TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-01-09, n. 201700030
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2017
N. 00030/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Investimenti Clarensi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G R C.F. RZZGLN70E04D940N, G B C.F. BNMGCM28L17A510A, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via V. Emanuele II, 60;
contro
Comune di Desenzano del Garda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A B C.F. BZLLRD69T15B157W, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, C.Da S. Rotto, 6 ;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti di
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comitato Cittadini a Tutela dell'Ambiente non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 approvata 19-21/12/2012 avente ad oggetto "Piano di Governo del Territorio, adottato con delibera n. 101 del 28/9/2011" – esame osservazioni e controdeduzioni – approvazione finale ai sensi dell’art. 13, commi 1, 7 e 7 bis della l.r. n. 12/2005”; degli atti presupposti o connessi e, in particolare, della deliberazione consigliare n. 101 del 28.9.2011 avente ad oggetto l’adozione del nuovo P.G.R. ex art. 7 della L.R. n. 12/2005, della deliberazione G.M. n. 110 del 14.6.2012 avente ad oggetto avvio revoca della deliberazione Consigliare n. 45/2012 di approvazione P.G.T., della deliberazione consigliare n. 71 del 27.7.2012 avente ad oggetto “annullamento-revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.4/2.5.2012 di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio”, del decreto 7.8.2002 n. 2731/IV-2 del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia per il riconoscimento del vincolo, in particolare nella parte in cui ha dichiarato di interesse artistico-storico oltre all’edificio “Villa del Sole” anche una vasta area pertinenziale al complesso immobiliare denominato ex colonia elioterapica Villa del Sole sito in Desenzano, della nota della Soprintendenza di Milano del 30.5.2006 prot. n. 0007175 e conseguente nota di trascrizione presso la Conservatoria del 28.8.2006, della nota del Soprintendente Regionale del 5.9.2006 prot. n. 0011453, della nota della Soprintendenza di Brescia del 2.12.2005 prot. n. 10181, della valutazione e determinazione adottata sulle varie osservazioni presentate avverso la delibera di adozione del PGT in relazione agli immobili di cui sopra;
-a seguito di motivi aggiunti,
della nota di data 11.2.2016 prot. n. 1932 del Soprintendente delle Arti e del Paesaggio di Brescia-Cremona-Mantova, assunta in esito alla richiesta di revisione del contenuto del vincolo storico-artistico n. 2731 del 2002;
-a seguito di secondo atto per motivi aggiunti,
del provvedimento n. 0003928 emesso dalla Commissione Regionale del Patrimonio Culturale ex art. 10 bis della legge n. 241/90 con cui è stato assunto l’atto conclusivo del procedimento di revisione-rideterminazione del contenuto del vincolo storico-artistico ex art. 128, comma 3, del TU n. 42/2004 e di ogni atto connesso o presupposto e in particolare dell’atto n. 0001487 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con richiesta di condanna della Soprintendenza o della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale di emettere provvedimento amministrativo che stabilisca che il vincolo storico-artistico attiene al solo edificio dell’ex colonia elioterapica Villa del Sole in Desenzano e non è esteso alla vasta area inedificata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Desenzano del Garda e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Bs,Cr, Mn;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con corposo ricorso notificato in data 4.10.2013, la società Investimenti Clarensi srl, proprietaria, giusta atto di data 13.11.2007, di un complesso immobiliare in Desenzano del Garda denominato “Villa del Sole”, impugnava la deliberazione n. 123/2012 del Consiglio Comunale di Desenzano del Garda di approvazione del P.G.T., unitamente agli atti presupposti o connessi (meglio indicati in epigrafe), tra cui anche il decreto del Soprintendente Regionale di data 7.8.2002 n. 2731/IV-2, che ha autorizzato l’alienazione dell’immobile denominato “Villa del Sole” (originariamente in proprietà alla “Congregazione delle Suore Ancelle della Carità”), con contestuale dichiarazione di interesse storico artistico dell’immobile.
Nelle premesse in fatto la ricorrente, per quanto qui rileva, evidenziava che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 101 del 28.9.2011, aveva adottato il nuovo P.G.T., consentendo per il complesso immobiliare in discussione “l’ampliamento con destinazione a residenza assistita protetta o RSA, secondo dimensioni e caratteristiche di compatibilità paesistica architettonica derivanti da autorizzazione della Soprintendenza” (art. 35 NTA) e prevedendo, altresì, in caso di revisione/riduzione del vincolo, un insediamento residenziale nella porzione nord-ovest dell’area; con successiva deliberazione n. 45 del 28.4-1.5.2012, il Consiglio Comunale approvava il P.G.T. confermando le previsioni contenute nel piano adottato, ma la detta deliberazione non veniva pubblicata. Mutata la compagine amministrativa, con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 14.6.2012 era avviata la procedura per proporre al Consiglio la revoca in autotutela della deliberazione n. 45/2012 e con successiva deliberazione n. 71 del 27.7.2012 il Consiglio Comunale disponeva di revocare ed annullare la deliberazione di approvazione del P.G.T., di rinnovare la verifica e la valutazione delle osservazioni già presentate e dei pareri già espressi dagli enti interessati, nonché di riaprire i termini di presentazione delle osservazioni al Piano adottato. Con deliberazione n. 123 del 22.12.2012, il Consiglio Comunale approvava in via definitiva il P.G.T., stralciando la previsione relativa al complesso immobiliare per cui è causa ed escludendo qualsiasi intervento di ampliamento dell’edificio e di nuova edificazione su tutta l’area del complesso.
In punto di diritto la ricorrente formulava tre distinti ordini di censure, a sua volta articolati in diversi motivi di ricorso. In sintesi, con un primo ordine di motivi –sub lettera A) e relativo ai provvedimenti di annullamento-revoca della deliberazione consigliare n. 45/2012 – la ricorrente denunciava: 1) la violazione degli artt. 21 quinquies, octies e nonies della legge n. 241/1990 in quanto il P.G.T. era già stato approvato con deliberazione n. 45/2012 e dunque non avrebbe potuto essere revocato, ma semmai si sarebbe dovuto procedere tramite variante urbanistica; diversamente, si sarebbe dovuto ripubblicare il Piano; 2) la violazione dell’art. 13, commi 4 e 7, della legge regionale n. 12/2005 e dell’art. 21 della legge n. 136/1999, per mancato rispetto del termine perentorio ivi previsto per la conclusione del procedimento di approvazione del P.G.T., termine in scadenza al 13.6.2012, laddove l’approvazione era avvenuta solo il 23.12.2012; 3) La mancata specifica indicazione dell’azione di autotutela esercitata dal momento che nella deliberazione n. 71/2012 nell’oggetto era indicato “ annullamento-revoca della deliberazione consigliare n. 45/212 ” ma nel dispositivo era invertito l’ordine e cioè “ revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 .….ed annullamento ai sensi dell’art. 21 octies ”, con conseguente contrasto tra l’oggetto della deliberazione e la sua motivazione ed il dispositivo, giusta la diversità (in termini di presupposti ed effetti) tra annullamento e revoca; 4.1) l’erroneità delle deliberazioni n. 110/2012 e n. 71/2012 nella parte in cui avevano ritenuto (quale elemento di pretesa illegittimità per avviare il procedimento di revoca) non sussistenti i requisiti di urgenza e improrogabilità ex art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (richiamati nella deliberazione n. 45/2012) per l’approvazione del P.G.T. successivamente all’indizione dei comizi elettorali, con conseguente “irritualità” della convocazione del Consiglio Comunale in sezione urgente, atteso che l’urgenza e l’improrogabilità sarebbero state conseguenza della perentorietà dei termini di approvazione del Piano di cui alla L.R. n. 12/2005; 4.2) la mancanza dei presupposti per poter procedere alla revoca della deliberazione n. 45/2012 (mutamento dello stato di fatto, sopraggiunti motivi di interesse pubblico o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario), concretizzatasi in una revoca “ ad nutum ”; 5) Il difetto di motivazione e la mancata esplicitazione delle ragioni sottese alla revoca; con il secondo ordine di motivi (sub lettera B), relativo alla deliberazione n. 123/2012 di approvazione del P.G.T., la ricorrente lamentava (motivo sub n. 6) il difetto di motivazione relativamente alla scelta di eliminare ogni possibilità edificatoria nel complesso immobiliare “Villa del Sole”, modificando una precedente previsione (l’art. 35, punto 14, delle NTA) che consentiva l’ampliamento dell’edificio e una limitata edificabilità dell’area; con il terzo ordine di motivi (sub lettera C), articolato in relazione al vincolo n. 2731