TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-28, n. 201200628
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N. 00628/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01064/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 1996, proposto da:
L L, L C, M M, rappresentati e difesi dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dagli avv. G R, A G, con domicilio eletto presso Avv. G R in Ancona, corso Garibaldi, 136;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Palestro, 19;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. M D S, con domicilio eletto presso Avv. M D S in Ancona, c.so Stamira, 60 Uff.Legale Prov.Le;
per l'annullamento;
della delibera della Giunta Regione Marche n. 1407 del 20/5/1996 che approva definitivamente con prescrizioni, osservazioni e stralci la Variante Generale al P.R.G. di Osimo, in adeguamento al P.P.A.R.;di tutti gli atti del procedimento di adozione e approvazione della V.G., e degli atti preparatori, preordinati, presupposti, connessi e conseguenti , in particolare dei:
-la delibera C.C. di Osimo n. 69 del 4/4/89, di adozione della V.G. al P.R.G.;la delibera C.C. di Osimo n. 56 del 19/3/90, che integra gli elaborati allegati alla precedente;la delibera C.C. di Osimo n. 8 del 19/3/90, contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate da enti e privati;la relazione istruttoria del servizio Urbanistica Regionale sulla V,G., redatta in data 31/5/94;il parere del Comitato Regionale per il Territorio n 162 del 6/3/95 e il parere integrativo n. 184 del 25.5.1995, che prevedono prescrizioni, stralci, osservazioni al progetto di V.G.;la delibera GR. Marche n. 2191 del 7/8/95, che approva la V. G. al P. R. G., condizionatamente al recepimento da parte del Comune delle previsioni, stralci e osservazioni contenuti nei menzionati pareri del Comitato Regionale per il Territorio;la delibera C.C. di Osimo n. 136 del 25/11/95, di accoglimento, con modifiche, delle prescrizioni, stralci e osservazioni contenute nella delibera G.R, n, 2191/95;la delibera C.C. di Osimo n. 147 di risposta alla richiesta di chiarimenti del CORECO. sulla delibera n. 136/95, trasmessi dal Comune con nota 20/12/95 prot. N. 35242;
Con motivi aggiunti, depositati in data 24.2.2004 :
-della delibera della Giunta della Provincia di Ancona n 314 del 15/10/03, avente ad oggetto il parere definitivo (parziale), con rilievi, alla variante parziale al P.R.G. di Osimo per la definizione del contenzioso in atto avverso lo strumento urbanistico generale, con la quale viene anche sospesa ogni determinazione, a sensi dell’art. 38 lett. a L.R. 5/8/92 n. 34, in ordine, tra le altre, all’area di proprietà dei ricorrenti (identificata sotto il n. 11 negli atti del procedimento)
-della nota 3/11/03 prot, n. 89120, a firma del Responsabile Amministrativo dell’Area assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di Ancona, di trasmissione di detta deliberazione;
-del parere 2/10/03 n. 39/03 del Comitato Provinciale per il Territorio della Provincia di Ancona;della delibera della Giunta della Provincia di Ancona n. 95 del 25/3/03, avente ad oggetto il parere favorevole, con rilievi, alla variante e l’applicazione della misura di salvaguardia della sospensione di ogni determinazione in ordine. tra le altre, all’area di proprietà dei ricorrenti;
- della nota della Provincia di Ancona - Settore Assetto del Territorio del 10/4/03 prot, n. 28245, di trasmissione della stessa;
-del parere 13/3/03 n. 17/03 del Comitato Provinciale per il Territorio della Provincia di Ancona;di tutti gli atti di adozione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona, segnatamente delle delibere del C.P. n. 157 del 17/10/00, n. 197 del 12/12/00, n. 23 del 19/2/02, n. 124 del 26/9/02, n. 117 del 28/7/03, nessuno escluso od eccettuato;di tutti gli atti della Regione Marche relativi al procedimento di adozione ed approvazione del PTC. della Provincia di Ancona, in particolare del Decreto del Presidente della Giunta n 13 del 12/2/03;
di tutti gli atti ai predetti, presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, ivi comprese, per quanto di ragione, le delibere C.C. di Osimo n. 47 del 21/3/01, n. 15 del 25/2/02, n. 108 del 3/7/02 e n. 83 del 9/7/03.
Con motivi aggiunti, depositati in data 19.11.2004 :
-della delibera della Giunta della Provincia di Ancona n. 257 del 22/06/04, pubblicata il 14/07/04, con la quale è stato espresso parere definitivo con rilievi alla variante parziale al P.R.G. di Osimo a fronte delle controdeduzioni di cui alla delibera C.C. di Osirno n. 23 del 21/04/04, di cui l’istante ha avuto notizia dalla lettera del Comune di Osimo 23/9/04;
-di tutti gli atti alla predetta preordinati, presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, in particolare:
del parere del Comitato Provinciale per il Territorio, della Provincia di Ancona n. 41/2004 del 20/5/2004, della nota del 24/6/2004 prot. n. 53288 a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Difesa del Suolo della Provincia di Ancona, della nota del 16/7/2004 prot. n. 60626 del medesimo dirigente, della delibera della Giunta Provinciale di Ancona n. 103 del 18/3/2004 che ha riattivato il procedimento di esame della variante parziale del PRG di Osimo, del parere del CPT n. 14 dell’11.3.2004, della nota 19.3.2004 prot. 24147 del Dirigente anzidetto, della delibera del Consiglio Comunale di Osimo n.2 del 30.1.2004, della delibera G.P. di Ancona n. 314 del 15/10/03, avente ad oggetto il parere definitivo sulla variante, con la quale viene anche sospesa ogni determinazione, ai sensi dell’art. 38 lett. a)citato, in ordine, tra le altre, all’area di proprietà dei, ricorrenti;della nota 3/11/03 prot. n. 89120, a firma del Responsabile del Settore VII della Provincia, del parere del C.P.T. 2/10/03 n. 39/03;della delibera G.P. di Ancona n. 95 del 25/3/03, avente ad oggetto il parere favorevole, con rilievi, alla variante e l’applicazione della misura di salvaguardia della sospensione di ogni determinazione in ordine, tra le altre, all’area di proprietà del ricorrente;della nota del Settore VII della Provincia 10/4/03 prot. n. 28245,;del parere del C.P.T. 13/3/03 n. 17/03;di tutti gli atti di adozione e approvazione del P.T.C. della Provincia, in particolare le delibere C.P. n. 157 del 17/10/00, n. 197 del 12/12/00, n. 23 del 19/2/02, n. 124 del 26/9/02, n. 117 del 28/7/03;tutti gli atti della Regione Marche relativi al procedimento di adozione ed approvazione del P.T.C. della Provincia, in specie il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12/2/03.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Osimo e di Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Provincia di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, depositato il 18.10.1996, i ricorrenti, proprietari di un’area di circa 3310 mq destinata, nell’allora vigente PRG, a verde agricolo, impugnavano gli atti relativi alla delibera della Giunta Regione Marche n. 1407 del 20.5.1996, che approvava definitivamente con prescrizioni, osservazioni e stralci la Variante Generale al P.R.G. di Osimo in adeguamento al PPAR, deducendo numerosi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Successivamente, all’asserito fine di raggiungere l’obiettivo di un sostanziale riassetto urbanistico-ambientale del territorio comunale, e alla connessa possibilità di risolvere il contenzioso in atto tra il Comune ed i privati proprietari davanti al TAR delle Marche e avente per oggetto l’annullamento proprio del Piano Regolatore così come risultante dal suddetto intervento regionale, l’Amministrazione Comunale di Osimo adottava una prima deliberazione programmatica (n. 47 del 21.3.2001) per poi giungere alla deliberazione n. 15 del 25.1.2002.
In particolare, il Comune adottava una variante parziale al vigente PRG, relativamente ad alcune aree comunali, ivi espressamente indicate con riferimento ai ricorsi per esse presentati, prevedendo nuove aree edificabili. La variante parziale in oggetto, definitivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 3.7.2002, veniva inviata alla Provincia di Ancona per il parere di competenza ex art. 26 L. R. n. 34/92, così come risultante dalle modifiche di cui alla L.R. 19/01. La Giunta Provinciale di Ancona adottava la delibera n. 95 del 25.3.2003, con la quale, preso atto del parere del Comitato Provinciale per il Territorio n. 17/03 del 13.3.2003, è stata espressa una volontà favorevole con rilievi, ad esclusione delle aree contraddistinte con i numeri 1, 20, 26, 2, 9, 14, 10, 11 (di proprietà dei ricorrenti), 17 e 27;in sostanza, per dette zone, denunciando una non conformità con il PTC in itinere, la Provincia sospendeva ogni determinazione in merito, ai sensi dell’art. 38 lett. a) della L. R. n. 34/92, non essendo ancora intervenuta l’approvazione del PTC e quindi sino a tale evento. L’Amministrazione Comunale, con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 9.7.2003, decideva di controdedurre alla suddetta deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c.6 della L. R. 34/92 e sue. modifiche ed integrazioni. Il Comitato Provinciale per il Territorio, con parere n. 39/03, espresso nella riunione del 2.10.2003, riteneva accoglibili, parzialmente, alcune controdeduzioni comunali, mentre confermava quanto già espresso nel precedente parere n. 17/03 relativamente alle posizioni 20-26, 2.-9.-14, 10, 11 e 17, ribadendo la non conformità al PTC
Il parere veniva fatto proprio dalla Giunta Provinciale di Ancona, la quale, con delibera n. 314 del 15.10.2003, esprimeva dunque “parere definitivo parziale favorevole con rilievi” in ordine alla variante parziale in discussione, ad esclusione delle aree suddette, ribadendo la sospensione su ogni determinazione in merito ad esse, ai sensi della salvaguardia di cui all’art. 38 lett. a) della L. R. n. 34/92.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24.2.2004, i ricorrenti impugnavano quest’ultimo parere e gli atti presupposti, nonché gli atti relativi all’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona.
Successivamente, il Consiglio Comunale di Osimo, con delibera n. 2 del 30.1.2004 provvedeva all’approvazione definitiva della Variante al PRG, ad esclusione quindi delle aree 1-20-26, 2-9-14,10-11-17, per le quali si dava atto della sospensione di ogni determinazione, pur avendo presentato ricorso r.g. 9/2004 contro le deliberazioni provinciali citate in precedenza.
Con motivi aggiunti depositati in data 19.11.2004, i ricorrenti impugnavano la delibera della Giunta della Provincia di Ancona n. 103/04 del 18.3.2004, con la quale è stato espresso parere definitivo con rilievi alla variante parziale al PRG., esprimendosi nuovamente in maniera negativa sulle aree per le quali il procedimento era sospeso (tra cui l’area di proprietà dei ricorrenti, identificata sotto il n. 11 negli atti del procedimento). Il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21.4.20004, riteneva di non adeguarsi alla delibera. La Provincia esprimeva un nuovo parere negativo con la delibera di Giunta Provinciale n. 257 del 22.6.2004. Successivamente, i ricorrenti intervenivano anche nel ricorso 9/2004, promosso dal Comune di Osimo contro la Provincia di Ancona, in decisione in questa stessa udienza, sostenendo le argomentazioni comunali contro la Provincia di Ancona.
Si sono costituiti, il Comune di Osimo, la Regione Marche, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la Provincia di Ancona.
Alla pubblica udienza dell’8.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Va preliminarmente affrontata la questione, eccepita dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ancona, della permanenza dell’interesse dei ricorrenti al ricorso introduttivo.