TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-01-22, n. 202400096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-01-22, n. 202400096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400096
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00096/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01167/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2019, proposto da
AL IC e figli s.n.c. e OL LE s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , Vincenzo Sguera e Anna Campese, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Caputi Iambrenghi, IC Insanguine e Maurizio Savasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi in Bari, via Abate Eustasio, 5;



contro

Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia e Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



nei confronti

Comune di Barletta, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- “del “parere positivo con prescrizioni” prot. 5286 del 19/06/2019, mai notificato, della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia BAT con sede in Foggia prot. 5286 del 19/06/2019, avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/04 e art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R. per la realizzazione di un edificio a carattere collettivo e ricettivo in Barletta al viale GI EL (foglio 104 particelle 813, 816 e 845);

-di ogni atto presupposto e\o conseguenziale”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia e del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente l’avv. Maurizio Savasta, anche in sostituzione del prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto della presente controversia è la realizzazione di un fabbricato a destinazione turistico-recettiva in territorio comunale di Barletta, a completamento del piano di lottizzazione approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 57 del 20 giugno 2001 e successivamente oggetto di convenzione per notaio Napoletano del 18 gennaio 2017, rep. 31375, afferente un’area ricompresa nei 300 metri dal mare.

Più precisamente, l’intervento ricade in area definita nel vigente P.R.G. come “ Sottozona B5 ” e costituisce il “ sub comparto B ” del menzionato piano esecutivo; ricade altresì nell’ambito dei cd. Territori costruiti previsti dal P.U.T.T. come delimitati da apposita deliberazione di Consiglio comunale (n. 13 del 16 gennaio 2002) ed è ricompreso in area assoggettata a tutela paesaggistica del P.P.T.R., approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 (cfr. rispettivamente la relazione paesaggistica a firma dell’arch. Cascella e la relazione tecnica illustrativa del Responsabile dell’istruttoria paesaggistica del Comune di Barletta, agli atti di causa).

I ricorrenti, quali proprietari dei suoli edificatori di cui si tratta, presentavano all’Ufficio tecnico la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione del febbricato suddetto con l’istanza in data 27 marzo 2018, prot. n. 24147, ottenendo dall’Ufficio stesso il nulla-osta il 16 maggio successivo, confermato da parere favorevole del tecnico istruttore, geom. Antonio Vitobello, in data 5 ottobre dello stesso anno.

Il progetto si conformava alle prescrizioni del piano di lottizzazione per il sub comparto B; sicché veniva previsto un corpo di fabbrica ricomprendente un piano terra e quattro piani in sopraelevazione destinati ad alloggi residence, entro l’altezza massima consentita dal piano stesso di metri 16,80 (precisamente metri 16,05). La volumetria prevista in progetto risultava inferiore al massimo realizzabile (mc 3.513,92 a fronte dei 3.520,00 consentiti).

Anche la Commissione paesaggistica comunale - in data 21 maggio 2019 - esprimeva

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