TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-21, n. 202312307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-21, n. 202312307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312307
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 12307/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09531/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9531 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Articolo 32-97 Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e C R, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie, n. 9;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Ama s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Crocco Morelli, Roberto Libretti ed Elisa D'Esposito, con domicilio digitale in atti;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

ex art. 117 c.p.a. del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 6 agosto 2021 presentata dalla ricorrente, volta a far porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti idonei a far fronte alla situazione di degrado all’interno dei Cimiteri Capitolini, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

ex art. 117 c.p.a. del silenzio inadempimento sull’istanza del 22 ottobre 2021 presentata dalla ricorrente, volta a far porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti idonei a far fronte alla situazione di degrado all’interno dei Cimiteri Capitolini, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ama s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, l’“ Articolo 32-97 Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino ” (di seguito, anche semplicemente “Associazione”) agisce ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato in relazione all’istanza da costei avanzata con nota p.e.c. del 6 agosto 2021, con cui, atteso il “ disagio sociale ed ambientale causato dalla sciagurata gestione dei servizi cimiteriali di Roma Capitale, ed in particolare della manutenzione e conservazione dei Cimiteri Capitolini ”, si invitava e diffidava l’amministrazione comunale e Ama s.p.a. “ a immediatamente provvedere a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti idonei a porre rimedio alla situazione di degrado meglio descritta nella parte motiva del presente atto, adottando altresì ogni atto opportuno a tutelare, nelle more, la sicurezza e l'incolumità della collettività”.

Parte ricorrente insorge, dunque, affinchè, in relazione a tale istanza, venga accertata in capo a Roma Capitale e ad Ama s.p.a. l’esistenza di un obbligo a provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso, evidenziando come l’amministrazione sia rimasta del tutto inerte pur a fronte di un assetto normativo che, nel contemplare in materia una fitta rete di obblighi e doveri a suo carico, le impone la conclusione del relativo procedimento ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 in ossequio al “ principio generale della doverosità dell’azione amministrativa ” come integrato “ con le regole di ragionevolezza e buona fede ”.

Roma Capitale si costituiva in giudizio, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame proposto per carenza di legittimazione ad causam dell’Associazione nonché per difetto dei presupposti giuridici delle azioni proposte e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito e, comunque, “ la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avvenuto adempimento di Roma Capitale ”, “ atteso che la stessa ha evidentemente già risposto in concreto alla diffida attraverso le iniziative intraprese, attuate e comunicate per mezzo dell’ostensione documentale ” come da relative note e documenti versati in atti attestanti le attività intraprese in materia.

Anche l’Ama s.p.a., nel costituirsi, preliminarmente eccepiva l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso proposto.

L’Associazione depositava, poi, istanza di cancellazione del giudizio dal ruolo del silenzio della camera di consiglio del 26 gennaio 2022 “ per motivi aggiunti in corso di notifica ”.

Con successivo atto chiedeva, dunque, ai sensi dell’art. 117 c.p.a. l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia mantenuta da Roma Capitale e da Ama s.p.a. e la loro condanna a provvedere sull’ulteriore diffida – di contenuto identico alla precedente - avanzata dall’Associazione ricorrente il 22 ottobre 2021 al neo eletto Sindaco di Roma Capitale e ad Ama s.p.a..

Sia Roma Capitale che Ama s.p.a., con successive memorie, estendevano anche alla nuova contestazione le eccezioni in rito già formulate.

La ricorrente replicava, ribadendo la propria asserita “ legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi nei riguardi di condotte di soggetti pubblici e privati direttamente lesive dei propri scopi statutari così come accaduto nel caso di specie ” nonché insistendo per l’accoglimento dell’azione avanzata, evidenziando la persistente “ necessità di adottare tutti gli atti … in forza dei quali la collettività possa usufruire di un servizio di raccolta dei rifiuti conforme ai parametri di legge e beneficiare di un'ambiente salubre e di condizioni igienico sanitarie non pregiudizievoli ”.

Infine, alla camera di consiglio del 7 giugno 2023 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Il gravame proposto, come eccepito da Roma Capitale, è radicalmente inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente in ragione dell’orientamento

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