TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202101032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-03-31, n. 202101032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101032
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2021

N. 01032/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02113/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2006, proposto da SIAR S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento, S. LUCA RESTAURI S.n.c., in proprio e quale mandante del raggruppamento, TRIADE S.r.l., in proprio e quale mandante del raggruppamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato C G, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F M, in Catania Via XX Settembre, n. 28, e poi, solo SIAR S.r.l., dall’avvocato A R, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A R in Aquedolci, via Cicerone 8 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

di A.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Alì, Alfredo Biagini e Oliver Cristante, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Alì in Catania, via Crociferi, 60;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,:

del verbale di gara rep. n. 1577 del 4.5.2006 con il quale l’Università di Catania ha aggiudicato i lavori di manutenzione straordinaria del chiostro di levante e della fontana del chiostro di ponente nel monastero dei benedettini, nella parte in cui sono state illegittimamente escluse dalla gara le imprese A.T.I. SIE Impianti – D.P. Restauro S.n.c., S.A.C.A.I.M. e A.T.I. Valori S.c. a r.l. – ARES S.r.l. e, nella parte in cui sono state illegittimamente ammesse alla gara le imprese A.P.S. Costruzioni S.r.l., A.T.I. SAN GIORGIO S.r.l. – HERA RESTAURI, e A.T.I. AHENA RESTAURI S.r.l. –

EDIL

2000 DI VENEZIA - REGOLI E RADICIOTTI S.a.s. e conseguentemente nella parte in cui è stata illegittimamente aggiudicata la gara alla A.R. S.r.l. anziché alla ricorrente;

di ogni altro atto, provvedimento, deliberazione o nota anche allo stato non conosciuta che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e di A.R. S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 15 marzo 2021 - tenutasi da remoto - il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La parte ricorrente rappresenta che con bando di gara ritualmente pubblicato l’Università degli Studi di Catania ha indetto un pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria del chiostro di levante e della fontana del chiostro di ponente del monastero dei benedettini per l’importo a baste d’asta di Euro 2.000.000,00 comprensivi di Euro 100.000,00 non soggetti a ribasso.

Precisa la parte ricorrente che la seduta di gara si è tenuta in data 4 maggio 2006 e la commissione di gara, nominata con decreto dirigenziale n. 2943 ha, nella suddetta data, espletato le operazioni di verifica dei plichi fatti recapitare dalle imprese partecipanti.

Nell’ambito delle suddette operazioni la commissione di gara ha constatato che, entro il termine fissato dal bando delle ore 9:00 del 3 maggio 2006, erano pervenuti trenta plichi-offerta;
accertatane l’integrità, la commissione di gara ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta da ciascuna impresa per determinare l’ammissibilità delle singole offerte alla gara.

Aggiunge la parte ricorrente che la commissione di gara, tra l’altro, ha escluso l’offerta n. 5 del R.T.I. Sie Impianti di A R &
C. S.a.s. – D.P. Restauro, con la motivazione che “ il R.T.I. escluso non possiede la certificazione di qualità per la categoria OG2 classifica III che per la predetta classifica ”;
con la stessa motivazione la commissione di gara ha disposto l’esclusione delle offerte n. 24 (presentata dalla S.A.C.A.I.M.) e n. 26 (presentata dalla R.T.I. Valori S.c. a r.l. – A.R.E.S. S.r.l.).

Secondo la parte ricorrente le dette esclusioni hanno determinato l’illegittimità dell’intero verbale di gara, in quanto, la valutazione delle offerte ammesse e le medie conseguentemente determinate sono state falsate: infatti, se il seggio di gara avesse correttamente ammesso alla gara le tre imprese sopra indicate la stessa parte ricorrente sarebbe rimasta aggiudicataria dell’appalto (come da simulazioni allegate).

Sempre per la parte ricorrente ha evidenziato che, in sede di valutazione delle offerte, la commissione di gara ha illegittimamente ammesso la A.P.S. Costruzioni S.r.l., nonostante il legale rappresentante di tale impresa avesse prodotto una dichiarazione in merito ai soggetti cessati dalla carica di direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando limitata quanto previsto dall’art. 75, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 554/1999, mentre non è stata prodotta (per i cessati direttori tecnici) la dichiarazione di cui all’art. 75, lett. b), del cit. d.P.R., né le dichiarazioni di cui al punto 3, lettere 3.b e 3.c. del FAG, richieste dal bando a pena di esclusione.

Inoltre, osserva la parte ricorrente, è stata illegittimamente ammessa alla gara l’A.T.I. San Giorgio – Hera Restauri S.r.l. nonostante, anche in questo caso, sia stata omessa la dichiarazione di cui al punto 3 lettere 3.b e 3.c. del FAG, riguardo al cessato amministratore.

Infine, secondo la parte ricorrente, è stata illegittimamente ammessa alla gara l’A.T.I. ATHENA RESTAURI S.r.l. –

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