TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2012-07-04, n. 201203183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2012-07-04, n. 201203183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203183
Data del deposito : 4 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09195/1999 REG.RIC.

N. 03183/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09195/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9195 del 1999, proposto da D M G, rappresentato e difeso dagli avv.ti M R, B R, G R, F G, con domicilio eletto presso il loro studio in Barano d’Ischia e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. in Napoli;

contro

Il Comune di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n.177/99 notificata in data 17.09.1999;

degli atti connessi, consequenziali, pregressi e/o presupposti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. 9195/1999, ritualmente notificato e depositato, il signor DI

MEGLIO

Giuseppe impugna il provvedimento di demolizione individuato in epigrafe avente ad oggetto la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire alla via Starza n 7 identificato al catasto al foglio 16 p.lla n. 599 area 0,85 nel Comune di Barano d’Ischia.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 06.06.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, il ricorso è improcedibile.

Invero, per giurisprudenza risalente e consolidata, a tale definizione in rito della causa deve pervenirsi ove, in sede di decisione di un ricorso proposto avverso ordini di demolizione risulti successivamente presentata domanda per conseguire il condono edilizio. Ciò in quanto in presenza dell'esercizio della facoltà straordinaria prevista dalla legge il provvedimento repressivo (e quindi quello di accertamento della non conformità) “perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l’Amministrazione tenuta, in quest'ultimo caso, in base a quanto previsto dall'art. 40 comma 1, l. n. 47 del 1985, al completo riesame della fattispecie”, con conseguente “traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva” (si vedano, fra le molte, Cons. Stato, sezione V, 6 luglio 2007 n. 3855, Cons. Stato, sezione sesta, 7 maggio 2009, n. 2833;
T.A.R. Campania, Napoli, questa sesta sezione, sentenze n. 3933 del 20 luglio 2011, n. 1645 del 23 marzo 2011;
n. 15979 del 23 giugno 2010;
25 febbraio 2010, n. 1158 e 9 novembre 2009, n. 7051;
sezione settima, 9 febbraio 2009, n. 645;
T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima, 9 febbraio 2010, n. 1780;
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sezione seconda, 12 gennaio 2010, n. 20).

Tale situazione si è venuta a verificare nel caso all’esame ove, a fronte del provvedimento del 15 settembre 1999, sono state proposte successivamente istanze di sanatoria (prot. n. 12053 e n. 12054 del 9.12.2004) ai sensi della legge 326/2003 allo stato non ancora esitate e comprensive delle opere di cui alla proposta impugnativa, come asseverato dalla Relazione di perizia a firma del geometra A S depositata in data 29 marzo 2011 e non contestato, in assenza di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e quindi di replica.

In presenza della descritta situazione non resta che far luogo alla preannunciata dichiarazione di improcedibilità del ricorso, fermo l’obbligo per il Comune di definire l’istanza di condono e, ove all’esito dovuti, di riadottare i conseguenti atti (ancora) reiettivi e sanzionatori.

Alla luce della definizione in rito della complessiva controversia per la descritta ragione, le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.

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