TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-06-29, n. 202104499
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Pubblicato il 29/06/2021
N. 04499/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03884/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3884 del 2017, proposto da
Ge.I.S. S.r.l. Casa di Cura Villa degli Ulivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e M V, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M L C e F N, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via S. Lucia, n. 81 (Avvocatura Regionale);
per accertare
il diritto di credito vantato dalla GEIS S.r.l. nei confronti della Regione Campania nella misura di euro 4.671.856,49 (comprensivo di interessi, spese, maggior danno ed oneri accessori), per aver prestato in suo favore, per il periodo cronologico 2000/2006, prestazioni sanitarie riconducibili alla fascia funzionale superiore ‘B' rispetto a quella ‘C' remunerata, e conseguentemente dichiarare che nessuna restituzione di somme di danaro è da effettuarsi in favore della Regione Campania;2) accertare, in ogni caso, che il pagamento di euro 4.671.856,49, comprensivo di interessi, spese, maggior danno ed oneri accessori, effettuato dalla Regione Campania in favore della GEIS S.r.l. è causalmente giustificato dall'arricchimento di cui ha goduto la Regione Campania per aver ricevuto dalla GEIS S.r.l. prestazioni sanitarie riconducibili alla fascia funzionale superiore rispetto a quella minore remunerata;3) accertare il diritto di credito della GEIS nei confronti della Regione Campania nella misura da accertarsi in corso di causa (comprensivo di interessi, spese, maggior danno ed oneri accessori), per aver prestato in suo favore, per il periodo cronologico 2007/2009, prestazioni sanitarie riconducibili alla fascia funzionale superiore ‘B' rispetto a quella ‘C' remunerata. Con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento delle relative somme. 4) Condannare la Regione Campania al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e 26 c.p.a. da liquidarsi in via equitativa: 5) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020, il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 21 settembre 2017 e depositato il successivo 5 ottobre, la Ge.I.S. s.r.l. Casa di Cura Villa degli Ulivi (di seguito GEIS) ha premesso che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale, notificato alla Regione Campania in data 28 ottobre 2014, la GEIS S.r.l. opponeva il decreto ingiuntivo n. 5682/2014 con il quale il Tribunale di Napoli, ad istanza della Regione Campania, aveva ingiunto alla società il pagamento di euro 4.671.856,49.
Secondo quanto ulteriormente rappresentato, tale somma era stata corrisposta dalla Regione Campania alla GEIS in ottemperanza ad un lodo arbitrale (n. 21/2008) che riconosceva alla società odierna ricorrente il diritto di riscuotere le differenze tariffarie tra la fascia funzionale “C” e quella “B” per le prestazioni rese in regime di accreditamento istituzionale negli anni dal 2000 al 2006.
Tale lodo era contemplato dall’art. 11 della convenzione del 5 ottobre 1979 stipulata tra la Regione Campania e la GEIS ai sensi dell’art. 18 del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 a mente del quale le parti si impegnavano a devolvere ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie che fossero insorte “ nell’applicazione della…..convenzione ” medesima.
Con istanza del 28 novembre 1985, successivamente reiterata, la GEIS chiedeva di essere classificata in fascia funzionale “A” ritenendo di averne acquisito i requisiti, ma l’istanza rimase priva di riscontro.
Con atto notificato alla Regione Campania in data 4 luglio 2000 la GEIS attivò il procedimento arbitrale previsto in convenzione, al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per effetto del silenzio serbato dall’ente pubblico in ordine alle sue istanze. Con lodo del 25 febbraio 2002 il collegio arbitrale respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione e accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento per il mancato riconoscimento nella fascia funzionale richiesta negli anni dal 1995 al 1998.
Secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6 agosto 2012, n. 2888, di cui appresso si darà conto, la GEIS avviò un ulteriore procedimento arbitrale nel maggio 2005 al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti nel periodo successivo al 14 febbraio 2002, sempre per la mancata classificazione della casa di cura ricorrente nella fascia funzionale “B” (per gli anni dal 2000 al 2006). Tale procedimento si concludeva con lodo del 30 luglio 2007, che riconosceva parzialmente alla GEIS il risarcimento richiesto.
Con la predetta sentenza, la Corte d’Appello di Napoli, su impugnazione del lodo arbitrale proposta dalla Regione Campania, dichiarava il lodo nullo per carenza di potestas decidendi del collegio arbitrale. Tale sentenza veniva impugnata dalla GEIS innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 25663/2015 della I Sezione confermava la statuizione della Corte territoriale.
Pertanto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Napoli, di cui si è riferito in apertura, la ricorrente proponeva un regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione, volta ad accertare il plesso giurisdizionale innanzi al quale proporre la controversia. Con ordinanza n. 15639/2017 la Corte di Cassazione dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di opposizione proposta da GEIS al decreto ingiuntivo richiesto dalla Regione Campania e la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda riconvenzionale volta all’accertamento del diritto di credito di GEIS nei confronti della Regione Campania avente il seguente tenore testuale: “ per aver prestato in suo favore, per il periodo cronologico 2000/2006, prestazioni sanitarie riconducibili alla fascia funzionale superiore ‘B’ rispetto a quella ‘C’ remunerata, e conseguentemente dichiarare che nessuna restituzione di somme di danaro è da effettuarsi in favore della Regione Campania. Sempre in via riconvenzionale, accertare, in ogni caso, che il pagamento di euro 4.671.856,49, comprensivo di interessi, spese, maggior danno ed oneri accessori, effettuato dalla Regione Campania in favore della GEIS S.r.l. è causalmente giustificato dall’arricchimento di cui ha goduto la Regione Campania per aver ricevuto dalla GEIS S.r.l. prestazioni sanitarie riconducibili alla fascia funzionale superiore rispetto a quella minore remunerata. Ancora in via riconvenzionale, richiamando tutto quanto esposto sub capo VIII sub B, accertare il diritto di credito della GEIS nei confronti della Regione Campania nella misura da accertarsi in corso di causa (comprensivo di interessi, spese, maggior danno ed oneri accessori), per aver prestato in suo favore, per il periodo cronologico 2007/2009, prestazioni sanitarie riconducibili alla fascia funzionale superiore ‘B’ rispetto a quella ‘C’ remunerata, e conseguentemente condannare la Regione al pagamento delle relative somme ”.
Pertanto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha riproposto ai sensi dell’art. 11, co. 4, c.p.a. (c.d. perpetuatio iurisdictionis ), la predetta domanda riconvenzionale.
Si è costituita in resistenza la Regione Campania, sollevando eccezioni di inammissibilità, irricevibilità del ricorso di cui ha contestato, comunque, la fondatezza nel merito.
La GEIS ha insistito con le memorie ex art. 73 c.p.a. nelle proprie richieste e all’udienza del 24 marzo 2021 la causa è stata introitata in decisione.
Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Regione Campania perché il ricorso è infondato nel merito.
Con la propria domanda riconvenzionale parte ricorrente chiede il riconoscimento delle somme corrispondenti alle differenze tariffarie che le sarebbero asseritamente dovute in considerazione dell’acquisizione dei requisiti per la qualificazione in classe “B”. La ricorrente fonda la propria pretesa sugli argomenti, proposti anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo della Regione Campania e richiamati anche nel presente giudizio di seguito schematicamente sintetizzati:
I) Il reclamato riconoscimento delle differenze si fonderebbe in primo luogo sul lodo arbitrale del 25 febbraio 2002, non impugnato e a cui la Regione avrebbe fatto acquiescenza, pagando quanto dovuto;del resto dopo il citato lodo, la Regione Campania con verbale di “ricognizione dei crediti” del 9 dicembre 2004, riconosceva il diritto della GEIS S.r.l. alla riclassificazione in fascia superiore ‘B’ e alla maggiore remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate;
II) Con decreto n. 62 del 22 agosto 2011 la Regione Campania ha riconosciuto alla GEIS il diritto alla riclassificazione in fascia funzionale ‘A’ a far tempo dal 1° gennaio 2010, per cui l’erogazione delle prestazioni rese in base alla nuova classificazione sarebbe un fatto produttivo di obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c. a carico della Regione che sarebbe comunque tenuta a titolo risarcitorio a corrispondere le differenze tariffarie tenuto conto dei costi correlati all’acquisizione dei macchinari e attrezzature necessari, alle modificazioni strutturali della clinica e alla maggiore dotazione di personale;
III) in via subordinata sarebbe comunque dovuto dalla regione l’illecito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. per essersi giovata delle prestazioni rese nella fascia superiore.
I motivi sono complessivamente infondati.
Quanto alla dedotta preclusione che deriverebbe dalla decisione arbitrale emessa con lodo del 25 febbraio 2002, il Collegio condivide quanto osservato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 25663/2015. Sul punto la Corte di legittimità ha rilevato che non sia ravvisabile alcun effetto di giudicato esterno del predetto lodo, come invece preteso dall’odierna ricorrente, trovando applicazione quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui << il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato anche esterno, risultante da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, si giustifica nel particolare carattere della sentenza del giudice e per la natura pubblicistica dell’interesse al suo rispetto;per cui….lo stesso non può operare con riferimento al lodo arbitrale, essendo questo un atto negoziale riconducibile al “dictum” di soggetti privati, che non muta la propria originaria natura per l’attribuzione “a posteriori” degli effetti della sentenza: come del resto definitivamente conferma il disposto dell’art. 829 c.p.c., n. 8 che significativamente attribuisce soltanto alla precedente decisione del giudicie l’attitudine a costituire “sentenza passata in giudicato”, e riserva invece al lodo la sola possibilità di divenire “non impugnabile” nonché quella di essere impugnato con il giudizio di cui all’art. 827 c.p.c. “allorché contrario ad altro precedente lodo” (Cass. n. 18041/2012 e 15023/2001) >>. Tali considerazioni, unitamente a quella secondo cui l’affermazione contenuta in un lodo non impugnato in ordine alla competenza arbitrale non rientra tra le questioni suscettibili di passare in giudicato, hanno condotto la Corte a confermare la nullità del lodo arbitrale n. 21/2008 che aveva condannato la Regione a versare alla GEIS la somma corrispondente alla differenze tariffarie pretese.
Esclusa ogni efficacia esterna del lodo arbitrale del 2002 rimasto non impugnato, neppure può conferirsi valore all’atto di ricognizione di debito operato dalla Regione in data 9 dicembre 2004, tenuto conto che esso era esclusivamente correlato e prodromico all’esecuzione del medesimo lodo del 2002, con la conseguenza che, una volta esclusa la rilevanza esterna delle statuizioni contenute nella prima decisione arbitrale, non possono, e a maggior ragione, essere invocate quelle contenute in un atto con cui la Regione ha esclusivamente e, dichiaratamente, inteso dare attuazione agli obblighi nascenti dalla ripetuta pronuncia. Ciò trova conferma nello stesso DCA n. 62/2011 che ha operato l’incremento di classe, tra gli altri, anche di GEIS.
Nemmeno condivisibile è l’ulteriore argomento secondo cui la ricorrente si sarebbe dotata dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti per la classificazione superiore, senza ottenerla a causa dell’inerzia regionale, per cui essa andrebbe riconosciuta ora per allora.
Sul punto questa Sezione ha recentemente esaminato una fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio rilevando quanto segue: << E’ indispensabile chiarire che, affinché una struttura privata possa svolgere attività di prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario nazionale, occorre che risponda ai requisiti previsti dalla disciplina esistente in materia, di cui al d. lgs 502/1992 e dal successivo d. lgs 299/1999. Gli artt. 8, 8-ter e 8-quinques del menzionato d. lgs 502/1992 prevedono un complesso iter amministrativo – il quale richiede l'autorizzazione della struttura, l'accreditamento della medesima e l'accordo con la Regione e le Aziende Sanitarie locali - al cui esito positivo, e solo dopo di esso, una struttura privata può erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Sul punto, infatti, è utile rammentare che, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, sez. III Civile, 10 gennaio 2019, n. 453), “nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art.