TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-12-15, n. 201101837

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-12-15, n. 201101837
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201101837
Data del deposito : 15 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01205/2010 REG.RIC.

N. 01837/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01205/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2010, proposto da:
F C e V G, rappresentati e difesi dagli avv. C G e G G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via B. Bosco, 31/9;

contro

Comune di Cogoleto;

nei confronti di

C R, V R, D M, G D, F F;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Comune di Cogoleto 30 luglio 2010, n. 237, prot. n. 15447, a firma del funzionario responsabile e del Sindaco, successivamente notificata, nella parte in cui, omettendo di revocare la concessione in sanatoria ex art. 35 della legge n. 47/1985 dei manufatti in aderenza a nord degli immobili dei ricorrenti e di ordinarne la demolizione, ha ordinato l’inagibilità e la conseguente impossibilità di utilizzo “dei locali w.c. e accessorio dell’appartamento n. 3 del civico di Via Prino Inf. 95 e dei locali w.c. e cucina dell’appartamento interno 4 del civico di Via Prino Inf. 95 che hanno le finestre rivolte all’interno dell’autorimessa”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, procedimentalmente correlato e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. R G e udito l’avv. G G per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti sono proprietari di due appartamenti nell’edificio sito in Cogoleto, via del Prino inferiore, n. 95.

Più precisamente, il signor Guerra è proprietario dell’alloggio contraddistinto dall’interno 3, avendolo acquistato nel 1976, e il signor Coriando di quello all’interno 4, acquistato nel 1989.

Il caseggiato venne realizzato in forza di licenza edilizia rilasciata il 20 ottobre 1962 e munito di abitabilità con certificato del 19 febbraio 1968.

Rilevano gli esponenti come, in base al progetto originario, il secondo piano dell’edificio, al quale sono posti gli appartamenti di loro proprietà, dovesse essere aperto su tutti i lati.

Lo stato dei luoghi, tuttavia, venne modificato a causa dei lavori di realizzazione di alcuni volumi accessori (autorimessa e relativa rampa di accesso) successivamente intrapresi dal costruttore dello stabile, in difetto di titolo abilitativo, per effetto dei quali le finestre degli appartamenti dei ricorrenti poste sul lato nord dell’edificio si affacciano all’interno dei locali abusivi.

Tali opere vennero condonate nel 1991, sulla base di una rappresentazione grafica infedele dello stato dei luoghi (nel senso che i manufatti abusivi non erano rappresentati al secondo piano dell’edificio, ma al piano terra), come riconosciuto dallo stesso Comune di Cogoleto nel contesto del provvedimento impugnato.

Nel 2009 venivano intrapresi nuovi lavori, anch’essi abusivi, per l’ampliamento della rampa di accesso all’autorimessa, in relazione ai quali gli stessi ricorrenti sollecitavano l’intervento dell’autorità comunale.

A seguito di sopralluogo e di interlocuzione procedimentale con gli interessati, il Comune di Cogoleto adottava l’ordinanza del 30 luglio 2010, qui impugnata, con cui vieta, “ per gravi motivi igienico-sanitari ”, l’uso dell’autorimessa, “ onde impedire che gas di scarico danneggino gli occupanti degli appartamenti ” ad essa prospicienti (ossia gli appartamenti dei ricorrenti).

Con il medesimo provvedimento, considerato che parte delle finestre dei predetti appartamenti (per la precisione, quelle dei locali w.c. e accessorio dell’appartamento n. 3 e quelle dei locali w.c. e cucina del n. 4) sono rivolte all’interno dell’autorimessa, quindi prive di areazione e illuminazione diretta, veniva dichiarata l’inabitabilità dei relativi locali, fino alla realizzazione delle necessarie opere di ventilazione forzata e di adeguamento.

Ritenendosi lesi da tale provvedimento, nella parte in cui ordina l’inabitabilità dei locali predetti, gli esponenti lo impugnavano con ricorso ritualmente notificato il 15 novembre 2010, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione dell’art. 222 del t.u. leggi sanitarie approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 222 del t.u. leggi sanitarie approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265 e s.m.i. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e intrinseca, difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 222 del t.u. leggi sanitarie approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265 e s.m.i., degli artt. 5, 6 e 7 del d.m. 5 luglio 1975 e degli artt. 30 e 30 bis s.m.i. del regolamento edilizio del Comune di Cogoleto. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di bilanciamento degli interessi coinvolti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 222 del t.u. leggi sanitarie approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265 e s.m.i. sotto altro profilo, nonché degli artt. 35 ss. e 40 della legge n. 47/1985 e s.m.i., dell’art. 9 del d.m. 2.4.1968, n. 1444 e del d.m. 1.2.1986, All.

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