TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2010-09-06, n. 201003958
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03958/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 07460/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 7460 del 2010, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dagli avv. A C, R G, con domicilio eletto presso A C in Roma, via degli Scipioni, 232;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di inidoneità e di esclusione (relativamente al concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, notificati al ricorrente il 7.7.2010..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/09/2010 il dott. Oberdan Forlenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso appare prima facie assistito da fumus boni juris, posto che il tatuaggio considerato, per estensione e collocazione, non appare determinare alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica;
ritenuto sussistente il danno lamentato;