TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2012-02-13, n. 201200228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2012-02-13, n. 201200228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201200228
Data del deposito : 13 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02146/2011 REG.RIC.

N. 00228/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02146/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2011, proposto da:
Agsm Distribuzione Spa, rappresentato e difeso dagli avv. A C, F Z, con domicilio eletto presso F Z in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Soave, rappresentato e difeso dagli avv. E T, F P, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 104/2010;
Comune di Cologna Veneta, Comune di Lonigo, Comune di Zimella, Comune di San Bonifacio, Comune di Cazzano di Tramigna;

nei confronti di

Uniservizi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Masi, Paolo Mantovan, con domicilio eletto presso Paolo Mantovan in Venezia, San Marco, 4255;

per l'annullamento

Nota prot. n. 15353 del 28.10.2011;
determinazione 467 del 27.10.2011;
Verbali e determinazioni della commissione di gara in particolare dei n. 3 del 27.9.2011, n. 4 del 29.9.2011, n.5 del 4.10.2011, n. 6 del 14.10.2011;
nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Soave e di Uniservizi Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Uniservizi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Mantovan, Barbara Masi, con domicilio eletto presso Paolo Mantovan in Venezia, San Marco, 4255;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato

che dal disciplinare di gara e dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante emerge, infatti, che (al 31.12.2010) gli allacciamenti interrati erano 7.447 e gli allacciamenti aerei 15.292: gli interventi offerti da UNISERVIZI – consistenti nella fornitura e posa in opera di “dime”, ossia dell’elemento terminale dell’allacciamento ove è posizionata la valvola di chiusura della derivazione, a monte del contatore - , riguardano, proprio perchè interessano l’elemento di raccordo che consente l’installazione del contatore sull’allacciamento esistente, dell’allacciamento stesso e, dunque, vanno certamente considerati quali “allacciamenti modificati”;
relativamente, poi, all’asserita incongruenza della documentazione progettuale rispetto a 373 interventi, l’eventuale accoglimento della censura non sarebbe comunque in grado di modificare il punteggio a vantaggio della ricorrente, né quest’ultima, peraltro, ha dimostrato il contrario;
quanto, invece, al differente punteggio ottenuto dalla ricorrente nella presente gara rispetto a quella precedentemente espletata pur avendo presentato la medesima offerta relativamente a due sottovoci, va osservato che - a prescindere dalla circostanza che la commissione giudicatrice era mutata, nella sua composizione, relativamente ad un membro (e ciò sarebbe già sufficiente a giustificare la diversa valutazione) -, atteso che la valutazione delle offerte presuppone la loro comparazione ed avendo UNISERVIZI modificato (in senso, evidentemente, migliorativo) i contenuti del proprio progetto rispetto a quanto proposto nella precedente gara, correttamente la commissione, tenuto conto delle migliorie apportate dalla controinteressata, ha attribuito, in sede di valutazione comparativa dei progetti, un minor punteggio a quello della ricorrente;
con riferimento, infine, alla mancata motivazione del punteggio attribuito, va osservato che nelle procedure per l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'offerta tecnica può essere considerata correttamente effettuata mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico allorquando – come nel caso di specie - nella legge di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con l'individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta (cfr., ex pluribus, CdS, V, 3.12.2010 n. 8410);

che per le suestese argomentazioni il ricorso è, dunque, infondato e va respinto, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale che, peraltro, è anche infondato, atteso:

che non sussiste l’affermata incompatibilità della società ricorrente con l’ammissione alla gara di cui è causa ai sensi dell’art. 14, V comma del DLgs n. 164/2000: come, invero, risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 6.2.2012,

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