TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-08-03, n. 200901145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-08-03, n. 200901145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200901145
Data del deposito : 3 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00402/2009 REG.RIC.

N. 01145/2009 REG.SEN.

N. 00402/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 402 del 2009, proposto da:
Società Stemy di Scrocchi Stefania &
C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L B, in Bologna, via Collegio di Spagna n. 17;

contro

-Comune di Cattolica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D L, in Bologna, via Calzolerie n. 1;

-Dirigente Settore Urbanistica-Sportello Unico per L'Edilizia del Comune di Cattolica, nc.;

per ottenere

pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Cattolica sulla domanda con la quale la società ricorrente ha chiesto la conversione in sanzione pecuniaria della precedente sanzione della demolizione irrogatale dalla stessa amministrazione comunale in relazione alla realizzazione dei locali ubicati in Cattolica via Fiume n. 63 ed utilizzati quale cucina al servizio dell’Hotel Vienna.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Oggetto della presente causa è il silenzio – rifiuto che la società Stemy di Scrocchi Stefania &
C. s.a.s., odierna ricorrente, ritiene che le sia stato illegittimamente opposto dall’amministrazione comunale di Cattolica riguardo all’istanza di conversione di una precedente sanzione di demolizione di opere edilizie in sanzione pecuniaria, dalla stessa proposta ai sensi dell’art. 14 L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004 e concernente i locali, ubicati in Cattolica, via Fiume n. 63, utilizzati quali cucina dell’Hotel Vienna.

A sostegno dell’impugnativa, l’interessata rileva la sussistenza, in capo all’amministrazione comunale, dell’obbligo di provvedere su detta richiesta, avendo essa comprovato, mediante relazione tecnica allegata all’istanza, l’esistenza di obiettive ragioni ostative alla demolizione dei locali abusivamente realizzati stante il grave pregiudizio strutturale e funzionale che ciò avrebbe procurato alle residue parti dell’immobile regolarmente costruite.

Il Comune di Cattolica, costituitosi in giudizio, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non trattandosi di fattispecie di silenzio – inadempimento, ma di silenzio rigetto della domanda del privato. In ogni caso, l’amministrazione locale ritiene infondato il ricorso, non sussistendo alcun obbligo di provvedere sull’istanza della società, essendosi già da tempo concluso il procedimento sanzionatorio relativo ai locali in questione.

Alla camera di consiglio del 1/7/2009, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il presente ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034 del 1971 e s.m. e i. deve essere respinto, non sussistendo, in capo all’amministrazione comunale resistente, alcun obbligo di provvedere sull’istanza della società ricorrente.

Dagli atti di causa emerge, infatti, che l’ordinanza di demolizione in data 6/6/2008, oggetto della richiesta di conversione, non è stata impugnata dall’interessata e nemmeno essa è stata fatta tempestivamente oggetto di quella richiesta di conversione in sanzione pecuniaria, ex art. 15, comma 2, L.R. n. 23 del 2004, che solo ora, peraltro ormai tardivamente, la ricorrente ha proposto.

Trattasi, in definitiva, di istanza concernente un procedimento sanzionatorio in materia edilizia ormai da tempo concluso ed una sanzione ripristinatoria non più suscettibile di essere riesaminata dall’amministrazione procedente.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, la procedura di formazione e constatazione del silenzio rifiuto non può essere utilizzata dall’interessato al fine di sollecitare l’amministrazione alla riapertura di procedimenti già conclusi in sede amministrativa, non sussistendo alcun obbligo per la stessa amministrazione di provvedere riguardo a tali domande (v. Cons. Stato, Sez. IV, 20/7/2005 n. 3909;
T.A.R. Emilia – Romagna –BO- Sez. II^, 10/4/2007 n. 372).

Per le ragioni che precedono, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto anche conto del fatto che alla precedente camera di consiglio del 28/5/2009, la causa non è stata discussa, essendone stato disposto il rinvio alla camera di consiglio del 1/7/2009.

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