TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-12-06, n. 201712073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-12-06, n. 201712073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201712073
Data del deposito : 6 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2017

N. 12073/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11913/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11913 del 2016, proposto da:
M G, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e M L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Chiara Varotti, Mira Xhuveli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria di merito unica nazionale del 4.10.2016 per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia classe LM-41 e in odontoiatria e protesi dentaria classe LM-46, anno accademico 2016-2017, nella parte in cui pone la ricorrente in attesa, per l’immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori l'Avv. A. Presutti, l'Avv. M. Laudani e l'Avvocato dello Stato A. Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. – Con ricorso ritualmente proposto la signorina Greta M ha impugnato, chiedendone l’annullamento (previa ammissione con riserva in via cautelare), gli atti che hanno determinato la sua mancata ammissione al corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Pavia (o, in subordine, presso una delle sedi universitarie che ella aveva indicato in ordine di preferenza: Bologna per Medicina e Chirurgia e Pisa per Odontoiatria e Protesi dentaria), esponendo di avere partecipato, in data 6 settembre 2016, alla prova di ammissione per l’accesso programmato, secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 giugno 2016, n. 546 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”.

2. – La ricorrente evidenzia di avere conseguito, alla fine della prova, il punteggio di 65, classificandosi, su scala nazionale, al posto n.

8.453 su di un contingente nazionale pari a 9.224 posti, e tuttavia non in posizione utile per accedere ai corsi presso l’Ateneo prescelto, in quanto ella risulta in “attesa” rispetto alla possibiltà si accedere ad uno degli Atenei preferiti, per la cui immatricolazione si richiedeva un punteggio maggiore di quello conseguito dalla signorina M (che, dunque, non è risultata né “assegnata”, ovvero immatricolabile nell’Ateneo di sua prima scelta, nè “prenotata”, ossia immatricolabile in una sede prescelta diversa da quella indicata per prima).

3. – Con i primi tre motivi di gravame la ricorrente contesta, sotto più profili, la razionalità e la costituzionalità del sistema adottato dal MIUR, che, pur avendo indetto una unica prova nazionale (articolata su tutti gli Atenei italiani) nello stesso giorno, non ha consentito agli aspiranti di immatricolarsi mediante graduatoria unica nazionale nelle Università da ciascuno indicate in ordine di preferenza, ma ha subordinato l’immatricolazione alla disponibilità di posti nelle sole Università indicate da ogni candidato: di guisa che studenti che hanno coseguito un punteggio minore della ricorrente possono accedere all’immatricolazione presso Atenei nei quali, all’esito della prova, è stato sufficiente conseguire punteggi minori di 65, mentre la signorina M non ha avuto la possibilità di iscriversi ad alcuna delle Facoltà prescelte.

A tenore dei tre mezzi di impugnazione, tale risultato, oltre che essere connotato da disparità di trattamento, non avrebbe base normativa nella legge n. 264 del 1999, in quanto non sarebbe imposto dalla medesima, come osservato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 302 del 2013.

Con il quarto motivo, svolto in linea subordinata, la ricorrente chiede che questo TAR sollevi la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 264 del 1999, nella parte in cui non impone la formulazione di una graduatoria unica nazionale in caso di accesso programmato ai corsi di studi.

4.- Con decreto presidenziale n. 7193\2016 è stata respinta l’istanza cautelare della ricorrrente, poi accolta in appello con ordinanza n. 571\2017 del 10 febbraio 2017.

In forza della pronunzia cautelare del Consiglio di Stato la stessa ricorrente, che aveva in precedenza fruito di scorrimenti di graduatoria, tali da consentirle l’immatricolazione alla facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università di Pisa, ha potuto iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Pavia, sua prima scelta, nella quale ha sostenuto tempestivamente tutti gli esami del primo anno e ha effettuato l’iscrizione al secondo anno di corso.

5. - Con ordinanza n. 734\2017 del 28 febbraio 2017 il Collegio ha chiesto al MIUR di depositare, entro trenta giorni, una documentata relazione, circa le modalità di scorrimento della graduatoria di merito nazionale, ai fini dell’immatricolazione ai differenti corsi di laurea in medicina e chirurgia, ovvero odontoiatria e protesi dentaria, con precisazione della idoneità della collocazione in graduatoria della ricorrente (nella posizione n. 8.453) a consentire l’accesso al primo dei citati corsi di laurea, a seguito di scorrimento della predetta graduatoria ulteriore, rispetto a quello che risulta avere già consentito l’immatricolazione (definita “necessitata e prudenziale”) della medesima nella facoltà di Odontoiatria.

Tale ordine istruttorio è stato adempiuto dal MIUR in data 15 aprile 2017;
nella circostanza l’Amministrazione ha precisato che, a quella data, l’ultimo in graduatoria degli aspiranti immatricolato presso la facoltà di Medicina di Pavia era collocato alla posizione n.

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