TAR Roma, sez. 3Q, decreto decisorio 2019-02-04, n. 201900496
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/02/2019
N. 00496/2019 REG.PROV.PRES.
N. 08483/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8483 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Generics Uk Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, M T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bird &Bird in Roma, via Flaminia, 133;
contro
Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Regione Sicilia, Regione Trentino Alto Adige, Regione Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
dell’ordine di pagamento per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera rivolto alla ricorrente attraverso l’Avviso pubblicato sul sito Web dell’AIFA in data 8 luglio 2016 sul governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 – 2015, concernente le “Modalità operative di attuazione dell’art. 21 del d.l. n. 113/2016” nonché dei relativi allegati ivi incluso l’elenco concernente il “Ripiano spesa territoriale 2013 – 2015 da comma 2” e l’elenco concernente “Ripiano spesa ospedaliera 2013 – 2015” e le versioni aggiornate messe a disposizione della ricorrente sul portale ad accesso riservato Front End a partire dall’8 luglio 2016 nonché i documenti “Monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale 2013 – 2015” , “Quote per anno della spesa farmaceutica territoriale”;
dell’Avviso pubblicato sul sito web dell’AIFA in data 28 giugno 2016 sul governo della spesa farmaceutica territoriale ospedaliera per 2013 – 2015 concernente la “Nota preliminare su accesso ai dati 28 giugno 2016” e recante in allegato la Lista di AIC per le quali sono stati registrati consumi a carico del SSN attraverso i flussi di monitoraggio della spesa farmaceutica e che, pertanto, sono state prese in considerazione dall’AIFA al fine dle monitoraggio della spesa farmaceutica per gli anni sopra detti;dell’avviso pubblicato sul sito web dell’AIFA in data 8 luglio 2016 sul governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013-2015 concernente la nota informativa preliminare su accesso ai dati, nonché di tutti gli altri anni comunque connessi, presupposti e conseguenziali pure meglio nell’epigrafe del ricorso indicati;
e con i motivi aggiunti depositati il 28 ottobre 2016
dell’Avviso pubblicato sul sito web AIFA in data 28 settembre 2016 e recante “Determinazione relativa al monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera anni 2013/2015 ivi inclusa la determinazione AIFA n. 1346 del 2016 ed i relativi allegati A, B e C e da cui risulta che la ricorrente dovrebbe corrispondere la somma di euro 22.795,5 senza alcuna garanzia di rientrare in possesso delle somme già corrisposte, nonché di tutti gli altri anni comunque connessi, presupposti e conseguenziali pure meglio nell’epigrafe dei motivi aggiunti indicati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 25 gennaio 2019, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;