TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-12-01, n. 202306626

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-12-01, n. 202306626
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306626
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 06626/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00400/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice n. 33;

contro

Comune di Casaluce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R C, A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via Tommaso Caravita n.10;

nei confronti

Light House s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Castoldi, Francesco Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Caliendo, Cristina Uccello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede legale dell’Ente in Napoli, via Vicinale S.M. del Pianto;
Delio Iorio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):

del provvedimento del Comune di Casaluce prot. n. 13241 del 23 novembre 2022, comunicato a I in data 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio procedimento per la dichiarazione di inefficacia/annullamento d'ufficio in autotutela del preteso silenzio-assenso relativo alla richiesta di autorizzazione per l'Installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di I Italia S.p.A.”, inclusa l'allegata relazione del responsabile tecnico dell'Area III - Tecnica urbanistica del Comune di Casaluce prot. 13170 del 23 novembre 2022;
dell'ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di Casaluce n. 52 del 30 novembre 2022;
ove occorrer possa, del Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione del Comune di Casaluce, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 novembre 2022;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

(per quanto riguarda i motivi aggiunti):

del provvedimento del Comune di Casaluce prot. n. 523 del 12 gennaio 2023,

trasmesso a I il 24 gennaio 2023, avente ad oggetto “Comunicazione di dichiarazione di inefficacia/annullamento in autotutela del preteso silenzio assenso formatosi in merito alla richiesta di autorizzazione per l'installazione radio base per la telefonia mobile di I Italia s.p.a. (codice impianto: CE81030_048) Casaluce Arcobello - via Circumvallazione n. 4, Casaluce -

NCEU

Foglio n. 10, p.lla n. 529)”;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in del di Comune di Casaluce, di Light House s.r.l. e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, I Italia s.p.a (d’ora in poi, anche solo “I”) ha chiesto annullarsi in via principale:

- il provvedimento con il quale il Comune di Casaluce ha disposto l’avvio del procedimento volto alla declaratoria di inefficacia/annullamento d’ufficio in autotutela del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione all’installazione di una SRB per rete di telefonia mobile;

- l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 52/2022.

1.1 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha, poi, impugnato la nota prot. n. 523/2023 che ha concluso il procedimento avviato con la precedente comunicazione di avvio, dichiarando l’inefficacia del preteso silenzio assenso e, in ogni caso, annullando quest’ultimo in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90.

1.2 - Il Comune di Casaluce ha ancorato il provvedimento gravato alle seguenti circostanze:

- l’istanza di autorizzazione è da ritenersi irricevibile siccome è stata inviata via pec e non presentata a mezzo del portale “Impresa in un giorno”;

- è stata omessa, in ragione della predetta irregolarità, la fase di pubblicizzazione dell’istanza;

- difetta un titolo legittimante, dal momento che il torrino su cui andrebbe installato l’impianto non si identifica catastalmente con il lastrico locato da I;

- non è documentato lo stato legittimo dell’immobile, né è prodotto il certificato di agibilità.

Tanto premesso, il Comune ha dichiarato insussistenti i presupposti per la formazione del silenzio assenso e, comunque, ha disposto l’annullamento del silenzio (ove ritenuto formatosi) ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/90 a salvaguardia sia dell’interesse pubblico alla massima partecipazione degli interessati rispetto all’insediamento di simili impianti, che della regolarità urbanistica dell’installazione.

2 - A sostegno del gravame, I ha articolato le censure di seguito sintetizzate:

- il torrino è una pertinenza del lastrico solare locato a I dalla Light House s.r.l. (proprietaria dell’edificio), previo assenso di Iorio Delio, proprietario del lastrico solare;

- I ha utilizzato l’indirizzo pec a cui ha inoltrato l’istanza per tutte le successive comunicazioni con il Comune, senza che questo eccepisse alcunché (con ciò dimostrandosi che l’ente era consapevole dell’avvenuta presentazione dell’istanza);

- I ha trasmesso in data 2/12/2022 l’asseverazione relativa allo stato legittimo dell’immobile e alla conformità urbanistica dello stesso;

- l’annullamento è privo dei necessari requisiti, in specie per quanto concerne l’interesse pubblico, tenuto conto che l’installazione è funzionale all’erogazione di un servizio di pubblica utilità.

3 - Ha resistito al gravame il Comune di Casaluce, chiedendone il rigetto.

4 - Con ordinanza n. 659/2023 l’istanza cautelare è stata accolta ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.

5 - In data 3/4/23 si è costituita in giudizio la s.r.l. Light House, instando per l’accoglimento del ricorso.

6- In data 4/4/23 si è costituita in giudizio l’Arpac, rimarcando la propria estraneità rispetto agli atti mpugnati.

7 - Alla pubblica udienza del 18/10/2023 il ricorso è stato assunto in decisione.

8 - Va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento. È sufficiente in argomento dar conto dell’orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale “ la comunicazione di avvio del procedimento è un atto avente natura endoprocedimentale, e come tale, non immediatamente lesivo né autonomamente e immediatamente impugnabile, eccetto il caso in cui la predetta comunicazione sia concretamente idonea ad arrecare lesioni alla sfera giuridica del destinatario come nel caso in cui abbia determinato un arresto del procedimento. Ma, nella specie, non ricorre la predetta eccezione, dal momento che l’amministrazione ha assegnato un termine per controdeduzioni, il che presuppone la pendenza del procedimento in itinere ” – ex multis, Tar Abruzzo – Pescara – sez. 1 sent. n. 199/2021, che richiama C.d.S. sez. IV sent. n. 5814 del 9/10/2018.

8.1 - Il ricorso è, invece, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto concerne l’impugnativa dell’ordinanza di sospensione dei lavori, i cui effetti sono stati “superati” dall’adozione del provvedimento comunale gravato con il ricorso per motivi aggiunti. Nell’ordinanza si legge, d’altronde, che la sospensione dei lavori in corso è comminata “fino alla conclusione del procedimento avviato con la nota prot. 13241 del 24/11/2022 e all’adozione del relativo provvedimento conclusivo”.

9 - Passando al ricorso per motivi aggiunti, giova premettere in punto di fatto che I ha presentato l’istanza di autorizzazione ex art. 87 d. lgs. n. 259/03 (e s.m.i.) in data il 19/10/2021 e, sulla scorta del parere favorevole dell’Arpac e previo deposito della pratica presso gli uffici del Genio Civile di Caserta, ha poi comunicato al Comune di Casaluce l’inizio dei lavori in data 10/11/22. Solo all’esito di tale comunicazione, il Comune risulta avere avviato il procedimento concluso con il provvedimento oggetto del ricorso in esame. Secondo quanto rappresentato dall’ente negli atti impugnati (nonché nella relazione a firma del responsabile dell’area tecnico- urbanistica allegata alla comunicazione di avvio del procedimento), solo una volta pervenuta la comunicazione di avvio dei lavori, il Comune ha rinvenuto l’istanza che I, oltre un anno prima, aveva inoltrato al Comune di Casaluce all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it, invece che al s.u.a.p. tramite il portale “Impresainungiorno”.

9.1 - A parere del Tribunale, tale circostanza non è ostativa rispetto alla formazione del silenzio assenso, per le ragioni giuridiche e fattuali appresso esplicitate.

In punto di diritto, va richiamato “ il concreto atteggiarsi del principio di leale collaborazione tra Istituzioni e cittadino, che impone, in ogni caso, alla Pubblica Amministrazione che non si ritiene competente ad evadere la pratica oggetto dell’istanza di un privato di inviarla (immediatamente) all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (in termini

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