TAR Aosta, sez. I, sentenza 2011-10-13, n. 201100061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2011-10-13, n. 201100061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201100061
Data del deposito : 13 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00019/2011 REG.RIC.

N. 00061/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2011 proposto dall’a.t.i. Rabellino Roberto-Cordelatour s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. A G, domiciliata ex lege presso la Segreteria di questo TAR in Aosta, piazza Accademia di S. Anselmo, n. 2;

contro

la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. E P, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna, n. 17;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Direttore dell’Agenzia Regionale del Lavoro della Regione Autonoma della Valle d’Aosta n. 6464 del 30 dicembre 2010 avente ad oggetto “parziale revoca dei contributi concessi con P.D. n. 1387 in data 29 marzo 2006 alle ditte a.t.i. di Rabellino Roberto e Cordelatour s.r.l. di Aosta per l’assunzione di due lavoratori;

b) del verbale n. 5/2010 del Comitato per la valutazione delle richieste di ammissione agli incentivi economici, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l.r. 31 marzo 2003, n. 7, nelle parti relative all’esame delle domande formulate dall’a.t.i. di Rabellino Roberto e dalla Società Cordelatour s.r.l.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 9 e 11 cod. proc. amm.;

Relatore il referendario dott. G L G;

Uditi all’udienza pubblica del 12 ottobre 2011 gli Avv.ti A. Giunti per la parte ricorrente ed E. Pastorelli per l’Amministrazione;

Considerato che il ricorso verte su un provvedimento di parziale revoca di contributi finanziari precedentemente assegnati per l’assunzione, secondo la correlata disciplina agevolativa, di n. due dipendenti da parte dell’Impresa ricorrente e successivamente revocato per il mancato rispetto della disciplina sulla regolarità contributiva;

Considerato che la revoca di che trattasi costituisce un’effettiva dichiarazione di decadenza dalla concessione del contributo di che trattasi;

Ritenuto che, come affermato da consolidata giurisprudenza del Giudice del riparto, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, con l'emanazione dell'atto di concessione del contributo, il richiedente diviene titolare di un diritto soggettivo, per cui sul provvedimento di decadenza per fatti sopravvenuti, a causa di inadempimenti contestati al beneficiario, quale quello di specie, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà riproposta al giudice ordinario competente, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute;

Ritenuto, quanto alle spese processuali, che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo agli specifici profili della controversia;

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