TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-11-17, n. 201711363

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-11-17, n. 201711363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711363
Data del deposito : 17 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2017

N. 11363/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01152/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P G e B D in proprio ed in qualità di consiglieri del Consiglio di amministrazione dell’

IPAB

Istituto Santa Margherita, rappresentati e difesi dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Durantini, 414;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R M P, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A G, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;
il Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Federica Guglielmi, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Ipab Istituto Santa Margherita di Roma, Ipab Istituto Sacra Famiglia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 833 del 18 novembre 2018 con la quale è stato disposto il commissariamento dell’

IPAB

Istituto Santa Margherita di Roma per 60 giorni, prorogabili per ulteriori 60 giorni con nomina di un commissario ed eventualmente di un subcommissario;
del decreto del presidente della regione Lazio del 17 dicembre 2008 di nomina del commissario straordinario e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla proroga del proprio mandato per un altro quinquennio e per il risarcimento di tutti danni subiti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 1152/2009) i sigg.ri Giuseppe P e Dino B, già componenti del consiglio di amministrazione dell’

IPAB

Istituto Santa Margherita di Roma in virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio del 7 agosto 2003, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 833 del 18 novembre 2008 con la quale è stato disposto il commissariamento della predetta IPAB, del decreto del Presidente della Regione Lazio del 17 dicembre 2008 di nomina del commissario straordinario, nonché per la declaratoria del loro diritto alla proroga del proprio mandato per un altro quinquennio e al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali subiti.

Premettono che l’

IPAB

Istituto Santa Margherita di Roma è istituzione pubblica assistenziale di beneficenza di anziani incapaci di provvedere al proprio mantenimento e che, ai sensi dell’art. 12 dello statuto, è disciplinata la composizione del consiglio di amministrazione (cinque membri in carica per cinque anni, di cui tre designati dalla Regione Lazio, uno dal Consiglio comunale di Roma, uno dall’Amministrazione provinciale di Roma) di cui sono assumono esser stati nominati membri con decreto del presidente della regione Lazio del 7 agosto 2003 in rappresentanza dell’ente regionale.

Precisano che ai sensi della riferito articolo 12 i consiglieri ed il presidente dell’IPAB rimangono in carica per cinque anni rinnovabili, decorrenti dalla data di delibera di nomina adottata dalla Giunta regionale del Lazio, restando nelle loro funzioni fino all’insediamento del nuovo consiglio che dovrà avvenire entro un termine massimo di 45 giorni dalla scadenza del precedente.

Riferiscono che alla scadenza del loro mandato e del citato termine di prorogatio (21 settembre 2008) la Provincia di Roma ha provveduto con grave ritardo, solo in data 25 novembre 2008, alla designazione del proprio consigliere, mentre la Regione Lazio ha omesso totalmente di procedere alle designazione dei tre membri di sua competenza, avendo, peraltro quest’ultima inspiegabilmente proceduto al commissariamento dell’IPAB motivato anche sulla base delle sua mancate designazioni.

Avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

a)Nullità per carenza di potere;
violazione dell’articolo 10 della legge 328 del 2000;
violazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 207 del 2001, in ragione della competenza della giunta regionale a disporre lo scioglimento – e non il commissariamento - di un IPAB in caso di accertata inattività nel campo sociale da almeno due anni o in ipotesi di esaurimento delle finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

Precisano che l’articolo 20 del decreto legislativo 207 del 2001 non prevede in capo all’ente regionale il potere di commissariamento ma il solo potere sostitutivo in caso di inadempienze specifiche ed accertate, con conseguente carenza di potere in relazione al disposto commissariamento.

b) Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990;
eccesso di potere sotto differenti profili, in ragione della evidente contraddittorietà manifestata dalla Regione Lazio da un lato con la mancata designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di sua competenza dall’altro con la ravvisata necessità di consentire il funzionamento dell’IPAB mediante la gestione commissariale.

c) Violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990 e degli articoli 78 e seguenti del regolamento della regione Lazio n.1 del 2002;
eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, non avendo potuto i ricorrenti che prendere atto dell’avvenuto commissariamento senza la possibilità di interloquire in ordine alla assoluta inesistenza dei presupposti legittimanti l’opzione commissariale.

Con atto propositivo di motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa al decreto del presidente della regione Lazio in data 8 giugno 2009 che, previa designazione dei rappresentanti regionali, ha disposto la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell’

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi