TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-01-07, n. 202000037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-01-07, n. 202000037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000037
Data del deposito : 7 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2020

N. 00037/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00210/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S K, A M, F B, F P, C A G, G C, J R, K F, rappresentati e difesi dagli avvocati V A, A F, A C, con domicilio eletto presso l’avvocato A C, ubicato in Milano, via Visconti di Modrone, n. 1;

contro

- Comune di Maccagno con P e V, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M M e C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M E, ubicato in Milano, via Larga, n. 6;

- Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore Comabbio Monate e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Albe’ e A Tvi, con domicilio digitale presso le caselle di posta elettronica certificata degli avvocati Alessandro Albe’ (alessandro.albe@busto.pecavvocati.it) e A Tvi (aldo.travi@busto.pecavvocati.it);

- Provincia di Varese, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Albertini, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell’avvocato Daniele Albertini (daniele.albertini@varese.pecavvocati.it);

- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

- Commissariato italiano per la convenzione italo – svizzera sulla pesca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della deliberazione della Giunta Comunale di Maccagno con P e V n. 203 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto “ approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione nuovi parcheggi in piazza Roma a Maccagno Inferiore ”, pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 3 novembre 2017, nonché del progetto di fattibilità tecnica ed economica stesso;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, della deliberazione del Consiglio Comunale di Maccagno con P e V n. 31 del 26 luglio 2017 avente ad oggetto “ variazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ” e della deliberazione della Giunta Comunale di Maccagno con P e V 148 del 26 luglio 2017, avente ad oggetto “ modifica al Piano esecutivo per la gestione del bilancio di previsione 2017/2019 ”;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 22 febbraio 2019 :

- della deliberazione della Giunta Comunale di Maccagno con P e V n. 217 del 21 novembre 2018, avente ad oggetto “ approvazione del progetto definitivo / esecutivo dei lavori di realizzazione nuovi parcheggi in piazza Roma a Maccagno Inferiore ” (pubblicata all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28 novembre 2018), e del progetto stesso;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.

C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 18 aprile 2019 :

- del Protocollo d'intesa tra il Comune di Maccagno con P e V e l'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese del 9.2.2018;

- della deliberazione dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese n. 9 del 30.1.2018;

- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/282 del 28 giugno 2018;

- del verbale della conferenza di servizi indetta dall'Autorità di bacino lacuale Maggiore, Comabbio, Monate e Varese del 22 agosto 2018;

- della determinazione dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese n. 134 del 23 agosto 2018;

- della determinazione dell'Autorità di bacino lacuale n. 234 del 6 dicembre 2018;

- della determinazione dell'Autorità di bacino lacuale n. 236 del 7 dicembre 2018;

- dell'autorizzazione paesaggistica n. 1464 del 25 giugno 2018 della Provincia di Varese;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso, i ricorso per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Maccagno con P e V, dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore Comabbio Monate e Varese, e della Provincia di Varese;

Vista l’ordinanza n. 512/2019 della Sezione che fissa ex articolo 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 dicembre 2019,

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2019 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2018 i signori S K, A M, F B, F P, C A G, G C, J R, K F adiscono l’intestato Tribunale chiedendo di annullare: a ) la deliberazione della Giunta Comunale di Maccagno con P e V n. 203 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto “ approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione nuovi parcheggi in piazza Roma a Maccagno Inferiore ”, pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 3 novembre 2017, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica stesso;
b ) ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso e, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale di Maccagno con P e V n. 31 del 26 luglio 2017 avente ad oggetto “ variazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ” e la deliberazione della Giunta Comunale di Maccagno con P e V 148 del 26 luglio 2017, avente ad oggetto “ modifica al Piano esecutivo per la gestione del bilancio di previsione 2017/2019 ”.



2. In punto di fatto i ricorrenti espongono che: a ) il Comune di Maccagno con P e V si affaccia sulla sponda lombarda del lago Maggiore, in una zona di grande valore ambientale e pregio paesaggistico;
b ) il territorio comunale è soggetto al vincolo di tutela specificamente imposto con D.M. del 20 ottobre 1961 nonché, in parte, al vincolo di cui all’articolo 142, comma 1, lettera b ), del D. Lgs. n. 42/2004;
c ) la ricorrente signora K è proprietaria dell’edificio a civile abitazione sito nel territorio comunale, in via Fiora n. 2, presso il quale abita con il marito, signor Mleone;
d ) tale proprietà confina con una stretta porzione di spiaggia che degrada naturalmente nel lago e consente l’accesso al medesimo;
e ) su tale spiaggia sono poste le campate in calcestruzzo armato (distanti circa m. 6,00 l’una dall’altra) che sostengono il sedime del viale Garibaldi (strada statale n. 394) il quale si trova, quindi, in posizione sopraelevata rispetto alla spiaggia;
f ) gli altri ricorrenti, “ tutti proprietari di immobili siti nel territorio comunale e posti a poca distanza da quest’ultima ”, utilizzano la spiaggia per accedere al lago.



2.1. I ricorrenti deducono, inoltre, che: a ) con deliberazione n. 203 del 20 ottobre 2017, la Giunta Comunale di Maccagno con P e V approva il “ progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione nuovi parcheggi in piazza Roma a Maccagno Inferiore ”;
b ) tali nuovi parcheggi “ a pettine ” sono localizzati nel progetto al di sotto del viale Garibaldi, dove - allo stato - si trova la spiaggia;
c ) il progetto prevede la realizzazione di un fondo pianeggiante (ed asfaltato) per la sosta degli autoveicoli che dovrebbe avvenire per mezzo della “ conquista del lago ” o della posa di blocchi di pietra su una parte del fondale del lago attualmente sommersa, o, in ultimo, della collocazione sulla spiaggia di materiale drenante (ciottoloni) per il livellamento del declivio naturale ora esistente;
d ) tali opere sono volte alla creazione di uno spazio di parcheggio e comportano la modifica del corrispondente tratto di sponda del lago nonché del perimetro e del profilo “ naturali ” dello stesso;
e ) il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di 14 aree di sosta e di una strada ad una corsia che dovrebbe consentire la marcia alternata di veicoli in entrata e in uscita nonché le manovre di parcheggio con rampa di collegamento con la limitrofa (e soprastante) piazza Roma.



3. I ricorrenti ritengono che l’edificazione della nuova opera porti all’eliminazione dell’esistente accesso al lago e che il progetto sia illegittimo perché in contrasto con diverse previsioni in materia “ pianificatoria, ambientale, idrologica, idrogeologica ed inerenti la costruzione delle infrastrutture ”. Inoltre, ritengono che dalla programmata nuova opera deriverebbe un grave pericolo per persone e cose. Articolano sette motivi di ricorso di seguito esposti.



3.1. Con il primo motivo (rubricato: “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”), i ricorrenti lamentano l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta in relazione alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, e agli studi preliminari sull’impatto ambientale.



3.2. Con il secondo motivo (rubricato: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 96 del R.D. n. 523/1904 ”), i ricorrenti evidenziando come la previsione indicata in rubrica vieti la costruzione di edifici e manufatti a distanza inferiore di m. 10,00 dalle sponde delle acque pubbliche. Situazione che si riscontrerebbe nel caso di specie con conseguente illegittimità del progetto.



3.3. Con il terzo motivo (rubricato: “ Violazione ed errata applicazione degli artt. 17 e 19 del P.T.R. della Lombardia nonché degli artt. 39 bis e 39 ter delle Norme del P.G.T. di Maccagno. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”), i ricorrenti deducono la violazione delle previsioni del P.T.R. e del P.G.T. in quanto l’intervento progettato altera le sponde del lago, prevede la realizzazione di parcheggi a ridosso delle acque sottraendo anche parte dello spazio da queste occupato. Inoltre, l’intervento risulterebbe contrario ai criteri “ di corretta, moderna e ambientalmente compatibile pianificazione territoriale ” che “ propendono per la collocazione dei parcheggi al di fuori dei centri cittadini delle borgate ”.

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