TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-20, n. 202300919
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 00919/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2023, proposto da
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C, A D F, E V, A S, S V e G B B con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
- della Delibera n. 54/2023 del 23/03/2023, notificata in pari data, avente ad oggetto: “ Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 149/2022 dell’8 settembre 2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 ”, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., degli artt. 16, par. 1, 18, par. 1, e 24, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, irrogando nei confronti della stessa la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 6.290,00 di cui € 1.420,00 per la violazione dell’art. 16, par. 1, € 4.570,00 per la violazione dell’art. 18, par. 1, ed € 300,00 per la violazione dell’art. 24, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- degli atti tutti presupposti, in particolare le note dell’Autorità di richiesta di informazioni prot. ART n. 1255 del 26/01/2022 e prot. ART n. 13886 del 03/06/2022, nonché la Delibera n. 149/2022 del 08/09/2022 di avvio del procedimento sanzionatorio, notificata a mezzo p.e.c. il medesimo 08/09/2023, nonché ancora la nota prot. ART n. 26369/2022 del 14/12/2022 e le “ Risultanze istruttorie ” ad essa allegate, notificate a mezzo p.e.c. in data 14/12/2022, antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge,
nonché per l’accertamento dell’intervenuta consumazione del potere sanzionatorio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per decorso del termine regolamentare per la conclusione del relativo procedimento,
e per la rideterminazione ex art. 134, co. 1, lett. c) delle sanzioni irrogate alla Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. nei sensi e nei termini indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera n. 149/2022 del 08/09/2022, notificata in pari data, l’Autorità disponeva l’avvio, nei confronti della ricorrente, di un procedimento ai sensi del D.lgs. 29/07/2015, n. 129, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’art. 16, par. 1, dell’art. 18, par. 1 e dell’art. 24, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, assegnandole un termine di 30 giorni per l’invio di memorie e documenti.
La medesima Delibera n. 149/2022 con cui era stato avviato il procedimento stabiliva che: “ il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera ”.
Nel termine assegnato, la ricorrente non presentava ulteriori memorie difensive.
Con nota prot. ART n. 26369/2022 del 14/12/2022, l’Autorità comunicava alla ricorrente le Risultanze Istruttorie relative al procedimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Reg. UE n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con Delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15/10/2015 come modificato di cui alla Delibera ART n. 235/2022, assegnandole un termine sino al 13/01/2023 per il deposito di una memoria difensiva e/o per richiedere l’audizione avanti al Consiglio.
La ricorrente depositava memoria in data 11/01/2023.
Con la delibera n. 54/2023 del 23/03/2023, notificata in pari data, l’Autorità riteneva sussistenti le contestate violazioni dell’art. 16, par. 1, dell’art. 18 par. 1 e dell’art. 24, par. 2, irrogando alla ricorrente le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- € 1.420,00, per la violazione dell’art. 16, par. 1, del Reg. n. 1177/2010;
- € 4.570,00, per la violazione dell’art. 18, par. 1, del Reg. n. 1177/2010;
- € 300,00 per la violazione dell’art. 24, par. 2, del Reg. n. 1177/2010.
Il tutto per complessivi € 6.290,00.
La ricorrente ha censurato l’anzidetta delibera e gli atti presupposti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
A. Sull’accertamento delle violazioni:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 129/2015, dell’art. 6 del “ Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ” approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 86/2015 del 15/10/2015 nel testo antecedente la modifica di cui alla Delibera ART n. 235/2022, dell’art. 5, co. 2, del “ Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità ”, approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 15/2014 del 27/02/2014, modificato con Delibera n. 57/2015 del 22/07/2015 nel testo antecedente la modifica di cui alla Delibera ART n. 235/2022. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di efficienza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Violazione del principio tempus regit actum procedimentale. Violazione del principio dell’Unione Europea di equivalenza della tutela procedimentale tra le situazioni giuridiche soggettive di derivazione comunitaria e nazionali. Violazione del diritto al contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, par. 1, del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 1177/2010 del 24/11/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, par. 1, del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 1177/2010 del 24/11/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Violazione degli artt. 3 del D.lgs. n. 129/2015, 14