TAR Napoli, sez. III, sentenza 2016-02-24, n. 201600992
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N. 00992/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03015/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2015, proposto da:
A L e A L, rappresentate e difese dall'avv. P A, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via A. D'Isernia n. 16;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. L C e A C, con domicilio per legge presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio n. 64;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 7 del 5/2/2015, recante la rimessa in pristino stato di opere senza titolo abilitativo realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex decreto ministeriale 28/3/1985 sul suolo di proprietà, consistenti nella collocazione di una sbarra metallica automatizzata lunga m. 5,20 posta al centro dell’ingresso dell’area pertinenziale in catasto al fl. 3, p.lla 1740;della comunicazione della Polizia Municipale prot. n. 926 del 12/1/2015 e verbale di accertamento tecnico prot. n. 942 in pari data;del silenzio rigetto sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 prot. n. 2075 del 20/1/2015 ed annessa istanza di compatibilità paesaggistica;nonché degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio a Cremano;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19/5/2015, Longo Agata e Longo Annamaria, nella dedotta qualità di proprietarie di due unità edilizie in San Giorgio a Cremano nel fabbricato denominato C al prolungamento di via Manzoni, impugnavano gli atti in epigrafe concernenti l’apposizione di una sbarra metallica automatizzata in asserita sostituzione di preesistente sbarra in ferro, per il cui intervento, oggetto di accertamento da parte della Polizia Municipale, era stata presentata istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio resistendo all’impugnativa.
Con ordinanza n. 1259 del 26/6/2015 venivano disposti incombenti istruttori sulle determinazioni adottate in ordine all’istanza di sanatoria.
Con successiva ordinanza n. 1887 del 26/10/2015, a seguito del rilascio di pareri favorevoli di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 dalla Commissione Locale del Paesaggio e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Napoli, la domanda cautelare di sospensione è stata accolta, nella parte concernente l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi.
DIRITTO
1. Nel merito le ricorrenti deducono che:
- l’intervento in questione non sarebbe soggetto a permesso di costruire, per cui sarebbe da escludere la sanzione della demolizione;neppure sarebbe applicabile il ripristino dello stato dei luoghi per la mancanza del nulla-osta paesaggistico in quanto l’opera sarebbe priva di impatto ambientale;
- il silenzio sull’istanza di conformità urbanistica ed il provvedimento di demolizione deriverebbero dal mancata pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo;nessuna preclusione vi sarebbe al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria attesa la tipologia dell’intervento ed i materiali impiegati;l’intervento sarebbe comunque sanabile sotto il profilo edilizio;
- gli atti impugnati sarebbero in contrasto con gli 577c-ab51-695f88164f31::LRC30806E64B04E6919E4E::2014-09-12" href="/norms/codes/itatextc2jzvpf9k63v16/articles/itaart3f8pdyttzwj58fs?version=e1904a9f-74d9-577c-ab51-695f88164f31::LRC30806E64B04E6919E4E::2014-09-12">artt. 146, co. 4, 167, co. 4 e 5, 181, co.