TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2019-05-10, n. 201900574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2019-05-10, n. 201900574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201900574
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2019

N. 00617/2019 REG.RIC.

N. 00574/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00617/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 2019, proposto da G G, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, A G, E C e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Terrasini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza di Demolizione emessa dal Comune di Terrasini in data 16.01.2019 e notificata al ricorrente in data 29.01.2019

nonché

degli atti alla stessa presupposti costituiti:

- del diniego di permesso in sanatoria Prot. A/5 n. 4186 dell'11.12.2018, Prat. N. 906 (condono edilizio Legge 724/94) notificato al ricorrente in data 21.12.2018;

- del diniego di permesso in sanatoria Prot. A/5 n. 4185 dell'11.12.2018, prat. n. 09/2017 (ex art. 13 Legge 47/85) notificato al ricorrente in data 21.12.2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terrasini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che, dalle allegazioni processuali, emerge che le opere abusive di che trattasi sono state realizzate in area assoggettata a vincolo paesaggistico (punto di interesse archeologico, etno - antropologico e paleontologico, Sito di Interesse Comunitario (SIC) di cui al D.M. Ambiente del 3/04/2000, identificato al codice ITA 02009 Cala Rossa - Capo Rama dell’Elenco Siti Natura 2000 Regione Siciliana rientrante nella fascia di rispetto dei 200 ml dall’aerea SIC e destinata dal vigente PRG del Comune di Terrasini a fascia di arretramento di ml 150 dalla battigia ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/1976;

- che le opere edilizie abusivamente realizzate sono già state oggetto di ordine di demolizione ingiunto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, provvedimento impugnato dal ricorrente con ricorso pendente innanzi a questo Tribunale (iscritto al n. 2531/2017 di R.G.);

RITENUTO che, allo stato, gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla parte ricorrente non sono tali da rimettere in discussione le determinazioni assunte dal Comune intimato con il diniego delle due domande di condono/sanatoria e con la conseguente ingiunzione di demolizione (che si connota come atto dovuto);

RITENUTO che l’assenza del fumus sia sufficiente a determinare la reiezione della domanda di sospensione degli effetti sopra descritta, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune resistente, nella misura indicata in dispositivo.

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