TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2021-11-04, n. 202111327
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Testo completo
Pubblicato il 04/11/2021
N. 11327/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05552/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 114 e 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5552 del 2021, proposto da
Partito Radicale Non Violento Transpartitico, Associazione Politica Nazionale Lista M P, M T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato prof. G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del TAR Lazio - Sez. Terza, 4 settembre 2020, n. 9337/2020 e per la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera dell'AGCOM n. 82/21/CONS del 4 marzo 2021;
nonché per l’annullamento della delibera dell'AGCOM n. 82/21/CONS del 4 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma e di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il Consigliere A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 114, c.p.a.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio esitato con la sentenza della Sezione 4 settembre 2020, n. 9337 di cui è chiesta ottemperanza, i ricorrenti censuravano la Delibera AGCOM 22 febbraio 2019, n. 58/19/CONS nella parte in cui aveva omesso di esaminare il loro esposto presentato nei confronti del TG1.
Con la sentenza azionata, in accoglimento del gravame, si denotava che “probabilmente soddisfatti parzialmente dell’attività istruttoria dell’AGCom”, avevano impugnato la Delibera n. 58/19/CONS “solo relativamente al mancato accoglimento dell’esposto presentato nei confronti della testata del Tg1”.
Nel merito, la Sezione aveva ritenuto sussistente il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché l’Autorità, dopo aver attestato “l’identità delle situazioni costituite dai quattro esposti presentati”, aveva esaminato dettagliatamente “solo i tre esposti presentati dagli altri tre denuncianti, diversi dai ricorrenti”.
Con riguardo all’esposto dei ricorrenti, in sentenza si evidenziava che “tali assunti si profilano generici, non supportati da elementi fattuali e documentali e dunque non equivalenti ad analitica disamina e correlativa parimenti analitica confutazione dell’esposto dei ricorrenti”.
1.1. L’AGCOM ha eseguito la richiamata sentenza adottando la delibera AGCOM n. 82/21/CONS del 4 marzo 2021, che viene fatta oggetto del presente duplice giudizio – di ottemperanza e di annullamento - domandando i ricorrenti, “previo accertamento della nullità della delibera n. 82/21/CONS dell’AGCOM, in quanto elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza di codesta Sezione n. 9337/2020 del 4 settembre 2020”, di “ordinare all’Autorità di ottemperare a detta sentenza”.
Chiedono altresì in via subordinata l’annullamento, previa sospensione cautelare, della medesima Delibera.
1.2. Si sono costituite l’AGCOm a mezzo della difesa erariale a la stessa Rai che hanno depositato entrambe in data 20 settembre 2021, memoria defensionale con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso per ottemperanza e di quello cassatorio.
Parte ricorrente ha prodotto replica il 25 settembre 2021.
1.3. Alla Camera di consiglio del 6 ottobre 2021 udita la discussione del solo procuratore della RAI e dell’Avvocatura di Stato la causa è stata trattenuta a sentenza, previo avviso dato alle parti in ordine alla possibilità di definizione nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a. della domanda demolitoria.
2. Conviene precisare in punto di rito che parte ricorrente ha svolto ancipite duplice domanda assoggettata a duplice parallelo rito: quella di esecuzione, soggetta al rito dell’ottemperanza di a cui agli art. 114 e ss. e quella ordinaria di tipo demolitorio - annullatorio soggetta al rito ordinario.
Non occorre disporre la conversione dei rito ex art. 32 co.2 , c.p.a. atteso che sussistono per entrambe le domande le prescritte condizioni di ammissibilità e procedibilità poiché la domanda di annullamento è stata introdotta notificando e poi depositando il ricorso nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza della delibera AGCOM 4 marzo 2021 e di trenta dal perfezionamento dell’ultima notifica.
3. Deve il Collegio prioritariamente esaminare la domanda di ottemperanza, al solo negativo scrutinio della quale dovrà poi procedere allo scrutinio della domanda cassatoria spiegata in via dichiaratamente (ed anche concettualmente) subordinata rispetto alla prima.
3.1. Ebbene con tale domanda i ricorrenti deducono che la delibera AGCOm n. 82/21 del 2021 sia violativa o elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione 4 settembre 2020 n. 9337.
Osserva al riguardo il Collegio come la delibera AGCOM n. 82/21 del 2021 sia assistita da un corposo corredo motivazionale e da dettagliato esame dell’esposto presentato dagli allora ricorrenti in annullamento ed attuali ricorrenti in ottemperanza, a fronte del dictum di cui alla sentenza n. 9337/2020 che accertava che “dalla disamina della impugnata delibera del 22 febbraio 2019 si evince che solo i tre esposti presentati dagli altri tre denuncianti, diversi dai ricorrenti, sono stati esaminati dettagliatamente e solo su di essi l’Autorità resistente ha preso espressa e motivata posizione, non esaminando, invece, quello presentato dal Partito Radicale non violento transnazionale transpartito e dalla Associazione politica nazionale «Lista Pannella»” . Con riguardo al contenuto della Delibera impugnata, relativamente all’esposto dei ricorrenti, con la