TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-08-11, n. 201510794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-08-11, n. 201510794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201510794
Data del deposito : 11 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03101/2011 REG.RIC.

N. 10794/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03101/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3101 del 2011, proposto da:
C S, rappresentato e difeso dagli avv. G A, G S, con domicilio eletto presso G S in Roma, Via G. Nicotera, 29;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t. m rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di reinquadramento (Prot. 165 RIS datato 17.1.2011)

e per la condanna della amministrazione

a provvedere all’inquadramento del ricorrente, con decorrenza 26.3.1991, nel livello professionale di Collaboratore agrario, con diritto alle differenze stipendiali e accessori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente - dipendente del Corpo Forestale dello Stato, inquadrato come perito superiore scelto, profilo 203, VII qualifica funzionale, in applicazione dell'art. 4 l. n. 312/80, impugna la nota n. prot. 165 RIS del 17 gennaio 2011 con la quale l’Ispettorato Generale del C.F.S. gli ha comunicato il rigetto dell’istanza di riesame del 28 luglio 2003 per l’ inquadramento nel profilo professionale n. 249, “Collaboratore agrario” per la seguente motivazione: “ in base alle circolari del Dipartimento della funzione pubblica emanate in materia, lo svolgimento effettivo delle mansioni, per almeno un quinquennio, deve essere documento da provvedimenti formali dell’amministrazione aventi data certa.” (…) “pertanto, in carenza di documentazione attestante in maniera inequivocabile il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto, non si può procedere all’inquadramento ex art. 4, comma 9, l. 312/1980.

Espone, in punto di fatto, la ricorrente:

- di aver chiesto il riesame dell'inquadramento già effettuato per inserimento ex art. 4, comma 9, stessa legge n. 312/80, nel profilo professionale n. 249 di Collaboratore agrario;

- che era stata istituita una Commissione Paritetica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica ex art. 10 L. n. 312/80, la quale, con delibera del 2.6.98, aveva respinto la domanda posta dalla ricorrente;

- che, in data 28.7.2003, il ricorrente ripresentò nuova domanda di riesame;

- che con nota n. 1629 datata 25.3.03 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha attribuito la competenza in via esclusiva all'Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato in punto di applicazione del comma 9 art. 4 L. 312/80, dettando i criteri generali ai quali adeguarsi;

- che con D.V.D.G. del 17/2/04 era stata istituita la Commissione incaricata di procedere all’esame di tutte le domande di riesame circa l’applicazione del specificato co. 9 art. 4 L. 312/80;

- che successivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 12831105/1.2.3.3 del 31.3.05, aveva ritenuto l’incompetenza della Commissione Paritetica, la quale veniva, quindi, soppressa, e aveva affermato che tutte le decisioni in punto di inquadramenti per effetto del comma 9, art. 4 L. 312/80, dovessero ritenersi di esclusiva competenza dell'Amministrazione Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- che pertanto era stata costituita una Commissione Mista, istituita con D.C.C. 24.1.08 con Modif. D.C.C. 29.9.10, la quale aveva cominciato ad esaminare le varie istanze;

- che in particolare, con riferimento al ricorrente S, è risultato che egli aveva effettivamente svolto per un periodo di almeno un quinquennio, anche discontinuo, le mansioni contenute nel profilo professionale dalla stessa richiesto e specificatamente di Collaboratore agrario;

- che conseguentemente l'Amministrazione aveva decretato l'inquadramento del ricorrente dal 6.3.91, ex comma 9, art. 4 L. 312/80 nel profilo professionale n° 2 di Collaboratore Agrario, con successiva promozione a far data dal 15.3.01, ex art. l e 22 co. l lett. b D.lgvo 155/01 nella qualifica di Commissario Capo Forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato e nel profilo di Agrario Forestale;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tuttavia, ha ritenuto di non registrare il decreto di reinquadramento, censurandolo sia in punto di documentazione probante il quinquennio di svolgimento delle mansioni del richiesto profilo, sia perché non era possibile individuare con esattezza il giorno successivo al completamento del richiesto quinquennio;

- che conseguentemente l’Amministrazione ha notificato al ricorrente il provvedimento Prot. 165/Ris. del 17.1.2011 recante il rigetto della istanza di riesame a suo tempo presentata;

Subito dopo, in data 17.1.2011 e poi in data 19.1.2011, il ricorrente ha presentato una domanda di accesso ai documenti ex L. 241/90 che non è stata ottemperata.

Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto, avverso il provvedimento negativo di reinquadramento (Prot. 165 RIS datato 17.1.2011) i seguenti motivi di impugnazione:

1) Incompetenza Assoluta dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Ufficio III. Sviamento di potere per Eccesso di potere ed Illegittimità Derivata e Conseguente.

L 'Ufficio Centrale di Bilancio, con la nota di osservazione N.

4-5 del13.1.2011 Prot. 158,

sarebbe andato oltre i suoi poteri, avendo, semmai, il potere di negare le coperture finanziare dei quattro decreti d'inquadramento (nn° 192- 193- 194 - 196) sì da non consentire la registrazione ma non certo il potere di interferire sulla competenza già attribuita allo

stesso Corpo Forestale dello Stato e quindi alla Amministrazione stessa delle politiche agricole, alimentari e forestali;

2) Contraddittorietà tra provvedimenti illogicità manifesta - Sviamento di potere Violazione di legge per vizi attinenti al contenuto, al procedimento nella procedura di reinquadramento.

Sarebbe evidente la contradditorietà tra gli atti esaminati in quanto l 'Ufficio Centrale di Bilancio, quale organo interno, ha impedito l'inquadramento, non solo senza essere titolare di competenza, ma anche perché ha valutato, in contrasto con gli organi della amministrazione deputati all’esame delle istanze, il pregresso quinquennio, i titoli di valutazione e la decorrenza di reinquadramento.

3) Erroneità delle valutazioni svolte sulle mansioni –Difetto di motivazione Vizi relativi al contenuto ed al procedimento Sviamento di potere Violazione art. 5, co. L. 312/80)

Risulterebbe inequivocabilmente dal decreto prot. 35568/10 che la ricorrente ha effettivamente svolto le mansioni richieste per almeno un quinquennio.

Sarebbe dunque contraddittorio il comportamento del C.F.S. che dopo aver ricostruito la carriera dal 26.3.91, ricalcolato il trattamento economico, fino a disporre un ulteriore inquadramento, dal 15.3.200l, nella qualifica di Commissario Capo Forestale del ruolo direttivo profilo di Collaboratore Amministrativo, ha poi, senza alcuna motivazione, mutato avviso.

Dalla documentazione rilevata dagli organi che ne avevano la competenza risulta infatti che vi è stato svolgimento per almeno cinque anni delle mansioni del livello 2 con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per essere nei presupposti di fatto e di diritto e violazione anche dell'art. 5, comma 9, L. 312/80.

La ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale di annullare il provvedimento impugnato di mancato reinquadramento nel livello professionale n. 2 di Collaboratore Agrario stessa qualifica VII, e conseguentemente ordinare ali' Amministrazione resistente di provvedere come da istanza illo tempore presentata, inquadrando il ricorrente, con decorrenza dal 26.03.91 nel livello professionale di Collaboratore Amministrativo livello n. 2, qualifica VII, con diritto alle differenze stipendiali ed accessorie dovute oltre oneri accessori e spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

L’Avvocatura dello Stato sì è costituita e ha depositato una nota redatta dalla amministrazione, corredata da documenti, per chiedere il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, in conformità con analoghi precedenti della Sezione (cfr. ex multis sent. 2309 del 27/02/2014, sent. 2311/2014;
sent. 2315/2014 e 3299/2014).

Prima di affrontare le questioni di diritto, è opportuna tuttavia una breve ricostruzione della vicenda, effettuata sulla base della documentazione versata in atti, al fine di una più agevole comprensione dei fatti di causa.

Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, il Legislatore ha delineato il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Più in particolare, le disposizioni contenute nell'art.4 della citata legge si inseriscono nell'ambito di un sistema normativo predisposto per disciplinare il passaggio dell'ordinamento del personale delle pubbliche amministrazioni da un sistema articolato sulle carriere, ad un altro fondato su specifiche qualifiche funzionali, ciascuna delle quali comprensiva di più profili professionali legati alla tipologia delle prestazioni lavorative.

E’ bene subito precisare che la citata disposizione – come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr C.d.S. sez. IV, sent. 715/1999;
Tar Puglia, Lecce, sez. I, 2048/2008) - configura una ipotesi di inquadramento orizzontale in profilo diverso da quello posseduto dal pubblico dipendente ma appartenente alla stessa qualifica funzionale, diversa dalla ipotesi di re-inquadramento c.d. verticale, ovvero con passaggio a qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza, disciplinata invece dal successivo decimo comma, peraltro abrogato dall'art. 74 del D.Lvo n. 29 del 1993.

Nel caso di specie, con delibera prot. 21/113 del 2 giugno 1998, la Commissione paritetica, istituita per l’esame degli inquadramenti con il nuovo sistema di carriera articolato per qualifiche e profili professionali, esprimeva parere contrario all’inquadramento del ricorrente nel profilo professionale richiesto “ in quanto le mansioni svolte sono contenute nella declaratoria del profilo professionale posseduto ”.

Detto parere, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, veniva comunicato al ricorrente con nota prot. n. 318/113del 18 settembre 1998.

In data 28 luglio 2003, l’interessato presentava istanza di riesame della documentazione producendo, il successivo 14 gennaio 2004, ulteriori documenti ad integrazione della domanda.

Nel frattempo, con legge n. 448 del 2002, veniva soppressa la Commissione paritetica.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica chiariva, con nota prot. 1629 del 25 marzo 2003, che tutti gli adempimenti amministrativi ove ritenuti necessari al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell’art. 4, c. 9^ della L. n. 312 del 1980, appartenevano alla stessa Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato.

L’Ispettorato Generale del C.F.S. nominava, in data 17 febbraio 2004, una apposita Commissione interna incaricata di procedere all’istruttoria ed alla valutazione delle istanze di riesame presentate dal personale dipendente ai sensi dell’art. 4, c. 9^ della legge n. 312 del 1980.

Tale Commissione concludeva i lavori con verbale del 26 novembre 2004 annotando, nei confronti del ricorrente, che “ La documentazione allegata all’istanza di riesame risulta o già esaminata o attiene ad incarichi successivi alla data di presentazione della domanda 31.3.199 o risulta irrilevante in quanto riconducibile a funzioni proprie del profilo1 ”.

Il 20 luglio 2006, il Capo Servizio centrale per la gestione delle risorse umane del C.F.S. decideva di sottoporre l’istanza del ricorrente (insieme a quelle di tutti gli altri dipendenti che avevano presentato richiesta di riesame) al parere definitivo del Consiglio di Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato il quale, nella seduta del 31 ottobre 2006, nel declinare la propria competenza, rimetteva la decisione al Ministero delle Riforme e le Innovazioni nella P.A..

Il 30 aprile 2007, l’Ispettorato generale del C.F.S. trasmetteva l’intera documentazione relativa alle istanze di riesame (tra cui quella del ricorrente) al Dipartimento della Funzione Pubblica per una pronuncia definitiva.

Con nota in data 7.5.2007, il Dipartimento ribadiva che, a seguito della soppressione della Commissione paritetica, dovevano essere le medesime amministrazioni, nella loro autonomia, ad adottare ogni provvedimento necessario ai fini degli inquadramenti, anche se per tali atti si era precedentemente espresso un altro soggetto, nella specie la Commissione paritetica.

L’Ispettorato Generale del C.F.S., preso atto della nota del Dipartimento, provvedeva a nominare una (nuova) Commissione mista, comprensiva anche di funzionari del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il compito di esaminare e valutare le istanze di riesame presentate dal personale dipendente ai sensi dell’art. 4, c. 9^ della legge n. 312 del 1980.

La Commissione veniva nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 24 gennaio 2008.

La posizione del ricorrente veniva esaminata nella seduta del 17 giugno 2010, alla luce dell’istanza di riesame, della domanda originaria, di tutta la documentazione presente nel fascicolo del dipendente.

La Commissione mista concludeva l’istruttoria affermando che “ Dalla documentazione esaminata in atti risulta che effettivamente l’istante ha svolto, per almeno un quinquennio, le mansioni ascritte al profilo professionale richiesto e ciò e documentato da quanto si allega come parte integrante della presente scheda di riesam e”.

L’Amministrazione, sulla scorta di tale verbale, si attivava per ottenere i nulla osta all’emanazione dei consequenziali provvedimenti di inquadramento del personale interessato.

Con nota del 27 ottobre 2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica esprimeva il proprio nulla osta.

Con nota prot. 2300 del 30 settembre 2010, l’Amministrazione aveva richiesto alla Commissione mista di produrre, per le istanze già esaminate, un prospetto sintetico recante i periodi di riferimento utili per stabilire con esattezza la decorrenza del nuovo inquadramento.

La Commissione riscontrava la richiesta nella seduta del 21 ottobre 2010, producendo uno schema riepilogativo, ancorché generico, dei periodi in cui la ricorrente avrebbe svolto le mansioni ascritte al profilo professionale richiesto (cfr. doc. 28 della produzione della amministrazione).

In particolare, in occasione della redazione di tale prospetto, la Commissione ha precisato che in esso erano indicati gli anni in cui erano state svolte mansioni non coincidenti con quelle della vecchia qualifica formalmente rivestita ed esercitate in base ad atti aventi data certa. Laddove nel prospetto fosse stato indicato un rapporto informativo o una nota informativa, la Commissione ha precisato di aver ritenuto che dovesse presumersi che la mansione esercitata sia stata svolta nell’intero arco dell’anno, salva diversa determinazione temporale. Nel caso di incarichi di natura tecnica o amministrativa non a termine, invece la Commissione aveva ritenuto ragionevole che l’incarico fosse stato svolto per tutto l’anno di riferimento.

In data 14 dicembre 2010, veniva adottato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 192 di inquadramento della ricorrente, a decorrere dal 26.3.1991, nel profilo n. 2 di Collaboratore amministrativo degli allora Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato.

Nel corpo del provvedimento si dava atto che: “ pur risultando lo svolgimento di mansioni ascritte al profilo professionale n. 2 di collaboratore amministrativo da parte della dott.ssa D P per un periodo superiore al quinquennio, sebbene in forma discontinua, non è possibile individuare con esattezza il giorno successivo al completamento del prescritto quinquennio di svolgimento delle citate mansioni a decorrere dal quale effettuare l’inquadramento nel profilo professionale della interessata. ” E dunque, la decorrenza dell’inquadramento veniva convenzionalmente fissata alla data del 26 marzo 1991, termine ultimo per il completamento del quinquennio.

Con nota di osservazione n.

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