiche esterne, ogni determinazione amministrativa idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale, specie per quanto attiene ai c.d. interessi pretensivi (quelli, cioè, che aspettano da un provvedimento positivo della p.a. il loro concreto soddisfacimento), i quali non altrimenti potrebbero essere tutelati se non azionando l’interesse (strumentale) all’eliminazione dell’atto o del comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento amministrativo. Ciò che conta è l’effetto preclusivo del successivo sviluppo del procedimento (ex multis: Consiglio di Stato, Sezione VI, dec. n. 3043/2005).

Il Collegio dichiara conseguentemente l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il silenzio, non ravvisandosi nella fattispecie oggetto di gravame l’inerzia della P.A. e, considerato che la nota prot. n. 2239/Area I^ Bis del 14.11.2008 è stata impugnata nelle forme e nei termini del rito ordinario, dichiara ammissibile il ricorso nei confronti dell’atto di archiviazione.

Passando al merito del ricorso, esso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Considerato che l’esame del merito, come detto, deve concentrarsi sul provvedimento di archiviazione, in quanto atto autonomamente impugnabile avendo determinato un arresto procedimentale, il Collegio passa ad esaminare, conseguentemente, solo le censure relative al provvedimento di archiviazione stesso.

La questione centrale posta dall’odierno ricorso è stabilire se, al fine di ottenere il rinnovo della licenza del porto di pistola per uso personale, il Sig. Battiante debba produrre il certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato dalla locale sezione del Tiro a segno nazionale.

La Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo, nella nota prot. n. 2239/Area I^ Bis del 14.11.2008, oggetto di gravame, ha motivato l’archiviazione della richiesta del ricorrente facendogli presente che, sebbene formalmente invitato, non aveva prodotto oltre al certificato medico previsto anche “il certificato in bollo del Tiro a Segno Nazionale la cui presentazione è stata ritenuta necessaria dal Ministero dell’Interno anche nel caso di soggetti che espletano l’attività di “armiere” (vedi nota nr. 2239/Area I^ Bis datata 20.8.2008 allegata in copia”.

Il ricorrente ha dedotto il travisamento di presupposti legittimanti e l’abuso del potere discrezionale in quanto sarebbe stato travisato l’art. 62 del R. D. n. 635 del 1940, sarebbe stata erroneamente valutata la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 557/PAS.10100.A(1) del 21.05.2004 e non sarebbero state indicate le ragioni della nuova richiesta documentale rappresentata dal certificato rilasciato dalla locale sezione del Tiro a segno nazionale, non richiesto nei precedenti rinnovi, anche successivi alla citata circolare.

Il Collegio ritiene prive di previo le suddette censure.

Innanzitutto è infondata in punto di fatto la censura con la quale il ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe fatto riferimento solo alla vecchia circolare del 2004.

Come si evince nella motivazione sopra riportata, l’Amministrazione ha espressamente menzionato e allegato il parere del Ministero dell’Interno n. 2239/Area I^ Bis del 20.8.2008, posto a fondamento del provvedimento di archiviazione, parere peraltro già noto al ricorrente in quanto acquisito in sede di accesso effettuato ai sensi dell’art. 25 e ss. della legge n. 241 del 1990, come risulta in atti.

Nel merito, come evidenziato dal Ministero dell’Interno nel citato parere, la legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, all’art. 8, concernente l’accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi, ha distinto la certificazione della capacità tecnica del titolare di licenza per la riparazione di armi e munizioni di cui all’art. 49 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), dalla certificazione della capacità tecnica del richiedente il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, ex art. 42 dello stesso citato T.U.L.P.S, previsto dall’art. 62 del R.D. n. 635 del 1940 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

Infatti il suddetto art. 8 dispone che coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

D’altro canto anche dalla comune esperienza emerge che l’idoneità all’uso delle armi richiesto per il porto di pistola è ben diverso dall’idoneità a riparare e conservare le armi richiesto per l’armiere.

Il Collegio, condividendo la prospettazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, secondo la quale in sede di rinnovo l’amministrazione deve procedere alla verifica di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, compresa, quindi, la verifica dell’idoneità tecnica all’uso delle armi, ritiene che anche l’armiere debba presentare il certificato previsto dall’art. 62 del R.D. n. 635 del 1940, indicato dalla Prefettura nel provvedimento di archiviazione.

Il Collegio non può non rilevare, altresì, che il ricorrente aveva ottenuto il porto di pistola sulla base di una idoneità presunta e cioè per aver espletato il servizio militare, ai sensi della lettera d) del suddetto art. 62, , servizio di leva prestato dall’interessato nel 1958, quindi, ben 42 anni fa.

Al riguardo il Collegio condivide quanto rappresentato dal Ministero dell’Interno nel parere del 2004, al quale ha rinviato il successivo parere del 2008, in ordine alla ritenuta mancanza di attualità del possesso della capacità tecnica al maneggio delle armi dopo un lungo decorso del tempo, (deve ritenersi congruo un periodo di dieci anni)dalla cessazione del servizio militare, senza che nel frattempo l’interessato abbia seguito altri corsi di tiro o abbia comunque legittimamente maneggiato un’arma.

In questi casi si ritiene che non costituisca un aggravio immotivato del procedimento richiedere al cittadino la frequenza dell’apposito corso presso il Tiro a Segno Nazionale e l’esibizione della conseguita abilitazione al maneggio delle armi.

Le conclusioni del Ministero dell’Interno devono ritenersi razionali e proporzionate.

Ciò in quanto il Collegio ritiene di dover privilegiare una interpretazione sistematica delle norme disciplinanti la materia, tenendo conto del carattere eccezionale dell’autorizzazione richiesta rispetto alla regola generale del divieto di detenere armi, stante il carattere preventivo delle misure di polizia e l’esigenza primaria di tutela della sicurezza.

Passando ad analizzare le censure procedurali dedotte, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2, 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 ovvero del mancato rispetto dei termini massimi di istruttoria stabiliti dal D.M. n. 284 del 1993 in quanto il provvedimento sarebbe stato archiviato senza l’adozione di un atto formale di rigetto, né gli sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento.

Le censure sono infondate in quanto nel provvedimento di archiviazione il Prefetto ha richiamato correttamente il combinato disposto degli art. 6 lettera b) della legge n. 241 del 1990 e l’art.

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