TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400131
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00131/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P R e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del silenzio rigetto dell’Amministrazione in merito al ricorso gerarchico per l’annullamento del provvedimento disciplinare -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 e 60 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi e udito il difensore della parte resistente, nessuno intervenuto per la parte ricorrente come specificato nel verbale.



1. Il graduato scelto -OMISSIS-, appartenente al -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, ricorrente, impugna il silenzio serbato dall’Amministrazione di appartenenza, avente valore di rigetto, sul ricorso gerarchico presentato il -OMISSIS- avverso il provvedimento del -OMISSIS- con il quale il Comandante della -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” gli ha irrogato la sanzione disciplinare di 7 giorni di “ consegna ” per non aver superato l’accertamento previsto nella fase preselettiva, per la frequenza dell’-OMISSIS-. Il provvedimento è motivato nei termini seguenti “ La S.V., segnalata per la frequenza del -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, a seguito di un adeguato periodo di preparazione a distanza che andava dal -OMISSIS-, presso la propria sede di servizio, svolgeva con esito negativo, l’accertamento previsto per passare alla fase successiva. Il voto ottenuto, ben lontano dalla sufficienza ha dimostrato una mancanza di senso di responsabilità, scarso impegno e di motivazione all’apprendimento ( art. 717 e 718 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 <Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>
)”. L’atto è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS- a cui sono seguite osservazioni da parte del ricorrente in data -OMISSIS-.



2. Il ricorso deduce nel primo motivo l’“ ECCESSO DI POTERE: Violazione e falsa applicazione degli artt. 717 e 718 D.P.R. 90/2010 ” assumendo che l’articolo 718 del “ Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ”, approvato con d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (d’ora in poi anche TU) - “ dovere di formazione militare” - si intenderebbe riferito all’accrescimento delle conoscenze per l’incarico attualmente conferito, di -OMISSIS-, e non per un’ulteriore qualifica funzionale ad un futuro e ipotetico incarico a cui doveva ritenersi preordinato il corso non superato. Secondo il ricorrente la violazione dei doveri di cui all’art. 718 del medesimo TU si avrebbe solo nel caso in cui egli avesse dimostrato scarso interesse o riportato una grave inidoneità in riferimento ad un corso di aggiornamento operativo/professionale relativi all’incarico assunto al tempo di “ -OMISSIS- ”. Sotto altro profilo l’art. 717 del medesimo TU - “ senso di responsabilità ” - non potrebbe trovare applicazione per il limitato periodo di tempo a disposizione per la preparazione al test, volto a sondare oltre alla preparazione teorica anche “ le capacità raggiunte nell’applicazione di procedure tecniche ad alta valenza specialistica ”, e dunque di particolare complessità e stante i precedenti di servizio (positivi), quali risultanti dalla documentazione caratteristica, non valutati che non potrebbero essere smentiti per un singolo evento. Con il secondo motivo (rubricato “ ECCESSO DI POTERE: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 COM ”) il ricorrente contesta l’errata applicazione dell’art. 1355 del Codice dell’Ordinamento Militare, approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (d’ora in poi COM), quanto al principio della gradualità della sanzione che risulta sproporzionata ed immotivata, tenuto conto della natura della trasgressione, dell’assenza di precedenti disciplinari del ricorrente, che anzi “ ha svolto sempre un servizio impeccabile, non riportando alcun precedente disciplinare, ma addirittura undici elogi ed una croce commemorativa per l’attività prestata nei confronti della Patria ”, nonché della mancata considerazione delle osservazioni fatte pervenire dal ricorrente.

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