TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-11-04, n. 202200653

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2022-11-04, n. 202200653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200653
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2022

N. 00653/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00127/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2022, proposto da
T M, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Sportello Unico per l’Immigrazione di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Polini Paolo in favore del lavoratore T M, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Ascoli Piceno in data 6 dicembre 2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che la causa possa essere definita ex art. 60 c.p.a., dal momento che il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per avere questi presentato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per "protezione speciale" (cfr., nota depositata in data 13 settembre 2022), e in tal senso ha chiesto che la causa fosse decisa;
la circostanza è stata peraltro confermata dall’Amministrazione con nota depositata successivamente al passaggio in decisione, ovvero in data 22 settembre 2022;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato, comunque, ai fini della soccombenza virtuale, che esso nel merito è fondato e avrebbe dovuto essere accolto, potendosi richiamare anche per la presente controversia le considerazioni in punto di diritto svolte in alcuni precedenti specifici, ed in particolare nella sentenza n. 154 del 12 marzo 2022, pronunciata con riferimento alla medesima vicenda riguardante il medesimo datore di lavoro;

Ritenuto, tuttavia, che le spese del giudizio si possano compensare, avuto riguardo al fatto che la normativa sulla c.d. emersione 2020 è di recente introduzione nell’ordinamento e nella fase di prima applicazione ha mostrato le criticità di cui il Tribunale ha dato conto nelle sentenze innanzi richiamate. Con separato decreto si provvederà sull’istanza di liquidazione delle spese legali presentata dal difensore del ricorrente, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

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