TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2017-04-07, n. 201700322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2017-04-07, n. 201700322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201700322
Data del deposito : 7 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2017

N. 00322/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00520/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2011, proposto dal Sig. F P M, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Reggio Calabria, via degli Arconti N. 16;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, Divisione I, Sezione Disciplina, a firma del Capo della Polizia di Stato, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, n. 33-D/35056 del 12.04.2011, notificato al ricorrente il 09.05.2011, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo ex art. 4 n. 9 DPR 737/1981;

di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina;

di ogni altro atto presupposto, preparatoria, connesso e/o consequenziale;

nonché per il riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme detratte in applicazione della sanzione, con aggiunta di interessi e rivalutazione e con condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Direzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnato il decreto del Ministero dell’Interno reso in data 12 aprile 2011 e notificato il 9 maggio successivo, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo ex art. 4 n. 9 DPR 737/1981;
il ricorrente agisce altresì per la restituzione della somma detratta nonché per il risarcimento del danno.

Il fatto in questione è il seguente.

Il ricorrente (assistente della Polizia in forza alla Questura di Reggio Calabria, segnatamente in servizio al posto di segnalamento e documentazione di Polizia Scientifica istituita presso il Commissario di P.S. di Siderno Marina) veniva contattato alle ore 3.30 circa del 3 settembre 2010 (in servizio di reperibilità) all’utenza telefonica della propria abitazione dall’assistente A Andrea, operatore COT di turno presso lo stesso Commissariato;
costui gli comunicava la necessità di intervenire in reperibilità (unitamente ad altri due operatori dipendenti del Commissariato di Bovalino Marina) al fine di rintracciare tre cittadini extracomunitari allontanatisi senza autorizzazione dalla casa parrocchiale di Siderno Superiore ove erano ospitati.

Al che il ricorrente contestava che veniva richiesta al medesimo un’attività non attinente al proprio servizio e chiedeva dunque di essere ricontattato solo laddove fosse necessaria l’attività specifica di Polizia Scientifica.

L’assistente A non richiamava più durante la notte né ricontattava in alcun modo l’istante.

Quindi il Dirigente del Commissariato di Siderno, con nota del 9 settembre 2010 inviata al Questore, censurava il comportamento del ricorrente lasciando alla medesima Autorità ogni valutazione su eventuali procedimenti disciplinari.

Il Questore (decreto del 23 settembre 2010) incaricava il Commissario Capo della Polizia di Stato di svolgere un’inchiesta disciplinare ai sensi dell’art. 19 del DPR 737/1981 ritenendo che il comportamento fosse punibile con una sanzione più grave della deplorazione.

Il funzionario istruttore con nota del 5 ottobre 2010, notificata il 6 ottobre 2010, contestava gli addebiti al ricorrente e inquadrava il comportamento nell’illecito punito con la sanzione della sospensione dal servizio ex art. 6 punto 1, in relazione all’art. 4 punti 7, 9 e 10 nonché art. 6.6.

Il ricorrente presentava giustificazioni dopo aver acquisito gli atti dell’inchiesta.

La relazione istruttoria è dell’11 novembre 2010.

Il Consiglio Provinciale di Disciplina si riuniva il 12 gennaio 2011 per l’esame degli atti ed ancora l’1 febbraio 2011 per la decisione.

Deliberava così di proporre la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30.

Seguiva il decreto oggi impugnato.

Questi i motivi di gravame:

Illegittimità per violazione di legge – violazione dell’art. 12 del DPR 737/1981 .

Dinanzi al chiarimento offerto dal ricorrente (che l’attività richiesta non era di Polizia Scientifica e che comunque il Panetta poteva anche ricontattarlo laddove sopravvenissero le esigenze specifiche pertinenti alla qualifica) il sostituto Commissario Panetta, avvisato dall’assistente A avrebbe prestato acquiescenza, non avrebbe ordinato all’A di contattare nuovamente il ricorrente, avrebbe in sostanza ritenuta corretta la risposta dell’istante.

Il che è confermato anche dal comportamento del Panetta nei giorni successivi;
costui non contestava formalmente alcunchè, rinvenendosi in atti la sola comunicazione con la quale il dirigente Silipo rientrato in servizio dava notizia al Questore del presunto comportamento tenuto dal ricorrente agli eventuali fini disciplinari, comunicazione questa che è evidentemente quella prevista dall’art. 19 comma 1 DPR 737/1981.

Illegittimità per violazione dell’art. 4, n. 9 del DPR 737/1981 –Eccesso di potere per travisamento dei fatti – mancanza dell’elemento psicologico – violazione delle regole del giusto procedimento.

Il ricorrente contesta inoltre la fattispecie individuata dall’Amministrazione e deduce che comunque mancherebbe la illiceità della condotta.

Infatti all’istante è stata comminata la sanzione della pena pecuniaria in quanto ritenuto responsabile delle fattispecie di cui all’art. 4 n. 9 DPR 737/1981, di minore gravità rispetto a quella inizialmente contestata e che integra invece “l’omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di 48 ore”.

Peraltro, come spiegato in ricorso (Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009 e art. 7 accordo decentrato della Questura di Reggio Calabria), il nome del ricorrente era stato inserito in un unico quadro unitamente agli altri due reperibili senza distinzioni di funzioni o scopo della reperibilità;
l’assistente A contattava dunque incolpevolmente l’istante, ignaro del fatto che costui era in reperibilità solo per le esclusive necessità di Polizia Scientifica.

Viene altresì richiamato l’art. 66 L. 121/1981 sulla esecuzione degli ordini impartiti.

L’istante assume inoltre la mancanza di colpa assoluta o dolo, versando viceversa in evidente buonafede.

Illegittimità per violazione di legge – eccesso di potere – travisamento dei fatti – violazione dell’art. 1 del DPR 737/1981 – Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – contraddittorietà, illogicità della motivazione – violazione del principio della trasparenza della Pubblica Amministrazione .

Il Consiglio Provinciale di Disciplina, avvedutosi che non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 12 DPR 737/1981, rileva che la violazione non vizia il procedimento.

Invece l’istante sostiene che tutto il procedimento sarebbe viziato.

Contesta inoltre che la chiamata fosse fatta per fare un accurato sopralluogo, dato che era stato chiamato per andare alla ricerca dei fuggitivi e che il giorno dopo non gli fu chiesto di fare il detto sopralluogo.

Illegittimità per violazione di legge – Violazione dell’art. 32, 4^ comma, del DPR 395/1995.

Viene contestato altresì che sia stato ritualmente comunicato il procedimento disciplinare all’Amministrazione centrale e alla Segreteria Nazionale dell’organizzazione sindacale interessata.

Conclude per l’annullamento dell’atto e la restituzione di quanto versato.

Si è costituita l’Amministrazione contestando il ricorso punto per punto.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non può essere accolto.

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