TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-10-26, n. 201802416

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-10-26, n. 201802416
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802416
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2018

N. 02416/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01320/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Dierre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , D R, L L, rappresentati e difesi dagli avvocati C L S, A C, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Domodossola, 17;



contro

Comune di Tradate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Aurelio Saffi, 10;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Varese, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , Provincia di Varese, in persona del Presidente pro tempore , Comitato Tecnico Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;



nei confronti

Quaker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bassani, Cristina Bassani, Mattia Mescieri, con domicilio eletto presso lo studio Mario Bassani in Milano, via Visconti di Modrone, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Avar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Catti, Marzia Eoli, con domicilio eletto presso lo studio Marzia Eoli in Milano, via Larga n. 6;



per l'annullamento,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 137 del 7 agosto 2014 di avvio del procedimento per la redazione della variante al Piano di Governo del territorio e alla procedura di assoggettabilità a V.A.S.;

- del decreto 23 febbraio 2015 di esclusione dalla V.A.S. e della preliminare procedura di designazione dell’Autorità competente e procedente;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Tradate n. 7 dell’11 maggio 2015 inerente “ l’adozione della variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT ”;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Tradate n. 28 del 22/10/2015 " Approvazione definitiva variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT ";

- della non conosciuta A.U.A. rilasciata dalla Provincia di Varese al n. 2954 del 30 settembre 2014, con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed aventi per oggetto l’accertamento del comportamento illegittimo del Comune di Tradate di inadempienza agli obblighi facenti capo all’Amministrazione comunale, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni;

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 aprile 2018:

- del decreto 23 febbraio 2015 del Comune di Tradate di esclusione dalla V.A.S. già impugnato con il ricorso originario e gli atti ad esso collegati in quanto presupposti, correlativi e conseguenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tradate, di Quaker S.r.l. e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e l’intervento di Avar s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso depositato in data 17 giugno 2016 la Dierre s.r.l. e i signori D R e L L impugnano: a ) la deliberazione del Consiglio Comunale di Tradate n. 137 del 7 agosto 2014 di avvio del procedimento per la redazione della variante al Piano di Governo del territorio e alla procedura di assoggettabilità a V.A.S.; b ) il decreto 23 febbraio 2015 di esclusione dalla V.A.S. e della preliminare procedura di designazione dell’Autorità competente e procedente; c ) la deliberazione del Consiglio comunale di Tradate n. 7 dell’11 maggio 2015 inerente “ l’adozione della variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT ”; d ) la deliberazione del Consiglio comunale di Tradate n. 28 del 22 ottobre 2015, recante " Approvazione definitiva variante al PGT con recepimento del documento ERIR negli atti di PGT "; e ) la non conosciuta A.U.A. rilasciata dalla Provincia di Varese al n. 2954 del 30 settembre 2014, “ con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed aventi per oggetto l’accertamento del comportamento illegittimo del Comune di Tradate di inadempienza agli obblighi facenti capo all’Amministrazione comunale ”. Le parti ricorrenti chiedono, inoltre, di condannare il Comune di Tradate al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi .

1.1. In punto di fatto, i ricorrenti espongono che la Dierre s.r.l. è proprietaria dell’immobile sito in via Carlo Magni, n. 2, in Tradate, destinato, in parte, a capannone artigianale ed uffici e, in altra parte, ad abitazione dei signori Rimoldi e L e della loro famiglia. A seguito di un incidente verificatosi in data 14/15 marzo 2016, vengono a conoscenza del prossimo avvio di attività a rischio di incidente rilevante da parte della Quaker Italia s.r.l., società che effettua lavorazioni comportanti, tra l’altro, l’utilizzo di acido fluoridrico. La Dierre s.r.l. e la signora L, con note distinte, chiedono, quindi, di accedere agli atti e alle informazioni necessarie per conoscere l’esatta situazione creatasi con il potenziamento delle attività della Quaker Italia s.r.l., e, all’esito di tali istanze, vengono a conoscenza dell’avvenuta notifica ex articolo 6 del d.lgs. 334/1999 da parte di Quaker Italia s.r.l. e dell’adozione dei provvedimenti amministrativi comunali impugnati.

1.2. I ricorrenti articolano sei motivi di ricorso.

1.2.1. Con il primo motivo (rubricato: “ Violazione del d.lgs. 17.8.1999, n. 334, del d.lgs. 26.06.2015, n. 105, della legge 241/1990, d.lgs. 03/06/20106 n. 152; della L.R. n. 12/15 e della L.R. n. 19 del 23.11.2001 – D.G.R. n. IX/3753 del 2012 – Eccesso di potere – Mancato rispetto delle norme in tema di partecipazione e di trasparenza – Travisamento dei fatti ”), i ricorrenti lamentano: a ) la violazione delle regole in tema di partecipazione dei cittadini alla decisione amministrativa, imposti anche dalla specifica normativa dettata dagli articoli 23 del d.lgs. 334/1999 (vigente ratione temporis ) e 24 del d.lgs. 105/2015 (punti “ 1a ” e “ 1b ” del motivo); b ) l’incompletezza delle indicazioni in ordine ai soggetti interessati (punto “ 1c ” del motivo); c ) la violazione delle previsioni urbanistiche e, in particolare, delle regole di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, in ordine al contraddittorio con i soggetti controinteressati (punto “ 1d ” del motivo); d ) l’omessa pubblicazione della delibera di adozione sul quotidiano “La Prealpina”, diversamente da quanto ivi indicato (punto “ 1e ” del motivo); e ) il mancato rispetto delle garanzie procedimentali e di trasparenza dell’azione amministrativa anche nella fase successiva alla delibera di adozione (punti “ 1f 1h ” del motivo).

1.2.2. Con il secondo motivo (rubricato: “ Violazione del d.lgs. 17.08.1999, n. 334, del d.lgs. 26.06.2015, n. 105, della legge 241/90, della legge urbanistica, della L.R. n. 12/ [05] e della L.R. n. 19 del 23 novembre 2001 – della D.G.R. IX/3753 dell’11.07.2012 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Mancata considerazione degli interessi delle parti private ”), i ricorrenti censurano i provvedimenti impugnati per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alle ripercussioni per i cittadini delle attività effettuate da Quaker Italia s.r.l. e in considerazione dei contenuti del “ Piano per insediamenti produttivi di via Monte San Michele ” che escluderebbero la possibilità di insediamenti come quello oggetto della variante.

1.2.3. Con il terzo motivo (rubricato: “ Violazione del d.lgs. 17.08.1999 n. 334, del d.lgs. 26.06.2015, n. 105, della legge 241/90, della legge urbanistica, della L.R. n. 12/[05] e della L.R. n. 19 del 23 novembre 2001 – della D.G.R. IX/3753 dell’11.07.2012 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Contrasto con precedenti manifestazioni ”), i ricorrenti censurano i provvedimenti impugnati per violazione della previsione di cui all’articolo 32 delle N.T.A. che regola la zona D1, e dispone al comma 6 che: “ per edifici compresi in tale zona sono ammessi gli interventi di cui alle lettere A), B), C), D) dell’art. 27, comma 1, della L.R. n.12/2005 con le integrazioni recentemente introdotte all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 nel rispetto delle destinazioni d’uso fissate dal precedente terzo comma. In caso di cessazione dell’attività produttiva in corso, potrà essere rilasciata autorizzazione all’esercizio di una nuova attività produttiva, solo nel caso in cui quest’ultima presenti una classe di nocività uguale o inferiore a quella precedente ”; da tale previsione i ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati che determinano un aumento della nocività.

1.2.4. Con il quarto motivo (rubricato: “ Violazione della l.r. n. 19 del 23.11.2001 e errata applicazione dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie ”), i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’operato comunale nella parte in cui consente un’attività industriale che, al contrario, deve svolgersi in area lontana dai centri abitati.

1.2.5. Con il quinto motivo (rubricato: “

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