TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-02-08, n. 202100812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-02-08, n. 202100812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202100812
Data del deposito : 8 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2021

N. 00812/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05139/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., n persona del legale rappresentante pro tempore Michele D'Aniello, e quest’ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati E R e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C M I in Napoli, via San Pasquale A Chiaia, n. 55;

contro

Prefettura di Caserta non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) Nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Caserta, Cat. -OMISSIS-^ del 17.10.2019,-OMISSIS-, trasmessa alla Società ricorrente con Nota di pari protocollo e data, relativa alla declaratoria di sussistenza delle cause interdittive di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159, nei confronti della società ricorrente e del suo legale rappresentante in carica, mercè il quale, sulla scorta dei medesimi accertamenti di cui agli atti in seguito menzionati sub b1) – b4), è stato disposto il rigetto della domanda di rinnovo di iscrizione della-OMISSIS-. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 06.11.2012, n. 190, c.d. white list provinciali, per le tipologie richieste dalla Società, ovvero il Nolo a freddo dei Macchinari ed il Nolo a caldo;
b) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali alla Nota sub a), tra i quali, precipuamente: b1) la Nota prefettizia prot n.-OMISSIS-del 14.06.2019, contenente la comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rinnovo della iscrizione nelle c.d. white list provinciali;
b2) la Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OMISSIS-;
b3) la Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli prot. n. -OMISSIS-;
b4) le Relazioni redatte dal Gruppo Interforze nelle date del -OMISSIS-.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data il 28 luglio 2020:

a) Nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Caserta, Cat. -OMISSIS-^ del 25.05.2020, prot. n. -OMISSIS-, trasmessa alla Società ricorrente con Nota di pari protocollo e data, relativa alla declaratoria di permanenza delle cause interdittive di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159, nei confronti della società ricorrente e del suo legale rappresentante in carica, mercè la quale, sulla scorta dei medesimi accertamenti di cui agli atti in seguito menzionati sub b1) – b4), è stato disposto il rigetto della domanda di rinnovo di iscrizione della-OMISSIS-. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 06.11.2012, n. 190, c.d. white list provinciali, per le tipologie richieste dalla Società, ovvero il Nolo a freddo dei Macchinari ed il Nolo a caldo;
b) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali alla Nota sub a), tra i quali, precipuamente: b1) la Nota prefettizia prot n. -OMISSIS-, con la quale si era in precedenza provveduto alla declaratoria di sussistenza delle cause interdittive di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159, nei confronti della società ricorrente e del suo legale rappresentante in carica;
b2) la Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta prot. n. -OMISSIS-;
b3) la Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli prot. n. -OMISSIS-;
b4) le Relazioni redatte dal Gruppo Interforze nelle date del -OMISSIS-.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 - svoltasi con le modalità telematiche di cui all’art. 25 del d.l. n. 137/2020 ed all’art. 2 del d.P.C.S. n. 134/2020 - il dott. D D F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2019 e depositato il successivo 27 dicembre, la -OMISSIS- ha impugnato la nota, Cat. -OMISSIS-^ del 17.10.2019,-OMISSIS-, chiedendone l’annullamento previa sospensione, con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha respinto la domanda di rinnovo di iscrizione della Società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della Legge 06.11.2012, n. 190, c.d. white list provinciali, per il Nolo a freddo dei Macchinari ed il Nolo a caldo.

La ricorrente premette di essere stata già iscritta in passato nella predetta lista e di aver inoltrato nel 2019 istanza per il rinnovo dell’iscrizione ricevendo, però, la nota (prot. n.-OMISSIS-) con cui la Prefettura di Caserta ha comunicato ai sensi dell’art. 10bis della l. n. 241/1990 i motivi ostativi alla richiesta iscrizione.

Nonostante le controdeduzioni prodotte dalla società, con il gravato provvedimento la Prefettura rigettava l’istanza e con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:

I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, comma 4, 85 e 91, comma 6, del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159, e della circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(6) dell’08.02.2013 - carenza assoluta di presupposti - illogicità – travisamento - contraddittorietà - difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere.

II - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. Della legge 07.08.1990, n. 241 - violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e ss. e 90 e ss. Del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e della circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(6) dell’08.02.2013 – vizio del procedimento – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.

III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84, 91, 93, 94 e 95 e ss. del decreto legislativo n. 159/2011 - violazione degli artt. 3, 43, 97 della Costituzione - eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione del principio di tutela degli atti. Contraddittorietà.

Si è costituita la Prefettura di Caserta che ha depositato gli atti dell’istruttoria procedimentale.

Con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare, ai fini del riesame del provvedimento impugnato da parte della convenuta Prefettura.

Nonostante l’accoglimento dell’appello cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato -OMISSIS-, la Prefettura di Caserta in data 20 maggio 2020 ha comunque rivalutato l’istanza e adottato un nuovo provvedimento, confermando il rigetto dell’istanza di iscrizione alla white-list .

Avverso tale nuovo diniego, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 luglio 2020, proponendo i motivi di doglianza così di seguito rubricati:

I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, comma 4, 85 e 91, comma 6, del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159, e della circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(6) dell’08.02.2013 - carenza assoluta di presupposti - illogicità – travisamento - contraddittorietà - difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere.

II Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. Della legge 07.08.1990, n. 241 - violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e ss. e 90 e ss. del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e della circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(6) dell’08.02.2013 – vizio del procedimento – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.

III Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84, 91, 93, 94 e 95 e ss. del decreto legislativo n. 159/2011 - violazione degli artt. 3, 43, 97 della Costituzione - eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione del principio di tutela degli atti. Contraddittorietà.

Parte ricorrente ha poi formulato istanza istruttoria chiedendo di accedere alla relazione del Gruppo Interforze richiamata nel gravato provvedimento di conferma dell’informazione interdittiva.

La Prefettura ha provveduto al deposito di tale relazione e all’udienza pubblica del 16 dicembre 2020 la causa è stata introitata in decisione.

I. Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che il diniego di iscrizione impugnato originariamente è stato confermato con un distinto provvedimento adottato all’esito di un’autonoma istruttoria con valore sostitutivo del precedente, per cui l’annullamento del primo non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente, permanendo il secondo provvedimento di diniego.

II. Ciò premesso, passando allo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti, occorre rilevare che il gravato diniego prefettizio di iscrivere la -OMISSIS- alla White-list si fonda sulle ragioni di seguito sintetizzate.

La Società ricorrente è impresa che opera nel campo dei lavori pubblici da oltre venticinque anni ed è un operatore economico caratterizzato dalla ristretta base societaria, atteso che gli unici soci di essa sono il Sig.-OMISSIS-, che la rappresenta ed amministra e la moglie Sig.ra -OMISSIS-

Nell’ambito dell’appalto di lavori aventi ad oggetto la “Progettazione ed esecuzione per la realizzazione dello stralcio funzionale tra lo svincolo di Cinelli (Km 86+000 della SS. N. 1 “Via Aurelia”) ed il nuovo svincolo di Monte Romano Est (Km. 21+500 della S.S. n. 1/bis) della S.S: n. 675 “Umbro Laziale” (Tronco 3° - Lotto 1° Stralcio B)” la -OMISSIS- si proponeva di agire in qualità di subappaltatrice in società attraverso il consorzio -OMISSIS-le cui quote erano detenute per l’80% dalla ricorrente e per il restante 20% dalla -OMISSIS- di cui socio ed amministratore era il sig. -OMISSIS-, divenuto amministratore anche della predetta -OMISSIS-.

A seguito dell’adozione di un’informazione interdittiva antimafia nei confronti della -OMISSIS-, la Prefettura di Caserta, ravvisando elementi di contiguità di detta società con la ricorrente, ha negato l’iscrizione di quest’ultima alla white list provinciale. Nel gravato diniego, poi confermato, si afferma in sintesi che il sig. -OMISSIS- aveva rapporti di contiguità con noti esponenti di clan affiliati ai-OMISSIS-e che tali rapporti esponevano anche la -OMISSIS- al rischio di condizionamento mafioso.

Nel provvedimento si precisa, altresì, che i fratelli -OMISSIS- erano a conoscenza delle dinamiche delinquenziali del clan e di delicati particolari attinenti alla cattura del boss -OMISSIS-, tanto che dalle intercettazioni in carcere del luglio 2015 delle conversazioni tra i fratelli -OMISSIS- risultava un quadro di pieno inserimento degli stessi nei ‘ circuiti criminali ’ attigui al clan dei -OMISSIS-, come confermato dal collaboratore di giustizia -OMISSIS- che descrive il sig. -OMISSIS- quale membro organico al clan.

Il provvedimento antimafia precisa che la volontà della ricorrente di recedere dal consorzio con la -OMISSIS- era stata manifestata dopo l’adozione dell’informazione interdittiva, per poi essere revocata dopo la pronuncia con cui il TAR Umbria aveva accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- contro la segnalata informazione interdittiva;
solo dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha riformato quella di primo grado e respinto il ricorso, la ricorrente ha revocato, nuovamente, la propria adesione al consorzio -OMISSIS-.

Da tale condotta la Prefettura ha desunto che la -OMISSIS- nulla abbia fatto per emanciparsi dal sodalizio con la -OMISSIS- nonostante fossero emerse circostanze che collegavano il -OMISSIS- agli ambienti criminali. E infatti, prosegue la Prefettura, le manifestazioni della volontà della ricorrente di recedere dal consorzio sono state legate all’evolversi della vicenda giudiziaria relativa all’interdittiva adottata nei confronti della -OMISSIS-.

Peraltro, la -OMISSIS- si sarebbe astenuta dal comunicare alla stazione appaltante la situazione della consorziata -OMISSIS-, con ciò evidenziando la volontà di procedere nel rapporto con -OMISSIS- anche ai fini dell’esecuzione dell’opera.

II.

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