TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-14, n. 202107110

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-14, n. 202107110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107110
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 07110/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10946/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10946 del 2020, proposto da D D R, rappresentato e difeso dagli avvocati P L e R G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 15, e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

la Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, O C e M P d T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, n. 3, e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Emanuela De Roma, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla Delibera del Consiglio Superiore di Banca d’Italia del 30 settembre 2020, comunicato via pec con nota prot. n. 1304086/20 dell’8 ottobre 2020, anche essa qui impugnata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato dimissionario d’ufficio ai sensi dell’art. 99, parte I, del Regolamento del Personale;

- per quanto di ragione, di ogni provvedimento di scorrimento della graduatoria eventualmente medio tempore già adottato dalla Banca d’Italia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati;

nonché, per il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, dei danni arrecati dal provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca d’Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 la dott.ssa B B in collegamento da remoto in videoconferenza, come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Sig. D D R – abogado già iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma come “avvocato stabilito” ai sensi del d.lgs. n. 96/2001, vincitore del concorso indetto dalla Banca d’Italia con bando pubblicato in data 20 novembre 2018 per l’assunzione di n. 6 avvocati da inserire nel Servizio Consulenza Legale– ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Banca d’Italia, dopo pochi mesi dall’assunzione, lo ha dichiarato dimissionario d’ufficio in considerazione della ritenuta assenza del possesso da parte del medesimo della qualifica richiesta per la partecipazione alla suddetta procedura.

Pervia illustrazione delle previsioni della lex specialis concernenti la sopra indicata selezione, delle vicende riferite all’assunzione e di quelle dalle quali è scaturita l’adozione dell’atto gravato, la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione a plurimi profili. La difesa di parte ricorrente ha censurato, in primis , la violazione del d. lgs. n. 96 del 2001, della l. n. 247 del 2012 e dei principi di libera circolazione e libertà di stabilimento, non potendosi ravvisare ostacoli all’esercizio della professione di avvocato con il titolo conseguito in altro Stato membro, constando l’unica limitazione, di carattere meramente temporaneo, costituita dalla necessità, per i primi tre anni di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, di patrocinare d’intesa con un avvocato iscritto nell’ambo ordinario. Nella fattispecie, il bando ha richiesto ai fini della partecipazione alla procedura il possesso del requisito della “ iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione ”, sicché il ricorrente, iscritto alla data di scadenza del bando nella Sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti istituito presso il COA di Roma, era regolarmente in possesso del requisito richiesto, non recando la lex specialis previsioni maggiormente restrittive della platea dei partecipanti. In tale quadro, la difesa del ricorrente, nel sottolineare la valenza degli autovincoli stabiliti dalla lex specialis , ha contestato la sussistenza della preclusione postulata dalla Banca d’Italia della possibilità per gli avvocati stabiliti di iscrizione nell’albo speciale dei dipendenti degli enti pubblici, sia in quanto l’art. 4 del regolamento del personale non reca menzione dell’iscrizione presso l’albo speciale degli avvocati degli enti pubblici quale requisito essenziale per poter prestare la propria attività in favore di Banca d’Italia, sia in quanto lo stesso Consiglio Nazionale Forense (CNF, sent. n. 156/2008;
parere CNF n. 115/2015) – sulla scorta dei principi enunciati nella Direttiva 98/5/CE – ha riconosciuto la sussistenza del diritto dell’avvocato stabilito di esercitare la propria professione alle dipendenze degli enti pubblici, orientamento, questo, confermato anche con il parere del CNF del 23 ottobre 2020. L’ab. Di Rubbo può, dunque, senza limitazione alcuna patrocinare in giudizio nell’interesse della Banca d’Italia previa dichiarazione di agire, di volta in volta, di intesa con altro avvocato della stessa Banca d’Italia, dovendosi sottolineare, peraltro, che, sotto il profilo organizzativo, la prassi della Banca d’Italia è nel senso di affidare la gestione dei singoli contenziosi ad almeno due professionisti, rivestendo, comunque, l’attività contenziosa carattere residuale in rapporto a quella consulenziale e non recando il bando alcuna esplicitazione delle mansioni da svolgere. Le deduzioni successive sono incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 99 del regolamento del personale di Banca d’Italia e dell’art. 1, ultimo comma, del bando di concorso, nonché sulla violazione dei principi di legalità, tipicità e tassatività e sul vizio di eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il provvedimento di “dimissioni d’ufficio” ex art. 99, comma I, lett. d), del regolamento del personale, infatti, è ad avviso di parte ricorrente illegittimo, non sussistendo nella fattispecie i presupposti costituiti dal conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non essendo stato prodotto dal ricorrente alcun documento falso ovvero viziato, avendo il medesimo dichiarato di possedere l’unico requisito effettivamente richiesto dal bando, ovvero l’iscrizione (o il titolo all’iscrizione) presso uno degli albi istituiti presso i Consigli dell’Ordine. Ampie deduzioni sono state articolate al fine di rilevare la correttezza comportamentale del ricorrente in tutte le interlocuzioni intercorse con la Banca d’Italia. Con i successivi mezzi è stata dedotta la lacunosità dell’istruttoria, la violazione del principio dell’affidamento e, sotto altri profili, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, oltre che dell’art. 1, ultimo comma, del bando.

La Banca d’Italia si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In esito all’udienza camerale del 12 gennaio 2021 fissata per la trattazione della domanda cautelare è stata disposta la sollecita definizione del giudizio nel merito.

Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori atti e documenti;
in particolare, con memoria depositata in data 16 aprile 2021 la difesa del ricorrente, nell’articolare ulteriori deduzioni a sostegno delle censure già proposte, ha espresso rinuncia alla domanda principale di risarcimento in forma specifica, insistendo per la domanda subordinata di risarcimento per equivalente. Con memoria depositata in data 28 aprile 2021 la difesa della Banca d’Italia ha articolato le proprie repliche.

All’udienza del 19 maggio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 16 aprile 2021 con la quale è stata espressa, irritualmente, rinuncia all’azione risarcitoria in forma specifica.

1.1 Con la sopra indicata memoria, nello specifico, il ricorrente, nel rappresentare che “ risulta ormai definitivamente compromesso il rapporto di fiducia ed ogni possibilità di ripristinare un sereno rapporto lavorativo e di colleganza professionale ” ha espresso, irritualmente, rinuncia alla domanda principale di risarcimento in forma specifica, insistendo, invece, per il risarcimento degli asseriti danni per equivalente.

1.2 Si evidenzia, infatti, che la dichiarazione di rinuncia non è stata ritualmente espressa, non risultando eseguita la notificazione prevista dall’art. 84 c.p.a.;
nondimeno, giusta la previsione del comma IV di tale disposizione, l’atto, in considerazione del contenuto della dichiarazione e degli specifici giustificativi addotti a fondamento della stessa, assume rilievo ai fini della parziale declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

2. Chiarito quanto sopra esposto, il Collegio deve procedere all’esame di tutte le deduzioni articolate avverso l’atto gravato, giacché l’interesse strumentale correlato alla pretesa risarcitoria è di per sé sufficiente a sorreggere l’impugnativa.

3. Il ricorso non si valuta meritevole di accoglimento.

4. Il primo punto dal quale muovere l’analisi, conformemente, peraltro, all’impostazione defensionale articolata in ricorso, è il contenuto della lex specialis per quanto segnatamente attiene ai requisiti di partecipazione alla selezione.

4.1 La selezione è stata indetta, come inequivocabilmente emerge dalla documentazione in atti, per l’assunzione di sei “avvocati” da inserire nel relativo servizio dell’ente ed il bando ha previsto per la partecipazione alla procedura l’“ iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione ”.

5. Il requisito richiesto si salda sul piano logico e tecnico con l’oggetto della procedura, funzionalizzata alla selezione di avvocati da inserire nel servizio legale, rilevando la specifica disciplina che regolamenta la materia.

5.1. Dalla disciplina di riferimento, correttamente richiamata sia dalla difesa del ricorrente sia dalla difesa della Banca d’Italia, emerge, infatti, una distinzione non trascurabile tra lo status dell’avvocato iscritto all’albo ordinario e quello dell’avvocato stabilito, per tale intendendosi il “ cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati ” (art. 3 del d.l.gs. 2 febbraio 2001, n. 98). L’avvocato stabilito ha il diritto di esercitare la professione di avvocato “ utilizzando il titolo professionale di origine ” e, dunque, nella fattispecie quello di “ abogado ” con subordinazione dell’iscrizione alla sezione speciale dell’albo “ alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine ”, con la espressa previsione, per quanto attiene alla stessa utilizzazione del titolo, che l’avvocato stabilito “ è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato ”.

5.2. L’equiparazione immediata e piena dell’avvocato stabilito all’avvocato iscritto all’albo ordinario è esclusa dall’impianto di disciplina, europeo e nazionale, che viene in rilievo, essendo previsti limiti, sia pure temporanei, all’espletamento delle attività più qualificanti e proprie della professione.

5.3. L’art. 8 del d. lgs. n. 96 del 2001, stabilisce, infatti, che: « 1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi