TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-01-19, n. 201900054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-01-19, n. 201900054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201900054
Data del deposito : 19 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2019

N. 00054/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00375/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 375 del 2018, proposto da
Cogema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Z e J V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F D M, in L'Aquila, viale Nizza, n. 11;



contro

Anas S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sua domiciliataria in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
ANAS S.p.a. Coordinamento Territoriale Adriatica -Sede di Bari-, in persona del dirigente legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio.



nei confronti

Car S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento di ANAS S.p.a. Coordinamento Territoriale Adriatica -Sede di Bari- Prot. CDG-0384387-P del 17 luglio 2018, con cui è stata disposta l'esclusione della Cogema S.r.l. dalla procedura aperta AQLAV032-18 relativa a «S.S. 5 "Tiburtina Valeria" - Lavori di adeguamento plano altimetrico tra i km. 176+500 (bivio Corfinio) e 180+800 per l'eliminazione di curve pericolose. Progetto esecutivo n. 792 del 21/10/2015 - Cod. CUP: F27H16000130001» (doc. 1);

- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha preso parte alla selezione indetta dall’ANAS S.p.a. per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di adeguamento plano-altimetrico tra il km. 176+500 (bivio Corfinio) e il km 180+800 della strada statale 5 "Tiburtina Valeria", impugna il provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara con la seguente motivazione « violazione del principio di segretezza dell’offerta tecnica (presenza nella busta digitale di qualifica di elementi dell’offerta tecnica ».

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

I. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità del provvedimento di esclusione nonché per contraddittorietà tra lo stesso e un precedente atto della stazione appaltante adottato nell’ambito della procedura di gara. Violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e correttezza.

L’ANAS ha disposto l’esclusione perché la busta contenente la documentazione attestante i requisiti

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