TAR Brescia, sez. I, sentenza 2011-01-31, n. 201100192
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Testo completo
N. 00192/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2007, proposto da:
A A A, rappresentato e difeso dagli avv. P B, E C, con domicilio eletto presso E C in Brescia, via Romanino,16;
contro
Comune di Seriate;
nei confronti di
Provincia di Bergamo;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21/7/2007, di esame delle osservazioni, conseguenti alla ripubblicazione della variante generale al Piano Regolatore Generale ed approvazione definitiva alla variante al P.R.G., nochè di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- In ragione di tutti gli atti di cui in epigrafe il ricorrente denuncia di aver registrato la perdita totale di tutte le residuali potenzialità edificatorie di un proprio sito e di cui ad una precedente pianificazione urbanistica.
2- Al fine di demolire tale sopravvenuta condizione negativa l’istante ha introdotto un articolato motivo di censura che qui si riassume sotto due capi:
a) violazione di legge; violazione e falsa applicazione: della legge n. 241/90, e della legge 1150/42, della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51,