TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-08, n. 201101045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-07-08, n. 201101045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101045
Data del deposito : 8 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00856/2011 REG.RIC.

N. 01045/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00856/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 856 del 2011, proposto da M s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e G M, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. T C, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 31;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di San Severo, località Demanio – San Ricciardo – Casone.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti G M e T C;

Considerato che la Regione Puglia, con atto del 10 giugno 2011, ha richiesto alla società ricorrente di produrre il piano economico-finanziario asseverato da un istituto bancario, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008, in tal modo interrompendo l’inerzia sull’istanza di autorizzazione unica;

Considerato che la società ricorrente non ha contestato la necessità dell’integrazione documentale pretesa dalla Regione Puglia e che, per quanto accaduto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

Ritenuto di dover comunque condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, in quanto la richiesta avente ad oggetto il piano economico-finanziario è sopraggiunta tardivamente, allorquando era maturato il silenzio-inadempimento per violazione del termine di legge di 180 giorni, previsto dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica;

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