TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-10-28, n. 202213985
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 13985/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05424/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5424 del 2017, proposto da
Fenascop-Federazione Nazionale Strutture Psicosocioterapeutiche, Diapsi Piemonte – Difesa Ammalati Psichici Onlus, Almm Associazione per la Lotta Contro Le Malattie Mentali Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati E R, D T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Tomassetti in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 27;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva di annullare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 avente ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, del 18 marzo 2017, n.65, nella parte in cui introduce un illegittimo contingentamento quali-quantitativo dell’assistenza sanitaria psichiatrica su base temporale ed un illegittimo ed iniquo criterio di riparto dei relativi oneri economici posti a carico del SSN e dei privati;nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Si costituivano le amministrazioni resistenti chiedendo dichiararsi improcedibile o rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
La parte ricorrente ha impugnato il citato DPCM del 12 gennaio 2017, nella parte in cui introduce un illegittimo contingentamento quali-quantitativo dell’assistenza sanitaria psichiatrica su base temporale e un illegittimo e iniquo criterio di riparto dei relativi oneri economici posti a carico del SSN e dei privati.
In particolare, la parte ricorrente contesta gli articoli 29, 30 e 33 del citato DPCM.
L’art. 29, sull’assistenza residenziale extra ospedaliera ad elevato impegno sanitario, prevede che “1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute, che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. (…) 3. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale”.
L’art. 30, sull’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, prevede che “1. Nell’ambito dell’assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico: a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo … La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome;b) trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo … 2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettera a), sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I trattamenti di lungo assistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera”.
L’art. 33, sull’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, prevede che: “2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l’assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: a) trattamenti terapeuticoriabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore;b) trattamenti terapeuticoriabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sociosanitario sulle 24 ore;c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa. La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. (…).