TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-17, n. 202401902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-17, n. 202401902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401902
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 01902/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00814/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 814 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, largo Quinto Alpini n. 12;



contro

Amministrazione Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Balzani in -OMISSIS-, Contra' Gazzolle, 1 - -OMISSIS-;
Ministero della Difesa, Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di -OMISSIS-, Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, -OMISSIS-, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS-. - Aziende Riunite Collettore Acque, Acque del -OMISSIS- S.p.A., Medio -OMISSIS- S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, OB CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ulss -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Toscan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Decembrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con il quale si individua anche il Dott. -OMISSIS- tra i “responsabili della potenziale contaminazione del sito produttivo in località -OMISSIS- n. 91 nel Comune di -OMISSIS- (VI) per avere condotto nel sito l'attività alla quale è imputabile l'origine e/o l'aggravamento della contaminazione riscontrata (…)” e si diffida i soggetti individuati come responsabili a proseguire con le attività di bonifica;

- di ogni atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24 gennaio 2020:

- della nota della Provincia di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, e dell’allegato verbale della Conferenza di Servizi del -OMISSIS-, dai quali risulta che detta Conferenza ha determinato i nuovi termini per la presentazione, da parte di -OMISSIS- s.r.l., dell’aggiornamento dell’analisi di rischio per i suoli e del progetto di bonifica delle acque di falda, individuandoli, per entrambi i documenti, nel 31 dicembre 2019, e ha altresì deciso che “decorsi inutilmente i termini sopra indicati, gli stessi saranno fissati in 15 giorni per tutti i restanti soggetti indicati nel provvedimento di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento emesso dalla Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-” , tra i quali figura anche il ricorrente;

- di ogni atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di -OMISSIS- e di -OMISSIS- S.r.l. e di -OMISSIS- S.p.A. e di -OMISSIS-. - Aziende Riunite Collettore Acque e di Regione Veneto e di Comune di -OMISSIS- e di Acque del -OMISSIS- S.p.A. e di Medio -OMISSIS- S.p.A. e di Ulss -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 maggio 2024 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- dal -OMISSIS- ha rivestito ruoli apicali nella società -OMISSIS- S.p.A. (d’ora in poi -OMISSIS-), società che ha condotto uno stabilimento chimico sito in -OMISSIS-, località -OMISSIS-.

In particolare, come risulta dal curriculum che ha prodotto in giudizio, egli è stato amministratore delegato dal -OMISSIS- e successivamente è stato presidente del consiglio di amministrazione.

Lo stabilimento chimico in questione è stato in attività dal 1967 al 2018 ed è stato oggetto di procedimenti amministrativi e giudiziari in materia ambientale, correlati a un vasto inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) delle acque sotterranee e dei pozzi di alimentazione delle reti acquedottistiche comprese nelle province di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Al riguardo, va tenuto presente che l’immobile sorge in una zona di ricarica degli acquiferi, in adiacenza all’argine del torrente -OMISSIS- e sopra una falda, che scorre lungo l’asse principale dello stabilimento medesimo e che ha una soggiacenza di pochi metri rispetto al piano del sito.

Secondo gli studi epidemiologici effettuati dalla Regione Veneto sulla popolazione residente nei comuni più inquinati e alla luce della letteratura scientifica nazionale e internazionale, è possibile che tale inquinamento abbia costituito un pericolo, determinando delle ricadute sulla salute, per un elevato numero di persone a causa dell’assunzione inconsapevole dell’acqua contaminata.

2. Fino all’anno 2013 le autorità amministrative e sanitarie non erano a conoscenza dell’esistenza di tale contaminazione e della sua possibile origine.

In data 25 marzo 2013 l’Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR, ha pubblicato uno studio sul rischio associato alla presenza di sostanze PFAS nelle acque potabili e nei corpi idrici recettori di siti industriali in diverse aree del territorio nazionale, tra cui anche la provincia di -OMISSIS-, nell’ambito di uno studio per la valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nel bacino del Po e dei principali bacini.

È emersa un’elevata concentrazione di PFAS (soprattutto PFOA: acidoperfluoroottanoico) in una vasta area della Provincia di -OMISSIS-.

3. In data 24 luglio 2013 -OMISSIS-, dichiarandosi non responsabile della contaminazione, ha comunicato agli enti pubblici ai sensi dell’art. 245 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che, a seguito di campionamenti delle acque sotterranee eseguiti presso il proprio stabilimento di -OMISSIS-, era stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i parametri di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 parte quarta del D.lgs 152/2006, oltre che la presenza di sostanze (nitroalogenoderivati e PFOA) non ricomprese nella predetta tabella.

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (d’ora in poi ARPAV), con una relazione dell’11 luglio 2013, ha comunicato di aver accertato che la quasi totalità di PFAS scaricate in fognatura provenivano dallo stabilimento -OMISSIS-, nel quale si è prodotto il PFOA fin dagli anni Settanta.

-OMISSIS-, ribadendo di ritenersi non responsabile della contaminazione, ha volontariamente avviato un procedimento di bonifica del sito, ma è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- -OMISSIS-.

Per completezza, va detto che già nell’anno 2005 -OMISSIS- aveva anche installato una barriera idraulica, per impedire la migrazione di contaminanti disciolti a valle dello stabilimento.

Attualmente l’attività di bonifica è proseguita dalla -OMISSIS- s.r.l., subentrata nella proprietà del sito, dichiaratasi anch’essa non responsabile della contaminazione.

Successivamente, è intervenuta a collaborare all’attività di bonifica anche la società -OMISSIS- S.p.A., società subentrata nei rapporti di -OMISSIS- S.p.A., che come si dirà poco oltre ha partecipato alla costituzione della -OMISSIS-.

4. A questo punto, per una migliore comprensione della vicenda amministrativa, è opportuno dare brevemente conto dell’evoluzione delle vicende gestorie dello stabilimento.

Ad avviare l’attività industriale nel 1967 è stata la società -OMISSIS- S.p.A. (acronimo di “-OMISSIS- S.p.A.”), alla quale è succeduta la società -OMISSIS- Chimica S.p.A., che nel 1988 è stata incorporata nella società -OMISSIS-.

La società -OMISSIS- è sorta nell’ambito di una joint venture tra -OMISSIS- Italia S.p.A., appartenente al gruppo di cui è holding -OMISSIS- Corporation, ed -OMISSIS- S.p.A.: originariamente si trattava di una società a responsabilità limitata denominata -OMISSIS- s.r.l..

La -OMISSIS- ha acquisito il controllo azionario della -OMISSIS- dall’aprile -OMISSIS-, quando ha ceduto la totalità delle proprie partecipazioni al gruppo -OMISSIS- (d’ora in poi “gruppo -OMISSIS-.)

In particolare:

- -OMISSIS- s.r.l. (d’ora in poi “-OMISSIS- Italia”) ha avuto la partecipazione societaria in -OMISSIS- al cento per cento dal 5 febbraio 2009 al 31 marzo 2016;

- -OMISSIS- S.E. (d’ora in poi “-OMISSIS- S.E.”) ha avuto la partecipazione societaria in -OMISSIS- al cento per cento dall’1 aprile 2016 al 30 aprile 2017;

- -OMISSIS- s.r.l. (d’ora in poi “-OMISSIS- 3”)

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