TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-09-11, n. 202300831
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Testo completo
Pubblicato il 11/09/2023
N. 00831/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2017, proposto da
S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Acciaiuoli, n. 8;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D P, A S, con domicilio eletto presso lo studio A S in Firenze;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
nei confronti
Soc. Crematorio di Firenze S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della variante semplificata al Regolamento Urbanistico, denominata “Prima applicazione del Regolamento Urbanistico: variante di manutenzione”, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2017/C/00029 del 2/5/2017 e con la successiva delibera di correzione della precedente del Consiglio Comunale n. 2017/C/00030 del 22/5/2017, di cui all'avviso pubblicato sul BURT in data 19 luglio 2017, nella parte in cui è stata accolta l'osservazione n. 17 proposta dall'Ufficio comunale Direzione Servizi Tecnici, con il conseguente inserimento nella scheda norma ATs 01.08 Cimitero di Trespiano della seguente aggiunta “Confermando quanto già stabilito nel piano di Settore Cimiteriale, l'attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie”;
- della delibera di adozione della variante del Consiglio Comunale n. 2016/C/00054 del 14/11/2016, di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, se lesivo, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel gravame si riferisce che la S fu fondata il 23.5.1882 con lo scopo di promuovere ed effettuare la cremazione facoltativa dei cadaveri e di diffonderne i relativi principi, che con delibera del Consiglio Comunale del 9.05.1884, il Comune di Firenze concedeva alla stessa l’uso gratuito a tempo indeterminato di un appezzamento di terreno all’interno del Cimitero di Trespiano per la costruzione a proprie spese di un forno crematorio e che, in forza della predetta delibera comunale, il 2.04.1885 la ricorrente iniziava, nell’interesse dei soli soci, l’attività di cremazione quale attività privata non a scopo di lucro.
Il Comune di Firenze evidenzia che, successivamente, non disponendo quest’ultimo di un proprio impianto per la cremazione dei defunti, stipulava una serie di convenzioni con la ricorrente per la gestione del servizio pubblico di cremazione presso il cimitero di Trespiano e la regolamentazione dei rispettivi rapporti economici.
Con il gravame indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato, chiedendone il parziale annullamento, la variante semplificata al Regolamento Urbanistico, denominata “ Prima applicazione del Regolamento Urbanistico: variante di manutenzione ”, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 2017/C/00029 del 2 maggio 2017 e la successiva delibera di correzione della precedente del Consiglio Comunale n. 2017/C/00030 del 22 maggio 2017, di cui all'avviso pubblicato sul BURT in data 19 luglio 2017, nella parte in cui è stata accolta l'osservazione n. 17, proposta dall'Ufficio comunale Direzione Servizi Tecnici, con il conseguente inserimento nella scheda norma ATs 01.08 Cimitero di Trespiano della seguente aggiunta “ Confermando quanto già stabilito nel piano di Settore Cimiteriale, l'attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ”, nonché la delibera di adozione della variante del Consiglio Comunale n. 2016/C/00054 del 14 novembre 2016.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) Violazione del “ decisum ” contenuto nella sent. n. 732/2016 di questo Tribunale, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per difetto del presupposto, eccesso di potere per travisamento e per carenza assoluta di istruttoria; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 della l.r. n. 65/2014 e
eccesso di potere per difetto del presupposto; 3) Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 e 8 della l. n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della l.r. n.65/2014, eccesso di potere per violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo; 4) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 della l.r. n.65/2014 sotto altro profilo, eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia di approvazione degli strumenti urbanistici, eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, eccesso di potere per difetto del presupposto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 12 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dal Comune di Firenze.
L’analisi dell’eccezione richiede una breve ricostruzione dei fatti che hanno preceduto e seguito il presente giudizio.
Con la deliberazione C.C. n. 1759 del 1998, modificata con deliberazione C.C. n.1631/1999, veniva approvato il Piano di Settore Cimiteriale che prevedeva, tra l’altro, l’ampliamento del cimitero di Trespiano e la costruzione di un nuovo forno crematorio. In particolare, la Relazione Generale allegata al Piano, con lo stesso approvata, quanto alla previsione del nuovo Tempio stabiliva, dopo avere dato atto della crescente domanda di cremazioni nel territorio comunale fiorentino, che “ La Società di cremazione di Trespiano ha infatti richiesto il raddoppio dell’attuale impianto per far fronte alla crescita della domanda futura...La ristrutturazione e l’ampliamento del tempio e del forno crematori nell’attuale ubicazione si rivela inattuabile per insormontabili problemi di ordine tecnico, igienico ed ecologico. Il nuovo tempio e i nuovi forni crematori dovranno essere concepiti secondo criteri che tengano conto sia degli aspetti spaziali e di decoro funebre, che di quelli igienici e funzionali. L’area individuata è a sud-ovest nella zona di ampliamento del cimitero...dove i venti dominanti...allontaneranno dall’abitato, localizzato a nord-est, le esalazioni dell’impianto. Il nuovo tempio e il nuovo impianto saranno dotati di un ingresso autonomo sia pedonale che carrabile, in prossimità del nuovo ingresso nord di Trespiano e saranno direttamente connessi con un sentiero pedonale di centocinquanta metri circa al marciapiede ovest della stazione ferroviaria di Montorsoli. L’attuale edificio del tempio e del forno crematorio sarà riconvertito per accogliere nicchie per urne cinerarie ”.
Il Comune di Firenze evidenzia che con determinazione dirigenziale n. 3649 del 26.4.2005, previa valutazione di pubblico interesse della proposta di project financing e previa indizione della procedura di aggiudicazione con pubblicazione del bando di gara in data 2.9.2003, veniva aggiudicata all’A.T.I. costituita tra la mandataria S.I.L.V.E. S.p.A., con G.S.C. s.r.l. e società per la Cremazione S, la concessione di costruzione e gestione del “Nuovo Tempio Crematorio” di Firenze.
Veniva così stipulato il contratto di concessione “ Contratto per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione relativo al “Nuovo Tempio Crematorio di Firenze ” relativo al suddetto project financing , sottoscritto in data 27.7.2005, in cui veniva previsto, tra l’altro, l’obbligo per il concessionario di rispettare il vigente Piano di Settore Cimiteriale (Art.17, lett. d): “ L’equilibrio economico-finanziario della proposta assume quale presupposto fondamentale il rispetto delle vigenti previsioni del P.R.G. e del Piano di Settore Cimiteriale, così come desumibili anche dai rispettivi documenti preparatori e relazione generale, con riferimento al cimitero di Trespiano ”, nel quale era appunto disposta la cessazione delle cremazioni nel vecchio tempio crematorio di Trespiano, quello, cioè, già gestito dalla ricorrente, la quale partecipava in qualità di mandante alla suddetta A.T.I., promotrice e poi aggiudicataria del project financing, in concomitanza con l’attivazione del nuovo tempio crematorio e la riconversione dell’edificio del vecchio tempio e del forno crematorio per accogliere nicchie per urne cinerarie.
Il disciplinare tecnico di gestione – Allegato “H” al contratto di concessione - all’art.5, rubricato “ Esclusività del servizio ”, prevedeva che “ Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha il diritto esclusivo di esercitare i servizi di cui all’art.1, 1° comma: il servizio di cremazione nel territorio comunale e gli altri servizi cimiteriali affidati all’interno del nuovo Tempio Crematorio e dell’area ove è previsto la realizzazione degli immobili, il servizio lampade votive nel cimitero di Trespiano”.
In data 31.12.2010, l’Amministrazione comunale adottava l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 546, con la quale veniva ordinato alla ricorrente “... di assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di cremazione di defunti con le modalità già in essere, nelle more della definizione